Art. 12.
(Attuazione  della direttiva 2005/85/CE del Consiglio, del 1 dicembre
2005,  recante  norme  minime  per le procedure applicate negli Stati
membri  ai  fini  del  riconoscimento  e della revoca dello status di
                             rifugiato).
   1.  Nella predisposizione del decreto legislativo per l'attuazione
della  direttiva  2005/85/CE  del  Consiglio,  del  1  dicembre 2005,
recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai
fini  del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato, il
Governo e' tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di
cui all'articolo 2, anche il seguente: nel caso in cui il richiedente
asilo  sia cittadino di un Paese terzo sicuro, ovvero, se apolide, vi
abbia  in  precedenza soggiornato abitualmente, ovvero provenga da un
Paese  di  origine  sicuro,  prevedere  che  la  domanda  di asilo e'
dichiarata  infondata,  salvo che siano invocati gravi motivi per non
ritenere  sicuro  quel  Paese  nelle circostanze specifiche in cui si
trova  il  richiedente.  Tra  i  gravi motivi possono essere comprese
gravi  discriminazioni  e  repressioni  di  comportamenti riferiti al
richiedente  e  che  risultano  oggettivamente  perseguiti  nel Paese
d'origine  o di provenienza e non costituenti reato per l'ordinamento
italiano.
 
          Nota all'art. 12:
              - Per  la  direttiva  2005/85/CE,  si  vedano  le  note
          all'art. 1.