(Accordo - art. 3)
                             Articolo 3. 
   (1) Il confine di Stato, definito all'articolo 1, e' stabile anche
ove corra sulle acque. 
   (2) La' dove il confine di Stato  in  base  ai  documenti  di  cui
all'articolo  1  comma  3  e'  definito  espressamente  dalla   linea
displuviale o dalla linea di cresta,  segue  i  graduali  cambiamenti
naturali  cui  sono  soggette  queste  linee.  Alterazioni   naturali
repentine ovvero alterazioni artificiali della  linea  displuviale  o
della linea di cresta non comportano  invece  alcun  cambiamento  del
tracciato di confine, tuttavia in  tali  casi  gli  Stati  contraenti
procederanno alla verifica del tracciato di confine  basandosi  sulla
sua riconoscibilita' inequivocabile. 
   (3) Ai sensi del presente Accordo, per " linea  displuviale  "  si
intende la linea sulla quale si separano  sul  terreno  le  acque  di
deflusso. A tale proposito non vengono considerate  le  infiltrazioni
d'acqua negli strati inferiori del terreno. Per  quanto  riguarda  il
concetto di " terreno "  di  cui  al  presente  comma,  nel  caso  di
ghiacciai o di nevai perenni, si intende la loro superficie. 
   (4) Ai sensi del comma 2, per graduali cambiamenti naturali  della
linea  displuviale  o  della  linea  di  cresta   si   intendono   in
particolare: 
   a) lo spostamento della linea di cresta in conseguenza 
dell'erosione, nonche' 
   b) lo spostamento della linea displuviale a seguito di alterazioni
di ghiacciai o di  nevai  perenni;  in  caso  di  contrazione  di  un
ghiacciaio o di un nevaio perenne, la linea  di  confine  coincidera'
con la linea displuviale sull'emergente terreno roccioso.