Art. 7. (Modifiche agli articoli 27 e 28 della legge 27 luglio 1978, n. 392) 1. Alla legge 27 luglio 1978, n. 392, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al terzo comma dell'articolo 27, dopo la parola: "alberghiere" sono aggiunte le seguenti: "o all'esercizio di attivita' teatrali"; b) al primo comma dell'articolo 28, dopo la parola: "alberghiere" sono inserite le seguenti: "o all'esercizio di attivita' teatrali". 2. Le disposizioni di cui al terzo comma dell'articolo 27 e al primo comma dell'articolo 28 della legge 27 luglio 1978, n. 392, come modificati dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche agli immobili adibiti all'esercizio di attivita' teatrali per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano stati stipulati contratti di locazione aventi scadenza successiva a tale data, salvo che, per gli stessi, non sia stata pronunciata convalida di sfratto per morosita'. I predetti contratti, alla prima scadenza successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, sono rinnovati di diritto per un periodo di nove anni, salva la facolta' delle parti di pattuire una durata maggiore. E' facolta' del locatore di richiedere, nel corso del predetto periodo, la maggiorazione prevista all'articolo 1, comma 4, della presente legge, ferma la rivalutazione del canone che gia' risulti contrattualmente prevista. Alla scadenza del periodo medesimo si applicano al contratto le disposizioni dell'articolo 28 della citata legge 27 luglio 1978, n. 392.
Nota all'art. 7: - Il testo degli articoli 27 e 28 della legge 27 luglio 1978, n. 392 «Disciplina delle locazioni di immobili urbani», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 1978, n. 211, come modificato dalla presente legge, e' il seguente: «Art. 27 (Durata della locazione). - La durata delle locazioni e sub-locazioni di immobili urbani non puo' essere inferiore a sei anni se gli immobili sono adibiti ad una delle attivita' appresso indicate: 1) industriali, commerciali e artigianali; 2) di interesse turistico comprese tra quelle di cui all'art. 2 della legge 12 marzo 1968, n. 326 . La disposizione di cui al comma precedente si applica anche ai contratti relativi ad immobili adibiti all'esercizio abituale e professionale di qualsiasi attivita' di lavoro autonomo. La durata della locazione non puo' essere inferiore a nove anni se l'immobile, anche se ammobiliato, e' adibito ad attivita' alberghiere o all'esercizio di attivita' teatrali. Se e' convenuta una durata inferiore o non e' convenuta alcuna durata, la locazione si intende pattuita per la durata rispettivamente prevista nei commi precedenti. Il contratto di locazione puo' essere stipulato per un periodo piu' breve qualora l'attivita' esercitata o da esercitare nell'immobile abbia, per sua natura, carattere transitorio. Se la locazione ha carattere stagionale, il locatore e' obbligato a locare l'immobile, per la medesima stagione dell'anno successivo, allo stesso conduttore che gliene abbia fatta richiesta con lettera raccomandata prima della scadenza del contratto. L'obbligo del locatore ha la durata massima di sei anni consecutivi o di nove se si tratta di utilizzazione alberghiera. E' in facolta' delle parti consentire contrattualmente che il conduttore possa recedere in qualsiasi momento dal contratto dandone avviso al locatore, mediante lettera raccomandata, almeno sei mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione. Indipendentemente dalle previsioni contrattuali il conduttore, qualora ricorrano gravi motivi, puo' recedere in qualsiasi momento dal contratto con preavviso di almeno sei mesi da comunicarsi con lettera raccomandata.». «Art. 28 (Rinnovazione del contratto). - Per le locazioni di immobili nei quali siano esercitate le attivita' indicate nei commi primo e secondo dell'art. 27, il contratto si rinnova tacitamente di sei anni in sei anni, e per quelle di immobili adibiti ad attivita' alberghiere o all'esercizio di attivita' teatrali, di nove anni in nove anni; tale rinnovazione non ha luogo se sopravviene disdetta da comunicarsi all'altra parte, a mezzo di lettera raccomandata, rispettivamente almeno 12 o 18 mesi prima della scadenza. Alla prima scadenza contrattuale, rispettivamente di sei o di nove anni, il locatore puo' esercitare la facolta' di diniego della rinnovazione soltanto per i motivi di cui all'art. 29 con le modalita' e i termini ivi previsti.