Art. 9.
                       (Copertura finanziaria)
1.  All'onere  derivante dall'attuazione dell'articolo 2, valutato in
63  milioni  di euro nell'anno 2008, si provvede ai sensi del comma 2
del presente articolo.
2. A valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma
4,  del  decreto-legge  17  giugno  2005,  n.  106,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  31 luglio 2005, n. 156, l'importo di 63
milioni  di  euro  relativo all'anno 2006 e' conservato nel conto dei
residui  e versato ad apposita contabilita' speciale di tesoreria per
essere riversato all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2008.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio
degli  oneri  di cui alla presente legge, anche ai fini dell'adozione
dei  provvedimenti  correttivi  di  cui all'articolo 11-ter, comma 7,
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ovvero
delle misure correttive da assumere, ai sensi dell'articolo 11, comma
3,  lettera  i-quater),  della  medesima legge. Gli eventuali decreti
emanati  ai  sensi  dell'articolo  7, secondo comma, numero 2), della
legge  5  agosto  1978, n. 468, prima della data di entrata in vigore
dei  provvedimenti  o  delle  misure  di  cui al presente comma, sono
tempestivamente   trasmessi   alle   Camere,  corredati  da  apposite
relazioni illustrative.
4.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
          Note all'art. 9:
              - Il  testo  dell'art.  2,  comma 4,  del decreto-legge
          17 giugno  2005,  n.  106,  convertito,  con modificazioni,
          dalla legge 31 luglio 2005, n. 156 «Disposizioni urgenti in
          materia  di  entrate»,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          17 giugno   2005,   n.   139  e  convertito  in  legge  con
          modificazioni,  dall'art.  1,  legge 31 luglio 2005, n. 156
          (Gazzetta  Ufficiale  9 agosto  2005,  n.  184), entrata in
          vigore   il   giorno   successivo   a   quello   della  sua
          pubblicazione, e' il seguente:
              «4. Per fruire del contributo, l'impresa concentrataria
          inoltra  un'apposita  istanza  in  via telematica al Centro
          operativo  di  Pescara  dell'Agenzia  delle entrate, che ne
          rilascia,  in via telematica e con procedura automatizzata,
          certificazione   della   data  di  avvenuta  presentazione.
          L'Agenzia delle entrate esamina le istanze secondo l'ordine
          cronologico di presentazione, fino ad esaurimento dei fondi
          stanziati,  pari a 120 milioni di euro per l'anno 2005, 242
          milioni  di  euro per l'anno 2006 e 122 milioni di euro per
          l'anno  2007,  e  comunica, in via telematica, entro trenta
          giorni  dalla  presentazione  dell'istanza,  il diniego del
          contributo   per   carenza   dei   presupposti   desumibili
          dall'istanza,    ovvero   per   l'esaurimento   dei   fondi
          stanziati.».
              - Il  testo dell'art. 11-ter della legge 5 agosto 1978,
          n.  468  «Riforma  di alcune norme di contabilita' generale
          dello  Stato  in  materia  di  bilancio»,  pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale 22 agosto 1978, n. 233, e' il seguente:
              «Art.  11-ter (Copertura finanziaria delle leggi). - 1.
          In   attuazione   dell'art.   81,   quarto   comma,   della
          Costituzione,  ciascuna legge che comporti nuove o maggiori
          spese  indica  espressamente,  per  ciascun anno e per ogni
          intervento  da  essa previsto, la spesa autorizzata, che si
          intende  come  limite  massimo di spesa, ovvero le relative
          previsioni  di  spesa,  definendo una specifica clausola di
          salvaguardia   per   la  compensazione  degli  effetti  che
          eccedano  le  previsioni medesime. La copertura finanziaria
          delle  leggi  che  importino nuove o maggiori spese, ovvero
          minori entrate, e' determinata esclusivamente attraverso le
          seguenti modalita':
                a) mediante  utilizzo  degli  accantonamenti iscritti
          nei  fondi  speciali  previsti  dall'art.  11-bis, restando
          precluso   sia   l'utilizzo  di  accantonamenti  del  conto
          capitale  per  iniziative di parte corrente, sia l'utilizzo
          per  finalita'  difformi  di accantonamenti per regolazioni
          contabili  e  per  provvedimenti in adempimento di obblighi
          internazionali;
                b) mediante  riduzione  di  precedenti autorizzazioni
          legislative  di  spesa;  ove  dette  autorizzazioni fossero
          affluite  in  conti  correnti  o  in  contabilita' speciali
          presso  la  Tesoreria  statale, si procede alla contestuale
          iscrizione  nello  stato  di previsione della entrata delle
          risorse da utilizzare come copertura;
                c);
                d) mediante  modificazioni legislative che comportino
          nuove  o  maggiori  entrate;  resta in ogni caso esclusa la
          copertura di nuove e maggiori spese correnti con entrate in
          conto capitale.
              2.   I   disegni   di  legge,  gli  schemi  di  decreto
          legislativo e gli emendamenti di iniziativa governativa che
          comportino  conseguenze finanziarie devono essere corredati
          da una relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni
          competenti  e  verificata  dal  Ministero  del  tesoro, del
          bilancio    e    della   programmazione   economica   sulla
          quantificazione  delle  entrate  e  degli  oneri  recati da
          ciascuna  disposizione,  nonche'  delle relative coperture,
          con  la  specificazione,  per  la  spesa  corrente e per le
          minori  entrate,  degli  oneri  annuali  fino alla completa
          attuazione  delle  norme e, per le spese in conto capitale,
          della  modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio
          pluriennale  e  dell'onere  complessivo  in  relazione agli
          obiettivi  fisici previsti. Nella relazione sono indicati i
          dati  e i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro
          fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica in sede
          parlamentare secondo le norme da adottare con i regolamenti
          parlamentari.
              3.   Le  Commissioni  parlamentari  competenti  possono
          richiedere  al  Governo  la relazione di cui al comma 2 per
          tutte  le  proposte  legislative  e gli emendamenti al loro
          esame  ai fini della verifica tecnica della quantificazione
          degli oneri da essi recati.
              4.  I  disegni  di  legge di iniziativa regionale e del
          CNEL devono essere corredati, a cura dei proponenti, da una
          relazione tecnica formulata nei modi previsti dal comma 2.
              5.   Per   le   disposizioni   legislative  in  materia
          pensionistica  la  relazione di cui ai commi 2 e 3 contiene
          un   quadro  analitico  di  proiezioni  finanziarie  almeno
          decennali, riferite all'andamento delle variabili collegate
          ai soggetti beneficiari. Per le disposizioni legislative in
          materia  di  pubblico  impiego la relazione contiene i dati
          sul  numero  dei  destinatari,  sul  costo  unitario, sugli
          automatismi diretti e indiretti che ne conseguono fino alla
          loro  completa  attuazione, nonche' sulle loro correlazioni
          con lo stato giuridico ed economico di categorie o fasce di
          dipendenti   pubblici   omologabili.  Per  le  disposizioni
          legislative  recanti  oneri  a  carico  dei bilanci di enti
          appartenenti  al  settore  pubblico  allargato la relazione
          riporta la valutazione espressa dagli enti interessati.
              6.  Ogni  quattro  mesi la Corte dei conti trasmette al
          Parlamento  una  relazione  sulla tipologia delle coperture
          adottate  nelle  leggi  approvate nel periodo considerato e
          sulle  tecniche  di  quantificazione  degli oneri. La Corte
          riferisce,   inoltre,   su   richiesta   delle  Commissioni
          parlamentari   competenti   nelle  modalita'  previste  dai
          Regolamenti   parlamentari,   sulla   congruenza   tra   le
          conseguenze  finanziarie dei decreti legislativi e le norme
          di copertura recate dalla legge di delega.
              6-bis.  Le disposizioni che comportano nuove o maggiori
          spese   hanno   effetto   entro   i   limiti   della  spesa
          espressamente   autorizzata   nei   relativi  provvedimenti
          legislativi.   Con   decreto   dirigenziale  del  Ministero
          dell'economia   e   delle   finanze  -  Dipartimento  della
          Ragioneria   generale  dello  Stato,  da  pubblicare  nella
          Gazzetta  Ufficiale, e' accertato l'avvenuto raggiungimento
          dei  predetti  limiti  di  spesa.  Le  disposizioni recanti
          espresse autorizzazioni di spesa cessano di avere efficacia
          a  decorrere  dalla  data  di pubblicazione del decreto per
          l'anno in corso alla medesima data.
              6-ter. Per le Amministrazioni dello Stato, il Ministero
          dell'economia   e   delle   finanze  -  Dipartimento  della
          Ragioneria  generale  dello  Stato,  anche  attraverso  gli
          uffici  centrali  del  bilancio e le ragionerie provinciali
          dello  Stato,  vigila  sulla  corretta  applicazione  delle
          disposizioni  di  cui  al  comma 6-bis.  Per  gli  enti  ed
          organismi  pubblici  non territoriali gli organi interni di
          revisione   e   di   controllo   provvedono  agli  analoghi
          adempimenti  di vigilanza e segnalazione al Parlamento e al
          Ministero dell'economia e delle finanze.
              7.  Qualora  nel  corso  dell'attuazione  di  leggi  si
          verifichino  o siano in procinto di verificarsi scostamenti
          rispetto  alle  previsioni  di  spesa o di entrata indicate
          dalle  medesime  leggi al fine della copertura finanziaria,
          il  Ministro  competente  ne da' notizia tempestivamente al
          Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, anche ove
          manchi  la  predetta  segnalazione, riferisce al Parlamento
          con  propria  relazione  e assume le conseguenti iniziative
          legislative.  La  relazione  individua  le  cause che hanno
          determinato  gli scostamenti, anche ai fini della revisione
          dei  dati  e  dei  metodi utilizzati per la quantificazione
          degli  oneri  autorizzati dalle predette leggi. Il Ministro
          dell'economia  e  delle finanze puo' altresi' promuovere la
          procedura  di cui al presente comma allorche' riscontri che
          l'attuazione  di  leggi  rechi pregiudizio al conseguimento
          degli  obiettivi di finanza pubblica indicati dal Documento
          di  programmazione  economico-finanziaria  e  da  eventuali
          aggiornamenti,  come  approvati  dalle relative risoluzioni
          parlamentari.  La  stessa procedura e' applicata in caso di
          sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte
          costituzionale   recanti  interpretazioni  della  normativa
          vigente suscettibili di determinare maggiori oneri.»