(Accordo - art. 9)
                             Articolo 9. 
   Le persone indicate ai  comma  (1)  e  (2)  dell'articolo  6,  non
possono,  nell'esercizio  delle  attivita'  previste   dal   presente
accordo, portare armi  sul  territorio  nazionale  dell'altro  Stato.
Esse, tuttavia, se appartenenti ad  organismi  militari  e  ad  altri
organismi statali  ove  e'  previsto  l'uso  dell'uniforme,  potranno
indossare, attivita' durante, la loro uniforme.