Articolo 5. (1) Gli Stati contraenti si impegnano attraverso lavori di manutenzione, misura e materializzazione a mantenere l'andamento del confine di Stato definito sempre in modo inequivocabile e sempre chiaramente individuabile sul terreno. (2) Gli Stati contraenti hanno, in particolare, l'obbligo di: a) controllare la posizione dei termini, provvedendo, ove necessario, alla loro sistemazione in posizione esatta; b) fissare, raddrizzare, sollevare i termini di confine malfermi, inclinati o sprofondati; c) assicurare la leggibilita' della scritta di ciascun termine; d) riparare o sostituire termini danneggiati; e) mettere in sito termini dove mancano; f) materializzare l'andamento del confine con termini sussidiari, qualora esso non risultasse sufficientemente chiaro; g) trasformare la materializzazione diretta del confine in indiretta, e viceversa, ove ritenuto indispensabile e opportuno; h) spostare in posizione sicura i termini pericolanti; i) materializzare l'andamento del confine sui ponti, nelle gallerie, nei tratti in cui il confine interseca strade o ponti ferroviari nonche', se necessario, nelle miniere ed altri impianti; 1) determinare, ove necessario, le coordinate di punti di confine non materializzati, nei tratti in cui il confine di Stato viene definito nella documentazione di confine da una linea di cresta o di displuvio.