Art. 2.
  (Principi e criteri direttivi generali della delega legislativa).
   1.  Salvi  gli  specifici  principi  e criteri direttivi stabiliti
dalle disposizioni di cui al capo IV e in aggiunta a quelli contenuti
nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo
1 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali:
   a)   le   amministrazioni   direttamente   interessate  provvedono
all'attuazione  dei  decreti  legislativi  con le ordinarie strutture
amministrative;
   b)  ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti
per  i  singoli  settori interessati dalla normativa da attuare, sono
introdotte  le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, fatte
salve  le  materie  oggetto  di delegificazione ovvero i procedimenti
oggetto di semplificazione amministrativa;
   c)  al  di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti, ove
necessario  per  assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute
nei  decreti  legislativi,  sono  previste  sanzioni amministrative e
penali  per  le  infrazioni  alle disposizioni dei decreti stessi. Le
sanzioni  penali,  nei  limiti,  rispettivamente, dell'ammenda fino a
150.000  euro  e  dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via
alternativa  o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o
espongano  a  pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali
casi  sono previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per
le  infrazioni  che  espongano  a  pericolo  o danneggino l'interesse
protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le
infrazioni  che  rechino  un  danno  di  particolare  gravita'. Nelle
predette  ipotesi,  in  luogo  dell'arresto  e  dell'ammenda, possono
essere previste anche le sanzioni alternative di cui agli articoli 53
e  seguenti  del  decreto  legislativo  28  agosto 2000, n. 274, e la
relativa  competenza  del giudice di pace. La sanzione amministrativa
del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non superiore a
150.000  euro  e' prevista per le infrazioni che ledano o espongano a
pericolo  interessi  diversi  da  quelli indicati nel secondo periodo
della  presente  lettera.  Nell'ambito  dei  limiti  minimi e massimi
previsti,   le   sanzioni   indicate   dalla  presente  lettera  sono
determinate   nella   loro   entita',  tenendo  conto  della  diversa
potenzialita'  lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione
presenta in astratto, di specifiche qualita' personali del colpevole,
comprese  quelle  che  impongono  particolari  doveri di prevenzione,
controllo   o  vigilanza,  nonche'  del  vantaggio  patrimoniale  che
l'infrazione  puo'  recare al colpevole o alla persona o all'ente nel
cui  interesse  egli  agisce.  Entro  i limiti di pena indicati dalla
presente   lettera   sono   previste   sanzioni  identiche  a  quelle
eventualmente  gia'  comminate  dalle leggi vigenti per le violazioni
omogenee  e  di  pari  offensivita'  rispetto  alle  infrazioni  alle
disposizioni dei decreti legislativi;
   d)  eventuali  spese  non  contemplate  da leggi vigenti e che non
riguardano  l'attivita'  ordinaria  delle  amministrazioni  statali o
regionali  possono essere previste nei decreti legislativi recanti le
norme  necessarie  per dare attuazione alle direttive nei soli limiti
occorrenti  per  l'adempimento  degli  obblighi  di  attuazione delle
direttive  stesse;  alla  relativa  copertura, nonche' alla copertura
delle  minori  entrate  eventualmente derivanti dall'attuazione delle
direttive,  in  quanto non sia possibile fare fronte con i fondi gia'
assegnati  alle  competenti amministrazioni, si provvede a carico del
fondo  di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987,
n.  183,  per  un ammontare complessivo non superiore a 50 milioni di
euro;
   e) all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive
gia'  attuate  con  legge o con decreto legislativo si procede, se la
modificazione   non  comporta  ampliamento  della  materia  regolata,
apportando  le  corrispondenti  modificazioni alla legge o al decreto
legislativo di attuazione della direttiva modificata;
   f)  nella  predisposizione  dei decreti legislativi si tiene conto
delle  eventuali  modificazioni  delle direttive comunitarie comunque
intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;
   g)   quando  si  verifichino  sovrapposizioni  di  competenze  fra
amministrazioni  diverse  o comunque siano coinvolte le competenze di
piu'  amministrazioni  statali,  i  decreti  legislativi individuano,
attraverso  le  piu'  opportune forme di coordinamento, rispettando i
principi  di  sussidiarieta',  differenziazione,  adeguatezza e leale
collaborazione  e  le  competenze  delle  regioni  e degli altri enti
territoriali,   le  procedure  per  salvaguardare  l'unitarieta'  dei
processi  decisionali,  la  trasparenza,  la celerita', l'efficacia e
l'economicita'  nell'azione amministrativa e la chiara individuazione
dei soggetti responsabili.
 
          Note all'art. 2:
              -  L'art.  53  e  seguenti  del  decreto legislativo 28
          agosto  2000,  n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale
          del  giudice  di  pace, a norma dell'art. 14 della legge 24
          novembre 1999, n. 468) fanno parte del Titolo II recante:
                             «Titolo II
             Sanzioni applicabili dal giudice di pace».
              - Si riporta il testo dell'art. 5 della legge 16 aprile
          1987,  n.  183  (Coordinamento  delle politiche riguardanti
          l'appartenenza   dell'Italia   alle  Comunita'  europee  ed
          adeguamento  dell'ordinamento  interno  agli atti normativi
          comunitari,  pubblicata  nel Sup. Ord. n. 109 alla Gazzetta
          Ufficiale  del  13  maggio  1987):      «Art.  5  (Fondo di
          rotazione).  -  1.  E' istituito, nell'ambito del Ministero
          del  tesoro  - Ragioneria generale dello Stato, un fondo di
          rotazione  con  amministrazione  autonoma  e gestione fuori
          bilancio,  ai  sensi  dell'art.  9  della legge 25 novembre
          1971, n. 1041.
              2. Il fondo di rotazione di cui al comma 1 si avvale di
          un  apposito  conto corrente infruttifero, aperto presso la
          tesoreria  centrale  dello  Stato denominato «Ministero del
          tesoro   -   fondo  di  rotazione  per  l'attuazione  delle
          politiche comunitarie», nel quale sono versate:
                a) le  disponibilita'  residue  del fondo di cui alla
          legge  3 ottobre  1977,  n.  863,  che  viene  soppresso  a
          decorrere dalla data di inizio della operativita' del fondo
          di cui al comma 1;
                b) le somme erogate dalle istituzioni delle Comunita'
          europee per contributi e sovvenzioni a favore dell'Italia;
                c) le  somme  da  individuare  annualmente in sede di
          legge   finanziaria,   sulla  base  delle  indicazioni  del
          comitato  interministeriale per la programmazione economica
          (CIPE)   ai   sensi   dell'art.   2,  comma 1,  lettera c),
          nell'ambito   delle   autorizzazioni  di  spesa  recate  da
          disposizioni  di legge aventi le stesse finalita' di quelle
          previste dalle norme comunitarie da attuare;
                d) le  somme  annualmente determinate con la legge di
          approvazione  del bilancio dello Stato, sulla base dei dati
          di cui all'art. 7.
              3.  Restano  salvi  i  rapporti finanziari direttamente
          intrattenuti con le Comunita' europee dalle amministrazioni
          e  dagli  organismi  di  cui  all'art.  2  del  decreto del
          Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321, ed alla
          legge 26 novembre 1975, n. 748.».