Art. 7.
Modifiche  all'articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.
                                 192
  1.  Il  comma 1 dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 192 del
2005 e' sostituito dai seguenti:
  «1.  Sono abrogate le seguenti norme della legge 9 gennaio 1991, n.
10:
    a) l'articolo 4,  commi  1,  2  e  4; l'articolo 28, commi 3 e 4;
l'articolo 29;  l'articolo 30; l'articolo 31, comma 2, l'articolo 33,
commi 1 e 2; l'articolo 34, comma 3.
  1-bis.  Il  comma 2 dell'articolo 26 della legge 9 gennaio 1991, n.
10, e' sostituito dal seguente:
  "2.  Per  gli  interventi  sugli  edifici e sugli impianti volti al
contenimento  del consumo energetico ed all'utilizzazione delle fonti
di energia di cui all'articolo 1, individuati attraverso un attestato
di  certificazione energetica o una diagnosi energetica realizzata da
un  tecnico  abilitato,  le  pertinenti  decisioni  condominiali sono
valide   se   adottate   con  la  maggioranza  semplice  delle  quote
millesimali."».
  2.  Il  comma 2 dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 192 del
2005, e' sostituito dal seguente:
  «2.  Il  decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n.
412,  si  applica,  in  quanto  compatibile  con  il presente decreto
legislativo, e puo' essere modificato o abrogato con i decreti di cui
all'articolo 4. Di tale decreto sono abrogate le seguenti norme:
    a) l'articolo 5,  commi  1,  2,  3  e  4;  l'articolo 7, comma 7;
l'articolo 8; l'articolo 11, commi 4, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20.».
 
          Note all'art. 7:
              - Il  testo dell'art. 16, del decreto legisltivo n. 192
          del  2005,  come  modificato  dal  presente  decreto, cosi'
          recita:
              «Art. 16 (Abrogazioni e disposizioni finali). - 1. Sono
          abrogate  le  seguenti norme della legge 9 gennaio 1991, n.
          10:
                a) l'art.  4, commi 1, 2 e 4; l'art. 28, commi 3 e 4;
          l'art.  29; l'art. 30; l'art. 31, comma 2, l'art. 33, commi
          1 e 2; l'art. 34, comma 3.
              1-bis.  Il  comma  2 dell'art. 26 della legge 9 gennaio
          1991, n. 10, e' sostituito dal seguente:
              "2.  Per  gli interventi sugli edifici e sugli impianti
          volti   al   contenimento   del   consumo   energetico   ed
          all'utilizzazione delle fonti di energia di cui all'art. 1,
          individuati   attraverso  un  attestato  di  certificazione
          energetica  o  una  diagnosi  energetica  realizzata  da un
          tecnico  abilitato,  le  pertinenti  decisioni condominiali
          sono  valide  se adottate con la maggioranza semplice delle
          quote millesimali".
              2. Il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto
          1993,  n.  412,  si  applica,  in quanto compatibile con il
          presente  decreto  legislativo,  e puo' essere modificato o
          abrogato  con i decreti di cui all' art. 4. Di tale decreto
          sono abrogate le seguenti norme:
                a)  l'art.  5,  commi 1, 2, 3 e 4; l'art. 7, comma 7;
          l'art. 8; l'art. 11, commi 4, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20.
              3.  E'  abrogato  l'art.  1  del decreto ministeriale 6
          agosto   1994  del  Ministro  dell'industria,  commercio  e
          artigianato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del
          24   agosto  1994,  recante  recepimento  delle  norme  UNI
          attuative  del  decreto del Presidente della Repubblica del
          26  agosto  1993,  n.  412,  recante  il regolamento per il
          contenimento  dei consumi di energia degli impianti termici
          degli edifici, e rettifica del valore limite del fabbisogno
          energetico normalizzato.
              4. Gli allegati, che costituiscono parte integrante del
          presente  decreto, sono modificati con decreto del Ministro
          delle  attivita'  produttive,  di  concerto  con i Ministri
          dell'ambiente   e  della  tutela  del  territorio  e  delle
          infrastrutture   e   trasporti,   sentita   la   Conferenza
          unificata,  in  conformita'  alle  modifiche  tecniche rese
          necessarie  dal  progresso  ovvero  a  quelle  introdotte a
          livello  comunitario  a  norma  dell'art.  13 della legge 4
          febbraio 2005, n. 11».