(Accordo - art. 35)
                            Articolo 35. 
   (1) Il presente Accordo e' soggetto a ratifica in conformita' alle
norme costituzionali delle due parti  contraenti.  Gli  strumenti  di
ratifica verranno scambiati a Roma. 
   (2) L'Accordo entrera' in vigore il primo giorno  del  terzo  mese
successivo a quello in cui siano stati  scambiati  gli  strumenti  di
ratifica. 
   In fede di che i Plenipotenziari di entrambi gli Stati Contraenti,
dopo essersi scambiati i pieni  poteri  trovati  in  buona  e  debita
forma, hanno firmato ed apposto i sigilli al presente Accordo. 
   Fatto a Vienna il 17 gennaio  1994  in  due  originali  in  lingua
italiana e tedesca, entrambi i testi facenti ugualmente fede. 
    

Per la Repubblica Italiana:          Per la Repubblica d'Austria:
   Beniamino Andreatta                     Dr. Alois Mock