(Accordo - art. 29)
                            Articolo 29. 
   I due Stati Contraenti  si  impegnano  a  rilasciare  ai  velivoli
impiegati per i lavori di manutenzione,  misura  e  materializzazione
del  confine  di  Stato  nell'ambito   del   presente   Accordo,   le
autorizzazioni necessarie per il sorvolo del confine di Stato e,  ove
necessario, per l'atterraggio sul proprio territorio nazionale.