(Accordo - art. 6)
                             Articolo 6. 
   (1) Ciascuno Stato contraente mettera' a disposizione,  a  proprie
spese ed in qualsiasi settore, gli esperti tecnici delle  misurazioni
necessari per i lavori di cui all'articolo 5. 
   (2) Salvo quanto disposto al successivo  comma  (3)  del  presente
articolo ed agli articoli 7 e 8, materiali, mano  d'opera,  automezzi
ed apparecchiature (macchine,  attrezzi,  strumenti  di  misurazione,
ecc.) saranno forniti a cura ed a spese degli  Stati  contraenti  nei
modi seguenti: 
   a) Repubblica Italiana: nei settori A e, B; 
   b) Repubblica d'Austria: nel settore C. 
   (3) Si potra', di comune accordo, derogare alla norma  di  cui  al
precedente comma (2), quando  cio'  fosse  suggerito  da  criteri  di
economia o di opportunita'. In tale  eventualita'  sara'  cura  degli
Stati  contraenti  di  giungere,  per  quanto   possibile,   ad   una
perequazione corrispettiva dei lavori, prestazioni e materiali.