Art. 3
         (Interventi dei comuni per l'edilizia sovvenzionata
           e agevolata e per la graduazione degli sfratti)
  1.  Entro  tre  mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge,  le  regioni  e  le  province  autonome di Trento e di Bolzano
predispongono,  su  proposta  dei comuni individuati nell'articolo 1,
sulla  base  del  fabbisogno  di  edilizia residenziale pubblica, con
particolare  riferimento  a quello espresso dalle categorie di cui al
medesimo   articolo   1   gia'   presenti   nelle   graduatorie   per
l'assegnazione  degli  alloggi  di  edilizia  residenziale pubblica e
indicate  dagli  stessi  comuni, un piano straordinario articolato in
tre  annualita'  da inviare ai Ministeri delle infrastrutture e della
solidarieta' sociale e al Ministro delle politiche per la famiglia.
  2.  A  decorrere  dalla  data  di  entrata in vigore della presente
legge,  nei  comuni  individuati  nell'articolo  1,  comma 1, possono
essere  istituite  apposite commissioni, con durata di diciotto mesi,
per l'eventuale graduazione, fatte salve le competenze dell'autorita'
giudiziaria  ordinaria,  delle  azioni  di  rilascio,  finalizzate  a
favorire  il  passaggio  da  casa  a  casa  per  i soggetti di cui al
medesimo  articolo  1,  nonche'  per  le famiglie collocate utilmente
nelle  graduatorie  comunali  per  l'accesso agli alloggi di edilizia
residenziale pubblica.
  3.  Le  prefetture  -  uffici territoriali del Governo convocano le
commissioni  di cui al comma 2 e ne definiscono il funzionamento e la
composizione,  garantendo  la  presenza,  oltre  che  del sindaco del
comune  interessato  all'esecuzione  di rilascio e del questore, o di
loro  delegati,  dei  rappresentanti  delle  organizzazioni sindacali
degli   inquilini  e  dei  rappresentanti  delle  associazioni  della
proprieta'  edilizia  maggiormente  rappresentative,  individuate  ai
sensi  dell'articolo 4, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431,
e   successive   modificazioni,   e   della   convenzione  nazionale,
sottoscritta  ai  sensi  del  medesimo articolo 4, comma 1, in data 8
febbraio   1999,   e   successive   modificazioni,   nonche'   di  un
rappresentante   dell'Istituto   autonomo   case  popolari,  comunque
denominato, competente per territorio.
 
          Nota all'art. 3:
              - Il testo dell'art. 4, comma 1, della legge 9 dicembre
          1998,  n.  431  "Disciplina  delle locazioni e del rilascio
          degli  immobili adibiti ad uso abitativo", pubblicata nella
          Gazzetta  Ufficiale  15 dicembre  1998, n. 292, supplemento
          ordinario, e' il seguente:
              "Art.  4  (Convenzione  nazionale).  -  1.  Al  fine di
          favorire  la  realizzazione degli accordi di cui al comma 3
          dell'art.  2,  il  Ministro  dei lavori pubblici convoca le
          organizzazioni  della  proprieta' edilizia e dei conduttori
          maggiormente  rappresentative  a  livello  nazionale  entro
          sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in vigore della
          presente   legge   e,  successivamente,  ogni  tre  anni  a
          decorrere  dalla  medesima  data, al fine di promuovere una
          convenzione, di seguito denominata "convenzione nazionale",
          che  individui  i  criteri  generali per la definizione dei
          canoni,  anche in relazione alla durata dei contratti, alla
          rendita   catastale  dell'immobile  e  ad  altri  parametri
          oggettivi,    nonche'   delle   modalita'   per   garantire
          particolari  esigenze  delle  parti. In caso di mancanza di
          accordo  delle  parti,  i  predetti  criteri  generali sono
          stabiliti dal Ministro dei lavori pubblici, di concerto con
          il Ministro delle finanze, con il decreto di cui al comma 2
          del   presente  articolo,  sulla  base  degli  orientamenti
          prevalenti   espresso   dalle  predette  organizzazioni.  I
          criteri  generali  definiti  ai  sensi  del  presente comma
          costituiscono  la  base  per la realizzazione degli accordi
          locali  di  cui  al comma 3 dell'art. 2 e il loro rispetto,
          unitamente  all'utilizzazione  dei tipi di contratto di cui
          all'art.  4-bis,  costituisce condizione per l'applicazione
          dei benefici di cui all'art. 8.".