(Accordo - art. 7)
                             Articolo 7. 
   1. In caso di danneggiamento o distruzione di un termine ad  opera
di un cittadino di uno degli Stati  contraenti,  tutte  le  spese  di
riparazione o di ripristino sono a carico di tale Stato a prescindere
dall'eventuale responsabilita' civile di chi ha causato il danno o di
terzi. Tuttavia se sussiste responsabilita'  civile  dell'autore  del
danno o di terzi lo Stato che ha sostenuto le spese di riparazione  o
di ripristino ha diritto di rivalersi nei loro confronti.