Articolo 9. Le persone indicate ai comma (1) e (2) dell'articolo 6, non possono, nell'esercizio delle attivita' previste dal presente accordo, portare armi sul territorio nazionale dell'altro Stato. Esse, tuttavia, se appartenenti ad organismi militari e ad altri organismi statali ove e' previsto l'uso dell'uniforme, potranno indossare, attivita' durante, la loro uniforme.