Art. 11
(Attuazione  della direttiva 2005/71/CE del Consiglio, del 12 ottobre
2005,   relativa   a   una  procedura  specificamente  concepita  per
l'ammissione   di   cittadini  di  paesi  terzi  a  fini  di  ricerca
                            scientifica).
   1.  Nella predisposizione del decreto legislativo per l'attuazione
della  direttiva  2005/71/CE  del  Consiglio,  del  12  ottobre 2005,
relativa a una procedura specificamente concepita per l'ammissione di
cittadini di paesi terzi a fini di ricerca scientifica, il Governo e'
tenuto  a  seguire,  oltre  ai  principi  e  criteri direttivi di cui
all'articolo  2,  anche  il  seguente principio e criterio direttivo:
prevedere  che  la domanda di ammissione possa essere accettata anche
quando  il  cittadino  del paese terzo si trova gia' regolarmente sul
territorio dello Stato italiano.
 
          Nota all'art. 11:
              - Per  la  direttiva  2005/71/CE,  si  vedano  le  note
          all'art. 1.