Art. 4.
                      Efficacia della cessione
  1.  La  cessione  ha  effetto  immediato  a decorrere dalla data di
notifica  della  stessa, salvo per quelle relative a pensioni erogate
dalle  amministrazioni  di  cui  all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per le quali l'effetto decorre dal
primo  giorno  del  mese successivo a quello in cui ha avuto luogo la
notifica.
  2. L'Amministrazione  debitrice effettua le ritenute entro il terzo
mese successivo alla notifica.
  3.  Le  eventuali  rate  gia'  scadute  vengono recuperate mediante
l'applicazione  di una ritenuta aggiuntiva mensile, nei limiti di cui
all'articolo 2  del  testo unico, per il tempo necessario al recupero
dei mesi arretrati.