Art. 18.
(Modifiche  al  decreto  legislativo  9  maggio 2001, n. 269, recante
attuazione  della direttiva 1999/5/CE, riguardante le apparecchiature
radio,  le  apparecchiature  terminali  di  telecomunicazione  ed  il
          reciproco riconoscimento della loro conformita).
   1.  All'articolo  3 del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269,
il comma 2 e' sostituito dal seguente:
   "2.  Le apparecchiature radio sono costruite in modo da utilizzare
in  maniera efficace lo spettro attribuito alle radiocomunicazioni di
Terra  e  spaziali  e  le  risorse  orbitali,  evitando  interferenze
dannose".
   2.  Il numero 3 dell'allegato VII annesso al decreto legislativo 9
maggio 2001, n. 269, e' sostituito dal seguente:
   "3.  La  marcatura  CE  e'  apposta sul prodotto o sulla placca di
identificazione.    La    marcatura    CE    e'   apposta,   inoltre,
sull'imballaggio,  se presente, e sulla documentazione che accompagna
il prodotto".
 
          Note all'art. 18:
              - Si   riporta   il   testo   vigente  dell'art.  3,  e
          dell'allegato VII,  del  decreto legislativo 9 maggio 2001,
          n.  269,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale del 7 luglio
          2001, n. 156, S.O., come modificato dalla presente legge:
              «Art.  3  (Requisiti  essenziali).  -  1.  I  requisiti
          essenziali  applicabili  a  tutti  gli  apparecchi  sono  i
          seguenti:
                a)  la  protezione  della  salute  e  della sicurezza
          dell'utente  o  di  qualsiasi  altra  persona, compresi gli
          obiettivi  per  quanto  riguarda  i  requisiti di sicurezza
          previsti  dalla  legge  18 ottobre 1977, n. 791, modificata
          dal  decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 626, ma senza
          applicazione di limiti di tensione;
                b)  i  requisiti  in materia di protezione per quanto
          riguarda  la  compatibilita'  elettromagnetica previsti dal
          decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615.
              2.  Le  apparecchiature radio sono costruite in modo da
          utilizzare  in  maniera efficace lo spettro attribuito alle
          radiocomunicazioni   di  Terra  e  spaziali  e  le  risorse
          orbitali, evitando interferenze dannose.
              3.   Sono,   altresi',   requisiti   essenziali  quelli
          stabiliti  dalla Commissione europea che prevedono, per gli
          apparecchi   all'interno  di  determinate  categorie  o  di
          determinati  tipi, l'obbligo della loro costruzione in modo
          da:
                a)  interagire  tramite  reti  con altri apparecchi e
          poter essere collegati ad interfacce di tipo appropriato;
                b) non danneggiare la rete o il suo funzionamento ne'
          fare  cattivo uso delle risorse della rete arrecando quindi
          un deterioramento inaccettabile del servizio;
                c)  contenere  elementi di sicurezza per garantire la
          protezione   dei   dati  personali  e  della  vita  privata
          dell'utente e dell'abbonato;
                d)  supportare  funzioni  speciali  che consentano di
          evitare frodi;
                e)   supportare   funzioni  speciali  che  consentano
          l'accesso a servizi d'emergenza;
                f)  supportare  funzioni  speciali  che facilitino il
          loro uso da parte di utenti disabili.
              4.  Il Ministero delle comunicazioni provvede a rendere
          noto  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana le
          determinazioni     della    Commissione    europea    circa
          l'applicazione dei requisiti essenziali di cui al comma 3 e
          la relativa data di efficacia.».
          ---->  Vedere Allegato a pag. 35 del S.O.  <----
              In caso di riduzione o di ingrandimento della marcatura
          CE  devono  essere  rispettate  le proporzioni indicate nel
          simbolo di cui sopra.
              2.  La marcatura CE ha un'altezza non inferiore a 5 mm,
          salvo  quando  cio'  non  sia  possibile  in relazione alle
          caratteristiche dell'apparecchio.
              3.  La  marcatura  CE  e'  apposta sul prodotto o sulla
          placca  di  identificazione.  La  marcatura  CE e' apposta,
          inoltre,    sull'imballaggio,    se   presente,   e   sulla
          documentazione che accompagna il prodotto.
              4.  La  marcatura  CE  e'  apposta  in  modo  visibile,
          leggibile e indelebile.
              5. L'identificazione   di   categoria  dell'apparecchio
          assume  la  forma  decisa dalla Commissione europea. Se del
          caso,   l'identificatore   include  un  elemento  inteso  a
          informare  l'utente  del  fatto  che l'apparecchio utilizza
          bande  di frequenza radio di cui impiego non e' armonizzato
          nell'Unione  europea.  Esso  ha  la  stessa  altezza  delle
          iniziali «CE».».