Art. 16.
(Modifiche  al  decreto  legislativo  17  marzo 1995, n. 194, recante
attuazione  della  direttiva  91/414/CEE, in materia di immissione in
                commercio di prodotti fitosanitari).
   1. Al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, sono apportate le
seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 11, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
   "1.  Il  Ministro  della  salute,  sentita  la  Commissione di cui
all'articolo  20,  qualora vi siano motivi validi per ritenere che un
prodotto  fitosanitario  da  esso  autorizzato  o  che  e'  tenuto ad
autorizzare  ai  sensi dell'articolo 10 costituisca un rischio per la
salute  umana e degli animali o per l'ambiente, provvede, con proprio
decreto  da  pubblicare  nella  Gazzetta  Ufficiale,  a  limitarne  o
proibirne   provvisoriamente   l'uso   e   la   vendita,  notificando
immediatamente  il  provvedimento  agli  altri  Stati  membri  e alla
Commissione europea";
   b) all'articolo 20, al comma 5 e' premesso il seguente:
   "4-bis.  Il Ministro della salute puo' disporre che la Commissione
consultiva  si  avvalga  di  esperti  nelle discipline attinenti agli
studi di cui agli allegati II e III, nel numero massimo di cinquanta,
inclusi  in  un  apposito elenco da adottare con decreto del Ministro
della  salute, sentiti i Ministri delle politiche agricole alimentari
e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e
dello  sviluppo  economico,  sulla  base delle esigenze relative alle
attivita' di valutazione e consultive derivanti dall'applicazione del
presente  decreto.  Le  spese  derivanti dall'attuazione del presente
comma  sono  poste  a  carico degli interessati alle attivita' svolte
dalla Commissione ai sensi del comma 5".
 
          Nota all'art. 16:
              -  Si  riporta il testo vigente degli articoli 11 e 20,
          del  decreto  legislativo 17 marzo 1995, n. 194, pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  27  maggio  1995, n. 122, S.O.,
          recante:  «Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia
          di  immissione in commercio di prodotti fitosanitari»; come
          modificato dalla presente legge.
              «Art.  11  (Clausola di salvaguardia). - 1. Il Ministro
          della  salute,  sentita  la Commissione di cui all'art. 20,
          qualora vi siano motivi validi per ritenere che un prodotto
          fitosanitario  da  esso  autorizzato  o  che  e'  tenuto ad
          autorizzare  ai  sensi  dell'art. 10 costituisca un rischio
          per  la  salute  umana  e  degli  animali o per l'ambiente,
          provvede,  con proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta
          Ufficiale, a limitarne o proibirne provvisoriamente l'uso e
          la  vendita,  notificando  immediatamente  il provvedimento
          agli altri Stati membri e alla Commissione europea".
              2.  Il  Ministero  della  sanita'  da'  la  piu'  ampia
          pubblicita'  al  decreto  di  cui  al  comma 1,  informando
          immediatamente    il    titolare   dell'autorizzazione,   i
          competenti   organi   di   vigilanza  e  le  organizzazioni
          professionali di rivenditori e di agricoltori».
              1 - 4 (abrogati).
              4-bis.  Il  Ministro  della salute puo' disporre che la
          Commissione   consultiva   si   avvalga  di  esperti  nelle
          discipline  attinenti  agli studi di cui agli allegati Il e
          III,  nel  numero  massimo  di  cinquanta,  inclusi  in  un
          apposito  elenco da adottare con decreto del Ministro della
          salute,   sentiti   i  Ministri  delle  politiche  agricole
          alimentari  e  forestali,  dell'ambiente e della tutela del
          territorio  e  del  mare  e dello sviluppo economico, sulla
          base  delle esigenze relative alle attivita' di valutazione
          e   consultive  derivanti  dall'applicazione  del  presente
          decreto.  Le  spese  derivanti dall'attuazione del presente
          comma sono  poste a carico degli interessati alle attivita'
          svolte dalla Commissione ai sensi del comma 5.
              5.   Le   spese   di  funzionamento  della  Commissione
          consultiva  sono  a  carico degli interessati all'attivita'
          autorizzativa   di   cui  all'art.  5  e  all'attivita'  di
          valutazione  delle  sostanze  attive  di  cui  all'art.  6,
          commi 5  e  7,  secondo  tariffe  e modalita' stabilite con
          decreto  del  Ministro  della  sanita',  di concerto con il
          Ministro   dell'industria,  commercio  e  artigianato;  gli
          introiti  sono  versati in conto entrata del bilancio dello
          Stato per la successiva riassegnazione ad apposito capitolo
          dello stato di previsione del Ministero della sanita'.
              5-bis.  Per  spese  di  funzionamento della Commissione
          consultiva  di cui al comma 5 si intendono quelle destinate
          al finanziamento di:
                a) rimborso delle spese di viaggio e delle indennita'
          di  missione dei componenti della Commissione, in relazione
          alle  qualifiche  rivestite  e  sulla  base  dei  parametri
          previsti dalle norme vigenti;
                b) gettone  di  presenza  ai  componenti,  o  ai loro
          sostituti   in   caso   di  assenza  motivata,  nonche'  ai
          componenti   della   segreteria  di  cui  al  comma 2,  che
          partecipano alle riunioni della Commissione, da determinare
          con  decreto  del Ministro della sanita' di concerto con il
          Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
          economica   per   la   partecipazione   a   riunioni  della
          Commissione  o  dei  gruppi  di lavoro per l'attuazione dei
          programmi annuali di attivita';
                c) compensi  per  la  stipulazione,  se  del caso, di
          convenzioni  con  soggetti pubblici o privati di comprovata
          esperienza,  competenza  ed  indipendenza  per  il supporto
          tecnico  alla  Commissione  nella redazione dei rapporti di
          valutazione   tecnico-scientifici  di  sostanze  attive  da
          iscrivere  nell'allegato  I  e per altri eventuali supporti
          tecnici;
                d) amministrazione  generale  indispensabile  per  le
          attivita'    della    Commissione,   incluse   quelle   per
          l'approvvigionamento di strumenti e programmi informatici».