Art. 8.
                             Convenzioni
  1. Gli  enti  previdenziali  stipulano apposite convenzioni con gli
istituti  finanziatori,  con  l'obiettivo di assicurare ai pensionati
condizioni  contrattuali  piu' favorevoli, rispetto a quelle medie di
mercato.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

    Roma, 27 dicembre 2006

                                          Il Ministro: Padoa Schioppa

Visto, il Guardasigilli: Mastella
Registrato alla Corte dei conti il 25 gennaio 2007
Ufficio  di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n.
1 Economia e finanze, foglio n. 98