Art. 7. Trasparenza delle condizioni contrattuali 1. Alle operazioni di prestito concesse ai sensi del testo unico, si applicano le disposizioni previste dal Titolo VI, Capo I e II del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di trasparenza e pubblicita' delle condizioni contrattuali, e le relative disposizioni di attuazione, e le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108.
Nota all'art. 7. I capi I e II del titolo VI, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia», recano, rispettivamente: «Operazioni e servizi bancari e finanziari»; «Credito al consumo».