Articolo 7. 1. In caso di danneggiamento o distruzione di un termine ad opera di un cittadino di uno degli Stati contraenti, tutte le spese di riparazione o di ripristino sono a carico di tale Stato a prescindere dall'eventuale responsabilita' civile di chi ha causato il danno o di terzi. Tuttavia se sussiste responsabilita' civile dell'autore del danno o di terzi lo Stato che ha sostenuto le spese di riparazione o di ripristino ha diritto di rivalersi nei loro confronti.