Art. 5.
                           Quota cedibile
"    1.  Ai  fini del calcolo della quota cedibile si tiene conto del
trattamento  pensionistico  comprensivo del trattamento minimo di cui
all'articolo 1, ultimo comma, ultimo periodo del testo unico.
  2.  Nel  caso  in  cui  il  contraente  il  prestito  goda  di piu'
trattamenti  pensionistici,  il  calcolo  della quota cedibile che fa
salvo  il  trattamento  minimo  di  cui all'articolo 1, ultimo comma,
ultimo  periodo  del  testo  unico, va effettuato tenendo conto della
somma dei medesimi trattamenti".