Art. 5.
                  (Definizione di alloggio sociale)
1.  Al  fine  di ottemperare a quanto previsto in materia di aiuti di
Stato  a  favore  degli  alloggi sociali dalla decisione 2005/842/CE,
della  Commissione  europea,  del 28 novembre 2005, il Ministro delle
infrastrutture, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della  presente legge, definisce con proprio decreto, di concerto con
i  Ministri  della  solidarieta'  sociale,  delle  politiche  per  la
famiglia,  per  le  politiche  giovanili  e  le  attivita' sportive e
d'intesa  con  la  Conferenza  unificata  di  cui  all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi dell'articolo 8,
comma  6,  della  legge 5 giugno 2003, n. 131, le caratteristiche e i
requisiti degli alloggi sociali esenti dall'obbligo di notifica degli
aiuti  di  Stato,  ai  sensi  degli  articoli  87  e  88 del Trattato
istitutivo della Comunita' europea.
 
          Nota all'art. 5:
              - La  decisione 2005/842/CE, della Commissione europea,
          del   28 novembre   2005   «Decisione   della   Commissione
          riguardante  l'applicazione  dell'art. 86, paragrafo 2, del
          trattato   CE   agli   aiuti   di   Stato  sotto  forma  di
          compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi
          a  determinate imprese incaricate della gestione di servizi
          d'interesse  economico generale», pubblicata nella Gazzetta
          ufficiale dell'Unione europea 29 novembre 2005, n. L 312.
              - Per  il  testo  dell'art.  8  del decreto legislativo
          28 agosto 1997, n. 281 vedi la nota all'art. 4.