(Accordo - art. 33)
                            Articolo 33. 
   (1) Il presente Accordo viene concluso a tempo  indeterminato.  La
Sezione I e gli Articoli 31 e 32 non potranno essere denunciati. Ogni
Stato Contraente potra' denunciare per iscritto attraverso  i  canali
diplomatici le rimanenti  disposizioni  10  anni  dopo  l'entrata  in
vigore del presente Accordo. La denuncia entrera' in vigore due  anni
dopo l'arrivo della relativa notifica all'altro Stato Contraente. 
   (2)  In  caso  di  denuncia,  gli  Stati   Contraenti   avvieranno
immediatamente i negoziati per ridefinire l'oggetto dell'Accordo.