Art. 2.
                       Notifica della cessione
  1. Le cessioni di stipendi, salari, pensioni ed altri emolumenti di
cui al testo unico sono notificate all'ufficio competente ad ordinare
il pagamento. Per le pensioni erogate dalle Direzioni provinciali dei
servizi vari del Ministero dell'economia e delle finanze, la notifica
e' effettuata alla Direzione provinciale dei servizi vari competente.