Art. 8. Convenzioni 1. Gli enti previdenziali stipulano apposite convenzioni con gli istituti finanziatori, con l'obiettivo di assicurare ai pensionati condizioni contrattuali piu' favorevoli, rispetto a quelle medie di mercato. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 27 dicembre 2006 Il Ministro: Padoa Schioppa Visto, il Guardasigilli: Mastella Registrato alla Corte dei conti il 25 gennaio 2007 Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 98