Art. 4.
         (Concertazione istituzionale per la programmazione
            in materia di edilizia residenziale pubblica)
1.  Entro  due  mesi  dalla  data di entrata in vigore della presente
legge,  il  Ministero  delle  infrastrutture  convoca  un  tavolo  di
concertazione  generale  sulle  politiche  abitative,  che conclude i
lavori  entro un mese, a cui partecipano rappresentanti dei Ministeri
della  solidarieta'  sociale  e  dell'economia  e  delle finanze, dei
Ministri  per  le politiche giovanili e le attivita' sportive e delle
politiche per la famiglia, delle regioni, dell'Associazione nazionale
dei  comuni italiani (ANCI), della FEDERCASA-Federazione italiana per
la  casa,  delle  organizzazioni  sindacali  dei  lavoratori  e degli
inquilini,  delle  associazioni  della  proprieta'  edilizia  e delle
associazioni dei costruttori edili e delle cooperative di abitazione.
2.  In  relazione alle indicazioni emerse dal tavolo di concertazione
di  cui al comma 1, il Ministro delle infrastrutture, di concerto con
i Ministri della solidarieta' sociale, dell'economia e delle finanze,
per  le politiche giovanili e le attivita' sportive e delle politiche
per  la  famiglia,  d'intesa  con  la  Conferenza  unificata  di  cui
all'articolo  8  del  decreto  legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai
sensi  dell'articolo  8,  comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131,
predispone,  entro due mesi dalla conclusione dei lavori del medesimo
tavolo di concertazione, un programma nazionale contenente:
a)  gli  obiettivi  e  gli  indirizzi  di  carattere  generale per la
programmazione  regionale  di edilizia residenziale pubblica riferita
alla  realizzazione,  anche  mediante l'acquisizione e il recupero di
edifici  esistenti,  di  alloggi  in locazione a canone sociale sulla
base  dei criteri stabiliti dalle leggi regionali e a canone definito
sulla  base  dei  criteri  stabiliti  dall'articolo 2, comma 3, della
legge  9  dicembre  1998, n. 431, e successive modificazioni, nonche'
alla riqualificazione di quartieri degradati;
b) proposte normative in materia fiscale e per la normalizzazione del
mercato  immobiliare,  con particolare riferimento alla riforma della
disciplina  della vendita e della locazione di immobili di proprieta'
dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 3;
c)   l'individuazione   delle   possibili  misure,  anche  di  natura
organizzativa,  dirette  a favorire la continuita' nella cooperazione
tra  Stato,  regioni ed enti locali prioritariamente per la riduzione
del disagio abitativo per particolari categorie sociali;
d) la stima delle risorse finanziarie necessarie per l'attuazione del
programma   nell'ambito   degli   stanziamenti   gia'  disponibili  a
legislazione  vigente  e  senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
3.  E  programma nazionale di cui al comma 2 e' trasmesso alle Camere
per  l'espressione  del  parere da parte delle competenti Commissioni
parlamentari, da rendere entro un mese dalla data di assegnazione.
 
          Note all'art. 4:
              - Il   testo   dell'art.   8  del  decreto  legislativo
          28 agosto  1997,  n.  281 «Definizione ed ampliamento delle
          attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
          lo  Stato,  le  regioni  e le province autonome di Trento e
          Bolzano  ed  unificazione,  per  le materie ed i compiti di
          interesse  comune  delle  regioni,  delle  province  e  dei
          comuni, con la Conferenza Stato-citta' e autonomie locali»,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202,
          e' il seguente:
              «Art.  8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
          Conferenza  unificata).  - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
          autonomie  locali  e' unificata per le materie ed i compiti
          di  interesse  comune  delle  regioni,  delle province, dei
          comuni   e  delle  comunita'  montane,  con  la  Conferenza
          Stato-regioni.
              2.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua  delega,  dal  Ministro dell'interno o dal Ministro per
          gli   affari   regionali   nella   materia   di  rispettiva
          competenza;  ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
          e   del  bilancio  e  della  programmazione  economica,  il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro  della  sanita',  il  presidente dell'Associazione
          nazionale   dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il  presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione  nazionale  comuni, comunita' ed enti montani -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei   quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI  cinque
          rappresentano  le  citta'  individuate  dall'art.  17 della
          legge  8 giugno  1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
          invitati  altri  membri del Governo, nonche' rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
              3.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          convocata  almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
          il  presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
              4.  La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma 1  e'
          convocata  dal  Presidente  del  Consiglio dei Ministri. Le
          sedute  sono  presiedute  dal  Presidente del Consiglio dei
          Ministri  o,  su  sua  delega,  dal Ministro per gli affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno».
              - Il  testo  dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno
          2003,    n.    131    «Disposizioni    per    l'adeguamento
          dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale
          18 ottobre 2001, n. 3», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          10 giugno 2003, n. 132, e' il seguente:
              «6. Il  Governo puo' promuovere la stipula di intese in
          sede di Conferenza Stato-regioni o di Conferenza unificata,
          dirette   a   favorire  l'armonizzazione  delle  rispettive
          legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il
          conseguimento  di obiettivi comuni; in tale caso e' esclusa
          l'applicazione  dei  commi 3  e  4  dell'art. 3 del decreto
          legislativo  28 agosto  1997,  n. 281. Nelle materie di cui
          all'art.  117, terzo e quarto comma, della Costituzione non
          possono   essere  adottati  gli  atti  di  indirizzo  e  di
          coordinamento  di cui all'art. 8 della legge 15 marzo 1997,
          n.  59, e all'art. 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
          n. 112».
              - Il  testo  del  comma 3,  dell'art.  2,  della  legge
          9 dicembre  1998,  n. 431 «Disciplina delle locazioni e del
          rilascio   degli   immobili   adibiti   ad  uso  abitativo»
          pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale 15 dicembre 1998, n.
          292, supplemento ordinario, e' il seguente:
              «3. In  alternativa  a  quanto previsto dal comma 1, le
          parti  possono  stipulare contratti di locazione, definendo
          il  valore  del  canone,  la durata del contratto, anche in
          relazione  a  quanto  previsto  dall'art.  5,  comma 1, nel
          rispetto  comunque  di  quanto  previsto  dal  comma 5  del
          presente  articolo,  ed altre condizioni contrattuali sulla
          base  di  quanto  stabilito in appositi accordi definiti in
          sede locale fra le organizzazioni della proprieta' edilizia
          e    le    organizzazioni   dei   conduttori   maggiormente
          rappresentative.  Al fine di promuovere i predetti accordi,
          i  comuni, anche in forma associata, provvedono a convocare
          le  predette  organizzazioni  entro  sessanta  giorni dalla
          emanazione  del  decreto  di  cui al comma 2 dell'art. 4. I
          medesimi    accordi   sono   depositati,   a   cura   delle
          organizzazioni  firmatarie,  presso  ogni  comune dell'area
          territoriale interessata.».