(Accordo - art. 5)
                             Articolo 5. 
   (1)  Gli  Stati  contraenti  si  impegnano  attraverso  lavori  di
manutenzione, misura e materializzazione a mantenere l'andamento  del
confine di Stato definito sempre  in  modo  inequivocabile  e  sempre
chiaramente individuabile sul terreno. 
   (2) Gli Stati contraenti hanno, in particolare, l'obbligo di: 
   a)  controllare  la  posizione  dei  termini,   provvedendo,   ove
necessario, alla loro sistemazione in posizione esatta; 
   b) fissare, raddrizzare, sollevare i termini di confine  malfermi,
inclinati o sprofondati; 
   c) assicurare la leggibilita' della scritta di ciascun termine; 
   d) riparare o sostituire termini danneggiati; 
   e) mettere in sito termini dove mancano; 
   f) materializzare l'andamento del confine con termini  sussidiari,
qualora esso non risultasse sufficientemente chiaro; 
   g)  trasformare  la  materializzazione  diretta  del  confine   in
indiretta, e viceversa, ove ritenuto indispensabile e opportuno; 
   h) spostare in posizione sicura i termini pericolanti; 
   i)  materializzare  l'andamento  del  confine  sui  ponti,   nelle
gallerie, nei tratti in cui  il  confine  interseca  strade  o  ponti
ferroviari nonche', se necessario, nelle miniere ed altri impianti; 
   1) determinare, ove necessario, le coordinate di punti di  confine
non materializzati, nei tratti in  cui  il  confine  di  Stato  viene
definito nella documentazione di confine da una linea di cresta o  di
displuvio.