Art. 5. Quota cedibile " 1. Ai fini del calcolo della quota cedibile si tiene conto del trattamento pensionistico comprensivo del trattamento minimo di cui all'articolo 1, ultimo comma, ultimo periodo del testo unico. 2. Nel caso in cui il contraente il prestito goda di piu' trattamenti pensionistici, il calcolo della quota cedibile che fa salvo il trattamento minimo di cui all'articolo 1, ultimo comma, ultimo periodo del testo unico, va effettuato tenendo conto della somma dei medesimi trattamenti".