Articolo 33. (1) Il presente Accordo viene concluso a tempo indeterminato. La Sezione I e gli Articoli 31 e 32 non potranno essere denunciati. Ogni Stato Contraente potra' denunciare per iscritto attraverso i canali diplomatici le rimanenti disposizioni 10 anni dopo l'entrata in vigore del presente Accordo. La denuncia entrera' in vigore due anni dopo l'arrivo della relativa notifica all'altro Stato Contraente. (2) In caso di denuncia, gli Stati Contraenti avvieranno immediatamente i negoziati per ridefinire l'oggetto dell'Accordo.