Articolo 3. (1) Il confine di Stato, definito all'articolo 1, e' stabile anche ove corra sulle acque. (2) La' dove il confine di Stato in base ai documenti di cui all'articolo 1 comma 3 e' definito espressamente dalla linea displuviale o dalla linea di cresta, segue i graduali cambiamenti naturali cui sono soggette queste linee. Alterazioni naturali repentine ovvero alterazioni artificiali della linea displuviale o della linea di cresta non comportano invece alcun cambiamento del tracciato di confine, tuttavia in tali casi gli Stati contraenti procederanno alla verifica del tracciato di confine basandosi sulla sua riconoscibilita' inequivocabile. (3) Ai sensi del presente Accordo, per " linea displuviale " si intende la linea sulla quale si separano sul terreno le acque di deflusso. A tale proposito non vengono considerate le infiltrazioni d'acqua negli strati inferiori del terreno. Per quanto riguarda il concetto di " terreno " di cui al presente comma, nel caso di ghiacciai o di nevai perenni, si intende la loro superficie. (4) Ai sensi del comma 2, per graduali cambiamenti naturali della linea displuviale o della linea di cresta si intendono in particolare: a) lo spostamento della linea di cresta in conseguenza dell'erosione, nonche' b) lo spostamento della linea displuviale a seguito di alterazioni di ghiacciai o di nevai perenni; in caso di contrazione di un ghiacciaio o di un nevaio perenne, la linea di confine coincidera' con la linea displuviale sull'emergente terreno roccioso.