Art. 7.
              Trasparenza delle condizioni contrattuali
  1. Alle  operazioni  di prestito concesse ai sensi del testo unico,
si  applicano le disposizioni previste dal Titolo VI, Capo I e II del
decreto   legislativo  1° settembre  1993,  n.  385,  in  materia  di
trasparenza   e  pubblicita'  delle  condizioni  contrattuali,  e  le
relative  disposizioni  di  attuazione,  e  le  disposizioni  di  cui
all'articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108.
 
          Nota all'art. 7.
              I  capi  I  e II del titolo VI, del decreto legislativo
          1° settembre 1993, n. 385, recante «Testo unico delle leggi
          in materia bancaria e creditizia», recano, rispettivamente:
                «Operazioni e servizi bancari e finanziari»;
                «Credito al consumo».