Art. 7.
(Modifiche agli articoli 27 e 28 della legge 27 luglio 1978, n. 392)
1.  Alla  legge  27  luglio  1978, n. 392, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a)  al  terzo  comma  dell'articolo 27, dopo la parola: "alberghiere"
sono aggiunte le seguenti: "o all'esercizio di attivita' teatrali";
b)  al  primo  comma  dell'articolo 28, dopo la parola: "alberghiere"
sono inserite le seguenti: "o all'esercizio di attivita' teatrali".
2.  Le disposizioni di cui al terzo comma dell'articolo 27 e al primo
comma  dell'articolo  28  della  legge  27  luglio 1978, n. 392, come
modificati dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche agli
immobili  adibiti  all'esercizio  di  attivita' teatrali per i quali,
alla  data  di  entrata  in  vigore della presente legge, siano stati
stipulati  contratti  di  locazione aventi scadenza successiva a tale
data,  salvo che, per gli stessi, non sia stata pronunciata convalida
di  sfratto  per morosita'. I predetti contratti, alla prima scadenza
successiva  alla data di entrata in vigore della presente legge, sono
rinnovati  di  diritto per un periodo di nove anni, salva la facolta'
delle parti di pattuire una durata maggiore. E' facolta' del locatore
di  richiedere,  nel  corso  del  predetto  periodo, la maggiorazione
prevista  all'articolo  1,  comma  4,  della presente legge, ferma la
rivalutazione  del canone che gia' risulti contrattualmente prevista.
Alla  scadenza  del  periodo  medesimo  si  applicano al contratto le
disposizioni  dell'articolo  28 della citata legge 27 luglio 1978, n.
392.
 
          Nota all'art. 7:
              - Il testo degli articoli 27 e 28 della legge 27 luglio
          1978,  n.  392  «Disciplina  delle  locazioni  di  immobili
          urbani»,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  29 luglio
          1978,  n.  211, come modificato dalla presente legge, e' il
          seguente:
              «Art.  27  (Durata  della locazione). - La durata delle
          locazioni  e  sub-locazioni  di  immobili  urbani  non puo'
          essere inferiore a sei anni se gli immobili sono adibiti ad
          una delle attivita' appresso indicate:
                1) industriali, commerciali e artigianali;
                2)  di interesse turistico comprese tra quelle di cui
          all'art. 2 della legge 12 marzo 1968, n. 326 .
              La  disposizione  di cui al comma precedente si applica
          anche   ai   contratti   relativi   ad   immobili   adibiti
          all'esercizio   abituale   e   professionale  di  qualsiasi
          attivita' di lavoro autonomo.
              La  durata  della locazione non puo' essere inferiore a
          nove  anni  se l'immobile, anche se ammobiliato, e' adibito
          ad  attivita'  alberghiere  o  all'esercizio  di  attivita'
          teatrali.
              Se e' convenuta una durata inferiore o non e' convenuta
          alcuna  durata,  la  locazione  si  intende pattuita per la
          durata rispettivamente prevista nei commi precedenti.
              Il  contratto di locazione puo' essere stipulato per un
          periodo  piu'  breve  qualora  l'attivita'  esercitata o da
          esercitare  nell'immobile  abbia, per sua natura, carattere
          transitorio.
              Se la locazione ha carattere stagionale, il locatore e'
          obbligato  a  locare  l'immobile,  per la medesima stagione
          dell'anno  successivo,  allo  stesso  conduttore che gliene
          abbia  fatta richiesta con lettera raccomandata prima della
          scadenza del contratto. L'obbligo del locatore ha la durata
          massima  di  sei anni consecutivi o di nove se si tratta di
          utilizzazione alberghiera.
              E'  in facolta' delle parti consentire contrattualmente
          che  il  conduttore possa recedere in qualsiasi momento dal
          contratto  dandone  avviso  al  locatore,  mediante lettera
          raccomandata,  almeno  sei  mesi prima della data in cui il
          recesso deve avere esecuzione.
              Indipendentemente   dalle  previsioni  contrattuali  il
          conduttore,  qualora  ricorrano gravi motivi, puo' recedere
          in  qualsiasi momento dal contratto con preavviso di almeno
          sei mesi da comunicarsi con lettera raccomandata.».
              «Art.   28  (Rinnovazione  del  contratto).  -  Per  le
          locazioni   di  immobili  nei  quali  siano  esercitate  le
          attivita'  indicate nei commi primo e secondo dell'art. 27,
          il  contratto  si  rinnova  tacitamente  di sei anni in sei
          anni,  e  per  quelle  di  immobili  adibiti  ad  attivita'
          alberghiere  o all'esercizio di attivita' teatrali, di nove
          anni  in  nove  anni;  tale  rinnovazione  non  ha luogo se
          sopravviene  disdetta  da  comunicarsi  all'altra  parte, a
          mezzo  di lettera raccomandata, rispettivamente almeno 12 o
          18 mesi prima della scadenza.
              Alla  prima  scadenza  contrattuale, rispettivamente di
          sei o di nove anni, il locatore puo' esercitare la facolta'
          di  diniego della rinnovazione soltanto per i motivi di cui
          all'art. 29 con le modalita' e i termini ivi previsti.