Art. 2.
                         (Benefici fiscali)
1.  Per i proprietari degli immobili locati ai conduttori individuati
nell'articolo 1, commi 1 e 3, della presente legge, si applicano, per
il  periodo  di  sospensione  della  procedura  esecutiva, i benefici
fiscali di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 1° febbraio
2006, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2006,
n.  86.  A favore dei medesimi proprietari i comuni possono prevedere
esenzioni o riduzioni dell'imposta comunale sugli immobili.
 
          Nota all'art. 2:
              - Il  testo  dell'art.  2,  comma 1,  del decreto-legge
          1° febbraio  2006,  n.  23,  convertito, con modificazioni,
          dalla  legge  3 marzo  2006,  n.  86  «Misure urgenti per i
          conduttori di immobili in condizioni di particolare disagio
          abitativo,   conseguente   a   provvedimenti  esecutivi  di
          rilascio  in determinati comuni», pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 2 febbraio 2006, n. 27, e' il seguente:
              «Art.  2 (Benefici  fiscali).  -  1.  Per i proprietari
          degli  immobili  locati ai conduttori individuati nell'art.
          1,   il   relativo  reddito  dei  fabbricati  di  cui  agli
          articoli 37 e 90 del testo unico delle imposte sui redditi,
          di   cui   al   decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          22 dicembre  1986,  n.  917,  e  successive  modificazioni,
          riferito  all'anno  2006,  non concorre alla formazione del
          reddito  imponibile, ai soli fini delle imposte sul reddito
          delle persone fisiche e delle societa', per tutta la durata
          del  periodo di sospensione legale dell'esecuzione ai sensi
          dell'art. 1.».