Art. 3.
                        Modalita' di notifica
  1. La  notifica  della  cessione  alle Amministrazioni terze cedute
puo' essere effettuata in qualsiasi forma, purche' recante data certa
e  con  modalita' che consentano all'Amministrazione che deve operare
la ritenuta di identificare la provenienza della notifica stessa.