(Accordo - art. 30)
                            Articolo 30. 
   Qualora ai fini della ricerca e della estrazione di materie  prime
minerali sia necessario eseguire lavori  entro  una  striscia  di  50
metri ciascuna su entrambi  i  lati  del  confine  di  Stato,  ovvero
debbano essere perforati o messi in produzione pozzi di petrolio o di
gas i cui giacimenti si avvicinino per meno di 2 km.  al  confine  di
Stato o che si estendano al di la' del confine di  Stato,  gli  Stati
contraenti -  indipendentemente  dai  necessari  contatti  in  merito
all'eventuale  conclusione  di  un  accordo  sulla   ricerca   o   lo
sfruttamento  dei  predetti  giacimenti  -  prenderanno   insieme   i
provvedimenti necessari alla salvaguardia del tracciato  del  confine
nel corso della ulteriore ricerca o estrazione.