Articolo 6. (1) Ciascuno Stato contraente mettera' a disposizione, a proprie spese ed in qualsiasi settore, gli esperti tecnici delle misurazioni necessari per i lavori di cui all'articolo 5. (2) Salvo quanto disposto al successivo comma (3) del presente articolo ed agli articoli 7 e 8, materiali, mano d'opera, automezzi ed apparecchiature (macchine, attrezzi, strumenti di misurazione, ecc.) saranno forniti a cura ed a spese degli Stati contraenti nei modi seguenti: a) Repubblica Italiana: nei settori A e, B; b) Repubblica d'Austria: nel settore C. (3) Si potra', di comune accordo, derogare alla norma di cui al precedente comma (2), quando cio' fosse suggerito da criteri di economia o di opportunita'. In tale eventualita' sara' cura degli Stati contraenti di giungere, per quanto possibile, ad una perequazione corrispettiva dei lavori, prestazioni e materiali.