Art. 14.
(Modifiche  alla legge 8 luglio 1997, n. 213, recante classificazione
 delle carcasse bovine, in applicazione di regolamenti comunitari).
   1.  L'articolo  3 della legge 8 luglio 1997, n. 213, e' sostituito
dal seguente:
   "Art.  3. - (Sanzioni per violazione delle disposizioni in materia
di  tecniche di classificazione non automatizzata). - 1. Salvo che il
fatto  costituisca  reato,  il titolare dello stabilimento, che viola
l'obbligo di identificazione e di classificazione di cui all'articolo
1, comma 1, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 3.000 a euro 18.000.
   2.  Il  titolare dello stabilimento che utilizza una marchiatura o
etichettatura   difforme  da  quanto  previsto  dall'articolo  2  del
regolamento  di cui al decreto del Ministro per le politiche agricole
4  maggio  1998, n. 298, e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 6.000.
   3.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  il  titolare dello
stabilimento  che  viola le disposizioni di cui all'articolo 1, comma
2,  e'  soggetto  alla  sanzione  amministrativa del pagamento di una
somma da euro 2.000 a euro 12.000.
   4.   Salvo   che   il   fatto   costituisca   reato,   il  tecnico
classificatore,  quale definito all'articolo 1, comma 1, che effettua
le  operazioni  di  identificazione  e classificazione delle carcasse
bovine  con  modalita' difformi da quelle stabilite da atti normativi
nazionali  o comunitari, e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento  di  una somma da euro 500 a euro 3.000, se la difformita',
rilevata  al  controllo  su un numero di almeno 40 carcasse, ai sensi
dell'articolo  3  del  regolamento (CEE) n. 344/91 della Commissione,
del   13   febbraio  1991,  e  successive  modificazioni,  supera  la
percentuale del 5 per cento.
   5. Il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 29, e' abrogato".
   2.  Dopo  l'articolo  3  della  legge  8 luglio 1997, n. 213, come
sostituito  dal  comma  1  del  presente  articolo,  sono  inseriti i
seguenti:
   "Art.  3-bis.  -  (Sanzioni  per  violazione delle disposizioni in
materia di tecniche di classificazione automatizzata). - 1. Salvo che
il  fatto  costituisca  reato, il titolare dello stabilimento che, in
assenza  della  licenza  di  cui all'articolo 3, paragrafo 1-bis, del
regolamento  (CEE) n. 344/91 della Commissione, del 13 febbraio 1991,
utilizza  tecniche  di classificazione automatizzata e' soggetto alla
sanzione  amministrativa  del  pagamento di una somma da euro 6.000 a
euro  36.000.  Salvo  che  il  fatto costituisca reato, alla medesima
sanzione  e'  soggetto il titolare dello stabilimento che modifica le
specifiche    delle   tecniche   di   classificazione,   in   assenza
dell'approvazione  delle autorita' competenti, ai sensi dell'articolo
3, paragrafo 1-quater, del citato regolamento (CEE) n. 344/91.
   2.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  il  titolare dello
stabilimento  che  viola  le  disposizioni  di  cui  all'articolo  1,
paragrafi  2  e  2-bis,  del  citato  regolamento  (CEE) n. 344/91, e
successive  modificazioni,  e'  soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 6.000.
   3.  Il titolare dello stabilimento che viola le disposizioni sulla
identificazione   delle   categorie   delle  carcasse,  ovvero  sulla
redazione dei rapporti di controllo, di cui all'articolo 3, paragrafo
1-ter,  del  citato  regolamento  (CEE)  n.  344/91, e' soggetto alla
sanzione  amministrativa  del  pagamento di una somma da euro 1.000 a
euro 6.000.
   4.  Qualora  nel  corso  dei  controlli  di  cui  all'articolo  3,
paragrafo  2,  del  citato  regolamento (CEE) n. 344/91, e successive
modificazioni,  venga  rilevato  che  il  livello di precisione della
macchina  classificatrice  sia  inferiore a quello ottenuto nel corso
della  prova  di  certificazione,  il  titolare dello stabilimento e'
soggetto  alla  sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 500 a euro 3.000.
   Art.  3-ter.  -  (Disposizioni  finali).  -  1. Se nei cinque anni
successivi  alla  commissione  dell'illecito  di  cui all'articolo 3,
comma 4, della presente legge, accertata con provvedimento esecutivo,
il   tecnico  classificatore  viola  nuovamente  la  medesima  norma,
l'organo competente al rilascio della licenza, ai sensi dell'articolo
2  del  regolamento  di  cui  al  decreto  del Ministro delle risorse
agricole,  alimentari  e  forestali 6 maggio 1996, n. 482, secondo la
gravita' della violazione, sospende o revoca l'abilitazione.
   2. Se nei cinque anni successivi alla commissione dell'illecito di
cui   all'articolo   3-bis,  comma  4,  accertata  con  provvedimento
esecutivo,   il  titolare  dello  stabilimento  viola  nuovamente  la
medesima norma, l'organo competente al rilascio della licenza, di cui
all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 344/91 della Commissione, del
13  febbraio  1991,  e  successive modificazioni, secondo la gravita'
della  violazione, sospende per un tempo determinato ovvero revoca la
licenza.
   3.  Fino  all'individuazione dell'organo competente da parte delle
singole regioni e province autonome, le sanzioni di cui agli articoli
3  e  3-bis  sono  irrogate  dal  Ministero  delle politiche agricole
alimentari  e  forestali - Ispettorato centrale repressione frodi, ai
sensi dell'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Ministro
per le politiche agricole 4 maggio 1998, n. 298.
   4.  Ai fini degli accertamenti e delle procedure di cui al comma 3
e  per  quanto  non  previsto  dalla presente legge, restano ferme le
disposizioni  della  legge  24  novembre  1981,  n. 689, e successive
modificazioni".
 
          Nota all'art. 14:
              - La    legge    8   luglio   1997,   n.   213,   reca:
          «Classificazione  delle  carcasse bovine in applicazione di
          regolamenti comunitari».