Art. 6.
              (Proroga dei termini di inizio dei lavori
        degli alloggi di edilizia residenziale in locazione)
1.   Termine   di   inizio  dei  lavori  degli  alloggi  di  edilizia
residenziale  in  locazione  finanziati  ai  sensi dell'articolo 145,
comma33, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e ricompresi nei Piani
operativi  regionali, predisposti in attuazione del programma "20.000
alloggi  in  affitto", di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti 27 dicembre 2001, pubblicato nel
supplemento  ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio
2002, e' prorogato al 31 maggio 2007.
 
          Nota all'art. 6:
              - Il testo vigente dell'art. 145, comma 33, della legge
          23 dicembre  2000,  n.  388 «Disposizioni per la formazione
          del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato (legge
          finanziaria  2001)»,  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale
          29 dicembre 2000, n. 302, S.O. e' il seguente:
              «33. Per  il  finanziamento delle iniziative relative a
          studi,  ricerche  e  sperimentazioni in materia di edilizia
          residenziale    e   all'anagrafe   degli   assegnatari   di
          abitazioni,  di cui all'art. 2, comma 63, lettera b), della
          legge   23 dicembre   1996,   n.   662,   nonche'   per  il
          finanziamento  di  interventi a favore di categorie sociali
          svantaggiate,  di  cui  all'art.  2,  comma 63, lettera c),
          della  medesima  legge,  e' autorizzata la spesa di lire 80
          miliardi per l'anno 2001. Per l'attuazione delle iniziative
          di  cui  alla  citata lettera b) e' altresi' autorizzato un
          limite  di  impegno  quindicennale  di lire 80 miliardi per
          l'anno 2002.».