IL VICE MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

  Vista  la  legge  23 aprile 1959, n. 189, e successive modifiche ed
integrazioni, sull'ordinamento del Corpo della Guardia di finanza;
  Vista   la  legge  23 agosto  1988,  n.  400,  ed  in  particolare,
l'articolo 17, commi 3 e 4;
  Visto  il  decreto  legislativo  28 febbraio  2001,  n. 67, recante
«Disposizioni   integrative   e  correttive  al  decreto  legislativo
12 maggio  1995,  n.  199,  in  materia  di  nuovo  inquadramento del
personale  non  direttivo  e non dirigente del Corpo della Guardia di
finanza»,  ed in particolare l'articolo 15, comma 1, il quale prevede
l'adozione  di  un  decreto  del  Ministro  delle  finanze,  ai sensi
dell'articolo 17,  comma 3,  della  legge  23 agosto 1988, n. 400, al
fine  di  apportare  disposizioni integrative e correttive al decreto
del  Ministro  delle finanze 7 agosto 1996, n. 424, e disciplinare le
procedure di avanzamento «a scelta per esami» al grado di maresciallo
aiutante;
  Visto  il  decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive
modifiche  ed integrazioni, recante «Attuazione dell'articolo 3 della
legge  6 marzo  1992,  n.  216, in materia di nuovo inquadramento del
personale  non  direttivo  e non dirigente del Corpo della Guardia di
finanza», ed in particolare l'articolo 58, comma 3;
  Vista  la  legge  31 luglio 1954, n. 599, e successive modifiche ed
integrazioni,  estesa  con varianti al Corpo della Guardia di finanza
con   legge   17 aprile  1957,  n.  260,  che  regola  lo  stato  dei
sottufficiali;
  Vista  la  legge  10 maggio 1983, n. 212, e successive modifiche ed
integrazioni,   recante  «Norme  sul  reclutamento,  gli  organici  e
l'avanzamento   dei   sottufficiali   dell'Esercito,   della  Marina,
dell'Aeronautica e della Guardia di finanza»;
  Vista  la  legge  7 agosto  1990, n. 241, e successive modifiche ed
integrazioni,   recante  «Nuove  norme  in  materia  di  procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n.
184,  concernente  il  «Regolamento  recante disciplina in materia di
accesso ai documenti amministrativi»;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487, e successive modifiche ed integrazioni, concernente «Regolamento
recante    norme   sull'accesso   agli   impieghi   nelle   pubbliche
amministrazioni  e  le  modalita'  di  svolgimento  dei concorsi, dei
concorsi  unici  e  delle  altre  forme  di  assunzioni  nei pubblici
impieghi»;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999,
n.  34,  concernente «Regolamento recante norme per la determinazione
della  struttura  ordinativa  del  Corpo della Guardia di finanza, ai
sensi dell'articolo 27, commi 3 e 4, della legge 27 dicembre 1997, n.
449»;
  Visto   il  decreto  legislativo  19 marzo  2001,  n.  68,  recante
«Adeguamento  dei compiti del Corpo della Guardia di finanza, a norma
dell'articolo 4  della legge 31 marzo 2000, n. 78», ed in particolare
l'articolo 1;
  Visto   il  decreto  legislativo  19 marzo  2001,  n.  69,  recante
«Riordino  del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento
degli   ufficiali  del  Corpo  della  Guardia  di  finanza,  a  norma
dell'articolo 4  della legge 31 marzo 2000, n. 78», ed in particolare
l'articolo 2;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  300, recante
«Riforma  dell'organizzazione  del  Governo, a norma dell'articolo 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare gli articoli 2 e
23;
  Visto  il  proprio  decreto  17 gennaio 2002, n. 58, concernente il
«Regolamento   recante   disposizioni  integrative  e  correttive  al
provvedimento  di regolamentazione delle procedure di valutazione per
l'avanzamento  "a scelta per esami" al grado di maresciallo aiutante,
ai  sensi  dell'articolo 15 del decreto legislativo 28 febbraio 2001,
n. 67»;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 2006, con
l'unita  delega  di  funzioni,  registrato  alla  Corte  dei conti il
13 giugno  2006  -  Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio
dei   Ministri,   registro   n.   7,   foglio   n.  397,  concernente
l'attribuzione  all'on.  prof.  Vincenzo  Visco  del  titolo  di Vice
Ministro presso il Ministero dell'economia e delle finanze;
  Ritenuto  di  dover apportare disposizioni integrative e correttive
al citato decreto ministeriale n. 58 del 2002, al fine di ottimizzare
le procedure di valutazione per l'avanzamento «a scelta per esami» al
grado  di  maresciallo  aiutante,  anche mediante il contenimento dei
relativi tempi di effettuazione e dei conseguenti oneri finanziari;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 luglio 2006;
  Vista  la  comunicazione  al Presidente del Consiglio dei Ministri,
effettuata  a  norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (nota n. 3-10005/UCL in data 3 ottobre 2006);

                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.

  1. Al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 17 gennaio
2002, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 1,  comma 1,  la  lettera b)  e' sostituita dalla
seguente:
    «b) effettuazione di una prova d'esame scritta, consistente in un
questionario  a risposta multipla tendente ad accertare il livello di
cultura   generale   e   di  preparazione  tecnico-professionale  dei
valutandi, articolato nelle due seguenti sezioni:
      1) cultura generale;
      2) preparazione tecnico-professionale;»;
    b) all'articolo 2,  comma 1,  le  lettere c), d), e)  ed f)  sono
sostituite, rispettivamente, dalle seguenti:
    «c) sedi e diario della prova d'esame scritta;»;
    «d)  programmi  della  prova d'esame scritta distinti per ciascun
contingente;»;
    «e)  il numero dei quesiti da somministrare agli ispettori per la
prova   d'esame   scritta  nonche'  il  tempo  massimo  concesso  per
l'effettuazione della stessa;»;
    «f)  eventuali  specifiche  modalita'  di  partecipazione  per  i
marescialli  capo  che,  nel prescritto giorno di effettuazione della
prova  d'esame  scritta,  si  trovino  in  particolari  situazioni di
legittimo impedimento;»;
    c) all'articolo 4, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
  «2.  Agli  ispettori  partecipanti alle procedure di valutazione e'
data  comunicazione  del  punteggio  di merito parziale conseguito in
ciascuna delle due sezioni nelle quali e' articolata la prova d'esame
scritta  di cui all'articolo 6. Agli ispettori dichiarati idonei alla
prova d'esame scritta, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, e' altresi'
data  comunicazione  del  punteggio  di merito complessivo conseguito
nella  prova  medesima,  nonche'  del punteggio definitivo conseguito
nella  valutazione dei precedenti di servizio e dei titoli conseguiti
di  cui  all'articolo 11,  comma 3,  e del punteggio di merito finale
conseguito nelle procedure di valutazione di cui all'articolo 12.»;
    d) l'articolo 5 e' modificato come segue:
      1)  al comma 1, le parole «delle prove d'esame» sono sostituite
dalle seguenti: «della prova d'esame scritta»;
      2) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
  «2.  La commissione giudicatrice di cui al comma 1 e' presieduta da
un  ufficiale generale della Guardia di finanza ed e' composta, oltre
che dal presidente, da sei membri, di cui:
    a) quattro  ufficiali  del  Corpo, dei quali almeno due ufficiali
superiori;
    b) due  ispettori  del  Corpo con il grado apicale, dei quali uno
appartenente  al  contingente  di mare, che non siano gia' componenti
della  commissione  permanente  di avanzamento di cui all'articolo 31
della  legge  10 maggio 1983, n. 212, e che siano, altresi', in grado
di far parte della commissione giudicatrice per l'intera durata delle
procedure di valutazione.»;
      3) il comma 3 e' soppresso;
      4)  al  comma 5,  le  parole  «le  prove  d'esame abbiano» sono
sostituite dalle seguenti: «la prova d'esame scritta abbia»;
      5) al comma 6, le parole «marescialli aiutanti» sono sostituite
dalle seguenti: «ispettori con il grado apicale»;
    e) il  titolo del Capo III e' sostituito dal seguente: «MODALITA'
PROCEDURALI E CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PROVA D'ESAME SCRITTA»;
    f) l'articolo 6 e' sostituito dal seguente:
  «Art.  6  (Prova  d'esame  scritta). - 1. I questionari della prova
d'esame  scritta,  indicati  all'articolo 1,  sono  predisposti dalla
commissione   giudicatrice.   La   stessa  commissione  procede  alla
correzione   di  tali  questionari  attribuendo  a  ciascuna  sezione
dell'elaborato,  anche attraverso sistemi automatizzati, un punteggio
di   merito   parziale   espresso  in  trentesimi,  con  facolta'  di
attribuzione di frazioni di punto espresse in centesimi.
  2. Sono dichiarati idonei alla prova d'esame scritta e sono ammessi
alla  valutazione  dei precedenti di servizio e dei titoli conseguiti
gli  ispettori  che  conseguono  un  punteggio di merito parziale non
inferiore  a  diciotto trentesimi in ciascuna delle due sezioni nelle
quali   e'   articolata   la   prova   d'esame  scritta.  Il  mancato
conseguimento  dei  punteggi  minimi  richiesti,  ovvero l'espulsione
dalla  prova  d'esame,  determina  l'esclusione  dell'ispettore dalle
procedure di valutazione.
  3.  La  media  aritmetica,  calcolata  al  centesimo  di punto, dei
punteggi   di   merito  parziali  conseguiti  ai  sensi  del  comma 2
costituisce il punteggio di merito complessivo conseguito nella prova
medesima dagli ispettori dichiarati idonei.
  4.  La  commissione giudicatrice, al termine della correzione della
prova d'esame, redige appositi elenchi in ordine alfabetico, distinti
per  contingente di appartenenza, degli ispettori che hanno sostenuto
la  prova,  con  l'indicazione  per  ciascuno di essi dei punteggi di
merito conseguiti.
  5.  Per l'effettuazione della prova d'esame scritta si osservano le
disposizioni recate dagli articoli 11, comma 1, secondo periodo, 13 e
15,  comma 1,  del  decreto  del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487.»;
    g) l'articolo 7 e' soppresso;
    h) l'articolo 8 e' modificato come segue:
      1) il titolo dell'articolo e' sostituito dal seguente: «Mancata
presentazione alla prova d'esame scritta»;
      2) al comma 1, le parole «di ciascuna delle prove d'esame» sono
sostituite dalle seguenti: «della prova d'esame scritta»;
      3)   al  comma 2,  le  parole  «ciascuna  prova  d'esame»  sono
sostituite dalle seguenti: «la prova d'esame scritta»;
    i) l'articolo 9 e' soppresso;
    j) l'articolo 10 e' modificato come segue:
      1)  al  comma 1,  le  parole  «inseriti  negli elenchi previsti
all'articolo 9»  sono  sostituite  dalle seguenti: «dichiarati idonei
alla prova d'esame scritta ai sensi dell'articolo 6, comma 2»;
      2) al comma 2, lettera b), le parole «incarichi operativi o non
operativi ricoperti,» sono soppresse;
    k) l'articolo 12 e' modificato come segue:
      1)  al  comma 1,  le  parole «di cui agli articoli 9 e 11» sono
sostituite  dalle  seguenti:  «di cui agli articoli 6, comma 3, e 11,
comma 3»;
      2)  al  comma 2, lettera a), le parole «punteggio definitivo di
merito  conseguito  dal  medesimo  ispettore relativamente alle prove
d'esame,  di  cui  all'articolo 9»  sono  sostituite  dalle seguenti:
«punteggio  complessivo  di  merito conseguito dal medesimo ispettore
relativamente alla prova d'esame scritta, di cui all'articolo 6».
 
          Avvertenza:

              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi 2   e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          28 dicembre  1985,  n.  1092, al solo fine di facilitare la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

          Nota al titolo:

              - Il  decreto  ministeriale  17 gennaio  2002,  n.  58,
          concernente «Regolamento recante disposizioni integrative e
          correttive   al  provvedimento  di  regolamentazione  delle
          procedure  di  valutazione  per l'avanzamento "a scelta per
          esami" al grado di maresciallo aiutante, ai sensi dell'art.
          15  del  decreto  legislativo  28 febbraio 2001, n. 67», e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 aprile 2002, n. 85.

          Note alle premesse:

              - La   legge   23 aprile   1959,  n.  189,  concernente
          «Ordinamento  del  Corpo  della  Guardia  di  finanza»,  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 aprile 1959, n. 98.
              - Si  riporta  il  testo  dei  commi 3 e 4 dell'art. 17
          della    legge   23 agosto   1988,   n.   400   (Disciplina
          dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della Presidenza
          del  Consiglio  dei  Ministri)  pubblicata  nel supplemento
          ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  12 settembre 1988, n.
          214:
              «3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
              4.  I  regolamenti  di  cui al comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali  ed  interministeriali,  che  devono recare la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale».
              - Si riporta il testo dell'art. 15, comma 1 del decreto
          legislativo   28 febbraio   2001,   n.   67   (Disposizioni
          integrative  e  correttive al decreto legislativo 12 maggio
          1995,  n.  199,  in  materia  di  nuovo  inquadramento  del
          personale  non  direttivo  e  non dirigente del Corpo della
          Guardia  di  finanza), pubblicato nel supplemento ordinario
          alla Gazzetta Ufficiale 26 marzo 2001, n. 71:
              «Art.  15  (Correttivi).  - 1. Con decreto del Ministro
          delle finanze, da adottarsi ai sensi dell'art. 17, comma 3,
          della   legge   23 agosto  1988,  n.  400,  sono  apportate
          disposizioni   integrative   e/o   correttive,   anche   in
          conseguenza  dell'applicazione  del  presente  decreto,  al
          decreto ministeriale 7 agosto 1996, n. 424, disciplinate le
          procedure  di  avanzamento "a scelta per esami" al grado di
          maresciallo  aiutante,  con  previsione  che tali procedure
          potranno  effettuarsi,  nel  massimo, con due prove d'esame
          scritte,  articolate  su  questionari  a  risposta multipla
          tendenti  ad  accertare il livello di cultura generale e di
          preparazione tecnico-professionale dei valutandi».
              - Il   decreto  legislativo  12 maggio  1995,  n.  199,
          concernente:  «Attuazione  dell'art.  3 della legge 6 marzo
          1992,  n.  216,  in  materia  di  nuovo  inquadramento  del
          personale  non  direttivo  e  non dirigente del Corpo della
          Guardia   di   finanza»,   e'  pubblicato  nel  supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale 27 maggio 1995, n. 122.
              - Si  riporta il testo dell'art. 58, comma 3 del citato
          decreto legislativo n. 199 del 1995:
              «Art.  58  (Avanzamento  "a  scelta"  ed  "a scelta per
          esami"). - 1.-2. (Omissis).
              3.  L'avanzamento  "a scelta per esami" avviene secondo
          le modalita' da stabilire con il decreto del Ministro delle
          finanze,   da   emanare   entro   centoventi  giorni  dalla
          pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale
          della   Repubblica   italiana   con   previsione  che,  nel
          quadriennio  1995-1998,  tale  avanzamento venga effettuato
          con  criteri selettivi ad opera di apposita commissione, da
          nominare  con  le modalita' stabilite dallo stesso decreto,
          anche  sulla  base  dei precedenti di servizio e dei titoli
          conseguiti».
              - La  legge 31 luglio 1954, n. 599, concernente: «Stato
          dei    sottufficiali    dell'Esercito,   della   Marina   e
          dell'Aeronautica»,  e' pubblicata nel supplemento ordinario
          alla Gazzetta Ufficiale 10 agosto 1954, n. 181.
              - La  legge 17 aprile 1957, n. 260, concernente: «Stato
          dei  sottufficiali della Guardia di finanza», e' pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 3 maggio 1957, n. 112.
              - La  legge 10 maggio 1983, n. 212, concernente: «Norme
          sul   reclutamento,   gli   organici  e  l'avanzamento  dei
          sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica
          e  della Guardia di finanza», e' pubblicata nel supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale 23 maggio 1983, n. 138.
              - La  legge  7 agosto 1990, n. 241, concernente: «Nuove
          norme  in  materia  di  procedimento  amministrativo  e  di
          diritto   di   accesso  ai  documenti  amministrativi»,  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192.
              - Il  decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile
          2006,  n. 184, concernente: «Regolamento recante disciplina
          in  materia  di  accesso  ai  documenti amministrativi», e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio 2006, n. 114.
              - Il  decreto  del Presidente della Repubblica 9 maggio
          1994,  n.  487,  concernente:  «Regolamento  recante  norme
          sull'accesso  agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni
          e  le  modalita'  di svolgimento dei concorsi, dei concorsi
          unici  e  delle  altre  forme  di  assunzione  nei pubblici
          impieghi»,  e'  pubblicato  nel  supplemento ordinario alla
          Gazzetta Ufficiale 9 agosto 1994, n. 185.
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio
          1999, n. 34, concernente: «Regolamento recante norme per la
          determinazione  della  struttura ordinativa del Corpo della
          Guardia  di  finanza,  ai  sensi dell'art. 27, commi 3 e 4,
          della  legge 27 dicembre 1997, n. 449», e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 23 febbraio 1999, n. 44.
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  1  del  decreto
          legislativo 19 marzo 2001, n. 68, concernente: «Adeguamento
          dei  compiti  del  Corpo  della Guardia di finanza, a norma
          dell'art.   4   della  legge  31 marzo  2000,  n.  78»,  e'
          pubblicato   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale 26 marzo 2001, n. 71:
              «Art.  1  (Natura  e  dipendenza).  - 1. Il Corpo della
          Guardia  di  finanza  e'  forza  di  polizia ad ordinamento
          militare  con  competenza  generale  in materia economica e
          finanziaria   sulla   base   delle   peculiari  prerogative
          conferite dalla legge.
              2.    All'atto    della   istituzione   del   Ministero
          dell'economia   e  delle  finanze,  ai  sensi  del  decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n. 300, la dipendenza del Corpo
          della  Guardia  di  finanza  di  cui all'art. 1 della legge
          23 aprile  1959,  n.  189,  si intende riferita al Ministro
          dell'economia e delle finanze».
              - Si  riporta  il testo dell'art. 2 decreto legislativo
          19 marzo  2001,  n.  69  (Riordino  del reclutamento, dello
          stato  giuridico  e  dell'avanzamento  degli  ufficiali del
          Corpo  della  Guardia di finanza, a norma dell'art. 4 della
          legge  31 marzo  2000,  n.  78), pubblicato nel supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale 26 marzo 2001, n. 71:
              «Art. 2 (Ruoli degli ufficiali). - 1. I ruoli nei quali
          sono  iscritti  gli  ufficiali  del servizio permanente del
          Corpo della Guardia di finanza sono i seguenti:
                a) ruolo normale;
                b) ruolo aeronavale;
                c) ruolo speciale;
                d) ruolo tecnico-logistico-amministrativo.
              2.  Il  maestro  direttore ed il maestro vice direttore
          della  banda  musicale  della  Guardia  finanza  di  cui al
          decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79, sono computati
          nell'organico del ruolo speciale.
              3.  Gli  ufficiali  dell'ausiliaria,  gli  ufficiali di
          complemento,  gli  ufficiali  della  riserva nonche' quelli
          della  riserva di complemento sono rispettivamente iscritti
          in ruoli corrispondenti a quelli del servizio permanente».
              - Si riporta il testo degli articoli 2 e 23 del decreto
          legislativo     30 luglio    1999,    n.    300    (Riforma
          dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
          legge  15 marzo  1997,  n.  59), pubblicato nel supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203:
              «Art. 2 (Ministeri). - 1. I Ministeri sono i seguenti:
                1) Ministero degli affari esteri;
                2) Ministero dell'interno;
                3) Ministero della giustizia;
                4) Ministero della difesa;
                5) Ministero dell'economia e delle finanze;
                6) Ministero delle attivita' produttive;
                7) Ministero delle comunicazioni;
                8) Ministero delle politiche agricole e forestali;
                9)   Ministero   dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio;
                10) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
                11) Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
                12) Ministero della salute;
                13)  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e
          della ricerca;
                14) Ministero per i beni e le attivita' culturali.
              2.  I  Ministeri  svolgono,  per  mezzo  della  propria
          organizzazione,    nonche'    per   mezzo   delle   agenzie
          disciplinate  dal presente decreto legislativo, le funzioni
          di  spettanza  statale  nelle  materie  e  secondo  le aree
          funzionali   indicate   per  ciascuna  amministrazione  dal
          presente  decreto,  nel  rispetto  degli obblighi derivanti
          dall'appartenenza all'Unione europea.
              3.  Sono in ogni caso attribuiti ai Ministri, anche con
          riferimento  alle agenzie dotate di personalita' giuridica,
          la titolarita' dei poteri di indirizzo politico di cui agli
          articoli 3 e 14 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e la
          relativa responsabilita'.
              4.   I   Ministeri   intrattengono,  nelle  materie  di
          rispettiva  competenza,  i  rapporti con l'Unione europea e
          con  le  organizzazioni  e  le  agenzie  internazionali  di
          settore,  fatte  salve  le  competenze  del Ministero degli
          affari esteri».
              «Art.  23 (Istituzione del Ministero e attribuzioni). -
          1. E' istituito il Ministero dell'economia e delle finanze.
              2. Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti
          spettanti  allo  Stato  in  materia  di politica economica,
          finanziaria    e    di   bilancio,   programmazione   degli
          investimenti pubblici, coordinamento della spesa pubblica e
          verifica  dei  suoi  andamenti, politiche fiscali e sistema
          tributario, demanio e patrimonio statale, catasto e dogane,
          programmazione,  coordinamento  e verifica degli interventi
          per  lo  sviluppo  economico,  territoriale  e settoriale e
          politiche  di  coesione.  Il  Ministero  svolge  altresi' i
          compiti  di  vigilanza  su  enti  e attivita' e le funzioni
          relative ai rapporti con autorita' di vigilanza e controllo
          previsti dalla legge.
              3.  Al  Ministero  sono  trasferite,  con  le  inerenti
          risorse,  le  funzioni dei Ministeri del tesoro, bilancio e
          programmazione economica e delle finanze, eccettuate quelle
          attribuite,  anche dal presente decreto, ad altri Ministeri
          o  ad  agenzie fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli
          effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a)
          e b)   della  legge  15 marzo  1997,  n.  59,  le  funzioni
          conferite  dalla  vigente legislazione alle regioni ed agli
          enti locali e alle autonomie funzionali».
              - Il  decreto  del Presidente della Repubblica 7 giugno
          2006,   concernente:   «Attribuzione  del  titolo  di  Vice
          Ministro  al  Sottosegretario  di Stato presso il Ministero
          dell'economia  e  delle finanze on. prof. Vincenzo Visco, a
          norma dell'art. 10, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
          400»,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale 15 giugno
          2006, n. 137.
          Note all'art. 1:
              - Si  riporta  il  testo degli articoli 1, 2, 4 e 5 del
          decreto   17 gennaio  2002,  n.  58,  come  modificati  dal
          presente regolamento:
              «Art. 1 (Articolazione delle procedure di valutazione).
          -  1.  Le  procedure  di  valutazione  per l'avanzamento "a
          scelta  per  esami"  al  grado  di  maresciallo aiutante si
          articolano su:
                a) determinazione  del  comandante  generale,  ovvero
          dell'autorita'  da  questi  delegata,  di  ammissione  alle
          procedure  del  personale  che  abbia presentato domanda di
          partecipazione e che sia in possesso dei requisiti indicati
          al successivo art. 3;
                b) effettuazione   di   una  prova  d'esame  scritta,
          consistente in un questionario a risposta multipla tendente
          ad   accertare   il   livello  di  cultura  generale  e  di
          preparazione     tecnico-professionale    dei    valutandi,
          articolato nelle due seguenti sezioni:
                  1) cultura generale;
                  2) preparazione tecnico-professionale;
                c) valutazione  dei  precedenti  di  servizio  e  dei
          titoli  conseguiti  da  ciascun ispettore interessato dalle
          procedure di valutazione;
                d) formazione dei quadri di avanzamento.».
              «Art.   2   (Promozioni   conferibili  e  modalita'  di
          svolgimento  delle  procedure  di  valutazione).  -  1. Con
          determinazione  del  comandante  generale  della Guardia di
          finanza,  ovvero  dell'autorita'  da  questi  delegata,  da
          pubblicarsi  sul Foglio d'ordini del Corpo, sono stabiliti,
          annualmente:
                a) il numero delle promozioni da conferire attraverso
          le procedure di valutazione per l'avanzamento "a scelta per
          esami",   da   determinare   in   relazione  alle  esigenze
          istituzionali  del  Corpo  e  proporzionalmente  alla forza
          organica  di  ciascun contingente ai sensi dell'art. 58-bis
          del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199;
                b) modalita'  e  termini  per  la presentazione delle
          domande di ammissione alle procedure;
                c) sedi e diario della prova d'esame scritta;
                d) programmi della prova d'esame scritta distinti per
          ciascun contingente;
                e) il   numero  dei  quesiti  da  somministrare  agli
          ispettori  per  la  prova  d'esame scritta nonche' il tempo
          massimo concesso per l'effettuazione della stessa;
                f) eventuali  specifiche  modalita' di partecipazione
          per  i  marescialli  capo  che,  nel  prescritto  giorno di
          effettuazione  della  prova  d'esame scritta, si trovino in
          particolari situazioni di legittimo impedimento;
                g) ogni    altra    misura   organizzativa   ritenuta
          necessaria  per  un corretto svolgimento delle procedure di
          valutazione.».
              «Art.  4 (Comunicazioni agli ispettori partecipanti). -
          1.   Gli   ispettori   che   non   abbiano   avuto  notizia
          dell'esclusione dalle procedure di valutazione, sono tenuti
          a   presentarsi   secondo   le  modalita'  ed  i  tempi  di
          convocazione  stabiliti  con  determinazione del comandante
          generale, ovvero dell'autorita' da questi delegata.
              2.   Agli  ispettori  partecipanti  alle  procedure  di
          valutazione  e'  data comunicazione del punteggio di merito
          parziale  conseguito  in  ciascuna  delle due sezioni nelle
          quali  e'  articolata  la  prova  d'esame  scritta  di  cui
          all'art.  6.  Agli  ispettori  dichiarati idonei alla prova
          d'esame scritta, ai sensi dell'art. 6, comma 2, e' altresi'
          data  comunicazione  del  punteggio  di  merito complessivo
          conseguito  nella  prova  medesima,  nonche'  del punteggio
          definitivo  conseguito  nella valutazione dei precedenti di
          servizio  e  dei  titoli  conseguiti  di  cui  all'art. 11,
          comma 3,  e del punteggio di merito finale conseguito nelle
          procedure di valutazione di cui all'art. 12.
              3.   Fatto   salvo  quanto  diversamente  disposto  dal
          presente decreto, ogni eventuale comunicazione effettuata a
          mezzo  pubblicazione  sul  Foglio  d'ordini  del  Corpo  ha
          comunque  valore,  ad  ogni effetto, nei confronti di tutti
          gli interessati.».
              «Art.   5   (Commissione   giudicatrice).   -   1.  Con
          determinazione     del    comandante    generale,    ovvero
          dell'autorita'  da  questi  delegata,  e' nominata apposita
          commissione  giudicatrice  per  le procedure di valutazione
          per   l'avanzamento  "a  scelta  per  esami"  al  grado  di
          maresciallo  aiutante,  competente  sia  per la valutazione
          della  prova d'esame scritta che dei precedenti di servizio
          e   dei   titoli   conseguiti.  Con  lo  stesso  o  analogo
          provvedimento sono nominati i membri supplenti.
              2.  La  commissione  giudicatrice  di cui al comma 1 e'
          presieduta  da  un  ufficiale  generale  della  Guardia  di
          finanza  ed  e'  composta, oltre che dal presidente, da sei
          membri, di cui:
                a) quattro  ufficiali del Corpo, dei quali almeno due
          ufficiali superiori;
                b) due  ispettori del Corpo con il grado apicale, dei
          quali  uno  appartenente  al  contingente  di mare, che non
          siano  gia'  componenti  della  commissione  permanente  di
          avanzamento  di cui all'art. 31 della legge 10 maggio 1983,
          n.  212, e che siano, altresi', in grado di far parte della
          commissione   giudicatrice   per   l'intera   durata  delle
          procedure di valutazione.
              3. (Soppresso).
              4.  La  commissione  giudicatrice  puo'  avvalersi, per
          l'assolvimento   dei   propri   compiti,   dell'ausilio  di
          strutture  informatiche  e di altro personale specializzato
          e/o  tecnico.  Con  determinazione del comandante generale,
          ovvero  dell'autorita'  da questi delegata, viene nominato,
          ove necessario, ulteriore personale addetto alla vigilanza.
              5.  Con  determinazione del comandante generale, ovvero
          dell'autorita' da questi delegata e' costituito, laddove la
          prova  d'esame  scritta  abbia  luogo  in distinte sedi, un
          comitato  di  vigilanza  per  ciascuna  sede, presieduto da
          almeno un ufficiale del Corpo membro, titolare o supplente,
          della commissione giudicatrice di cui al comma 2.
              6.  Ciascun comitato di vigilanza e' composto da almeno
          due  ufficiali  e  da  uno  o  piu'  ispettori con il grado
          apicale,  di  cui  il  meno  anziano  svolge le funzioni di
          segretario.».
              - Gli articoli 7 e 9 del citato decreto n. 58 del 2002,
          soppressi     dal     presente    regolamento,    recavano,
          rispettivamente:        «Prova        di       preparazione
          tecnico-professionale»  e  «Adempimenti  della  commissione
          giudicatrice al termine delle prove d'esame.».
              - Si  riporta  il  testo degli articoli 8, 10, e 12 del
          citato decreto n. 58 del 2002, come modificati dal presente
          regolamento:
              «Art.  8  (Mancata  presentazione  alla  prova  d'esame
          scritta).  -  1. L'ispettore  che,  regolarmente  convocato
          anche  ai  sensi  dell'art.  4,  comma 3,  qualunque sia la
          causa,  non si presenti nel giorno e nell'ora stabiliti per
          lo   svolgimento   della   prova   d'esame  scritta,  sara'
          considerato  rinunciatario  ed  escluso  dalle procedure di
          valutazione senza alcuna ulteriore comunicazione.
              2.   Per  la  prova  d'esame  scritta,  la  commissione
          giudicatrice  redige  appositi elenchi nominativi, distinti
          per  contingente di appartenenza, degli ispettori risultati
          assenti.».
              «Art.  10 (Modalita' procedurali per la valutazione dei
          precedenti  di  servizio  e dei titoli conseguiti). - 1. La
          commissione   giudicatrice   procede   alle  operazioni  di
          valutazione   dei  precedenti  di  servizio  e  dei  titoli
          conseguiti  nei confronti degli ispettori dichiarati idonei
          alla  prova  d'esame scritta ai sensi dell'art. 6, comma 2,
          sulla  base  degli  elementi, positivi e negativi, rilevati
          dalla documentazione personale.
              2.  I  titoli  da valutare sono costituiti dai seguenti
          complessi di elementi:
                a) valutazioni  caratteristiche  e  qualifiche finali
          riportate  nel  grado e nei gradi precedentemente rivestiti
          nel    ruolo   "ispettori"   e   nel   preesistente   ruolo
          "sottufficiali",  ricomprese tra le voci da "nella media" a
          "eccellente,   con   apprezzamento   e   lode"   o  giudizi
          equivalenti;
                b) anni  di  servizio,  precedenti  di  carriera e di
          servizio  tra  i quali: benemerenze e ricompense militari e
          civili  conseguite,  periodo  e tipo di comando, periodi di
          imbarco e specializzazioni acquisite;
                c) titolo  di  studio,  risultati  di corsi, esami ed
          esperimenti;
                d) valutazioni  caratteristiche  e  qualifiche finali
          riportate  nel  grado e nei gradi precedentemente rivestiti
          nel    ruolo   "ispettori"   e   nel   preesistente   ruolo
          "sottufficiali",  ricomprese  nella voce di "inferiore alla
          media"  o  giudizi equivalenti; precedenti di carriera e di
          servizio   tra   i   quali:   giudizi  di  "non  idoneita'"
          all'avanzamento,   sospensioni  dall'impiego  di  carattere
          penale  e  disciplinare,  pareri  negativi  all'avanzamento
          espressi   dall'autorita'   giudiziaria   ovvero   sanzioni
          disciplinari  irrogate  dalla  medesima autorita', sanzioni
          disciplinari di stato e di corpo.
              3. Ai fini della valutazione dei precedenti di servizio
          e dei titoli conseguiti sopraindicati sono:
                a) presi  in  considerazione  i titoli in possesso di
          ciascun  ispettore alla data di scadenza del termine per la
          presentazione   delle   domande   di   partecipazione  alle
          procedure  di  valutazione, stabilita con la determinazione
          di cui all'art. 2;
                b) valutati  esclusivamente  i  titoli  che risultano
          trascritti   nella   documentazione   personale   di   ogni
          ispettore.  A  tal  fine,  ciascun  interessato e' tenuto a
          verificare  la  completezza dei propri atti ed a rilasciare
          apposita "dichiarazione di completezza" conforme al modello
          da approvarsi con la determinazione di cui all'art. 2.
              4.  La  commissione  giudicatrice, prima di iniziare le
          procedure  di  valutazione dei precedenti di servizio e dei
          titoli  conseguiti, stabilisce i criteri per la valutazione
          dei  precedenti  di servizio e dei titoli conseguiti di cui
          al  comma 2 ivi compreso i punteggi di merito singolarmente
          attribuibili ai vari titoli oggetto di valutazione.
              5.    Delle   operazioni   di   valutazione   e   delle
          deliberazioni  assunte  dalla  commissione giudicatrice, e'
          redatto,  giorno  per giorno, apposito verbale sottoscritto
          da tutti i membri della medesima commissione.».
              «Art.  12  (Formazione dei quadri di avanzamento). - 1.
          La   commissione  giudicatrice,  sulla  base  dei  punteggi
          definitivi di merito di cui agli articoli 6, comma 3, e 11,
          comma 3,  procede, per ogni contingente, alla formazione di
          due  distinte  graduatorie  e,  quindi, alla formazione dei
          rispettivi  quadri  di  avanzamento "a scelta per esami" al
          grado di maresciallo aiutante.
              2.  Ai fini della formazione dei quadri di avanzamento,
          nei  confronti  di ciascun ispettore idoneo all'avanzamento
          "a  scelta per esami", la medesima commissione procede come
          segue:
                a) il  punteggio  complessivo di merito relativo alla
          valutazione   dei  precedenti  di  servizio  e  dei  titoli
          conseguiti,  di  cui  all'art.  11,  e' moltiplicato per un
          coefficiente  pari  a  2.  Il prodotto cosi' ottenuto viene
          sommato  al  punteggio complessivo di merito conseguito dal
          medesimo   ispettore   relativamente   alla  prova  d'esame
          scritta, di cui all'art. 6;
                b) il  totale  cosi' determinato e' diviso per tre ed
          il  quoziente  ottenuto,  calcolato  al centesimo di punto,
          rappresenta il punteggio di merito finale della valutazione
          "a scelta per esami" attribuito ad ogni ispettore;
                c) sulla  base  del  punteggio  di merito finale, gli
          ispettori sono iscritti nel quadro di avanzamento "a scelta
          per  esami"  al  grado di maresciallo aiutante, relativo al
          contingente  di  appartenenza.  A  parita'  di punteggio di
          merito,  e'  data  preferenza  all'ispettore  piu'  anziano
          secondo l'iscrizione nel ruolo di appartenenza.».