Art. 13.
(Modifiche  alla  legge  24  luglio  1985,  n.  409. Attuazione della
direttiva  2005/36/CE  del  Parlamento europeo e del Consiglio, del 7
settembre 2005, in materia di diritti acquisiti per l'esercizio della
                    professione di odontoiatra).
   1. All'articolo 19, comma 1, della legge 24 luglio 1985, n. 409, e
successive modificazioni, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:
   "b-bis)   ai   medici   che  hanno  iniziato  la  loro  formazione
universitaria  in  medicina  dopo  il  31 dicembre 1984 e che sono in
possesso  di  un  diploma  di  specializzazione  triennale  in  campo
odontoiatrico  il  cui  corso  di  studi  ha avuto inizio entro il 31
dicembre  1994 e che si sono effettivamente e lecitamente dedicati, a
titolo  principale,  all'attivita' di cui all'articolo 2 per tre anni
consecutivi  nel  corso  dei  cinque  anni  che precedono il rilascio
dell'attestato".
   2. All'articolo 20, comma 1, della legge 24 luglio 1985, n. 409, e
successive modificazioni, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:
   "b-bis)   i   medici   che   hanno  iniziato  la  loro  formazione
universitaria  in  medicina  dopo  il  31 dicembre 1984 e che sono in
possesso  di  un  diploma  di  specializzazione  triennale  in  campo
odontoiatrico  il  cui  corso  di  studi  ha avuto inizio entro il 31
dicembre 1994".
 
          Nota all'art. 13:
              - Si  riporta  il  testo vigente degli articoli 19 e 20
          della  legge  24  luglio  1985,  n.  409 (Istituzioni della
          professione   sanitaria   di  odontoiatria  e  disposizioni
          relative   al   diritto  di  stabilimento  ed  alla  libera
          prestazione  di  servizi da parte dei dentisti cittadini di
          Stati  membri  delle  Comunita'  europee - pubblicata nella
          Gazzetta  Ufficiale  13  agosto  1985,  n. 190, S.O.), come
          modificato dalla presente legge:
              «Art. 19. - 1. Ai fini dell'esercizio dell'attivita' di
          odontoiatra  in  altri Stati membri dell'Unione europea, il
          Ministero  della  salute, previ gli opportuni accertamenti,
          anche in collaborazione con gli ordini dei medici-chirurghi
          e   degli  odontoiatri  rilascia  un  attestato  nel  quale
          certifica:
                a) ai  laureati  in  medicina  e  chirurgia abilitati
          all'esercizio  professionale  che  hanno  iniziato  la loro
          formazione  universitaria  in  medicina anteriormente al 28
          gennaio  1980  e  che  si sono effettivamente e lecitamente
          dedicati  in  Italia, a titolo principale, all'attivita' di
          cui   all'art.  2,  per  un  periodo  di  almeno  tre  anni
          consecutivi  nel  corso  dei  cinque  anni che precedono il
          rilascio dell'attestato;
                b) ai  laureati  in  medicina  e  chirurgia abilitati
          all'esercizio  professionale  che  hanno  iniziato  la loro
          formazione  universitaria  in  medicina  dopo il 28 gennaio
          1980  ed  entro  il 31 dicembre 1984, che hanno superato la
          prova attitudinale di cui al decreto legislativo 13 ottobre
          1998,   n.   386,  e  hanno  esercitato,  effettivamente  e
          legalmente, a titolo principale l'attivita' di cui all'art.
          2,  per  tre anni consecutivi nel corso dei cinque anni che
          precedono  il rilascio dell'attestato, che sono autorizzati
          ad  esercitare  l'attivita' di cui all'art. 2 alle medesime
          condizioni   dei   titolari  del  diploma  di  abilitazione
          all'esercizio dell'odontoiatria e protesi dentaria;
                b-bis) ai   medici   che   hanno   iniziato  la  loro
          formazione  universitaria  in  medicina dopo il 31 dicembre
          1984   e   che   sono   in   possesso   di  un  diploma  di
          specializzazione  triennale  in  campo odontoiatrico il cui
          corso  di studi ha avuto inizio entro il 31 dicembre 1994 e
          che si sono effettivamente e lecitamente dedicati, a titolo
          principale,  all'attivita'  di  cui all'art. 2 per tre anni
          consecutivi  nel  corso  dei  cinque  anni che precedono il
          rilascio dell'attestato.
              2.  Per  i  soggetti  di cui al comma 1, lettera a), il
          requisito  dei  tre anni di esercizio dell'attivita' non e'
          richiesto per chi ha conseguito studi di almeno tre anni in
          campo odontoiatrico.
              3.  Per  i  soggetti  di cui al comma 1, lettera b), il
          requisito  del  superamento della prova attitudinale non e'
          richiesto   per  chi  e'  in  possesso  di  un  diploma  di
          specializzazione    triennale    indicato    nel    decreto
          ministeriale  18 settembre 2000 del Ministro della sanita',
          pubblicato   nella   Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
          italiana  -  serie generale - n. 222 del 22 settembre 2000:
          odontoiatria      e     protesi     dentaria,     chirurgia
          odontostomatologica, odontostomatologia, ortognatodonzia».
              «Art. 20. - 1. Ai fini dell'esercizio dell'attivita' di
          cui  all'art.  2,  si  scrivono all'albo degli odontoiatri,
          anche in deroga a quanto previsto all'art. 4, terzo comma:
                a) i  laureati  in  medicina  e  chirurgia  abilitati
          all'esercizio  professionale  che  hanno  iniziato  la loro
          formazione  universitaria  in  medicina anteriormente al 28
          gennaio 1980;
                b) i  laureati  in  medicina  e  chirurgia  abilitati
          all'esercizio  professionale  che  hanno  iniziato  la loro
          formazione  universitaria  in  medicina  dopo il 28 gennaio
          1980  ed  entro il 31 dicembre 1984 e che hanno superato la
          prova attitudinale di cui al decreto legislativo 13 ottobre
          1998,   n.   386,   o  sono  in  possesso  dei  diplomi  di
          specializzazione indicati all'art. 19, comma 3.
                b-bis) i medici che hanno iniziato la loro formazione
          universitaria  in  medicina  dopo il 31 dicembre 1984 e che
          sono   in   possesso  di  un  diploma  di  specializzazione
          triennale  in  campo odontoiatrico il cui corso di studi ha
          avuto inizio entro il 31 dicembre 1994.
              2.  All'albo  degli  odontoiatri  e'  aggiunto l'elenco
          degli   odontoiatri   abilitati   a   continuare,   in  via
          transitoria,  l'esercizio della professione, ai sensi della
          legge 5 giugno 1930, n. 943».