Art. 20. (Comunicazioni periodiche all'AGEA in materia di produzione di olio di oliva e di olive da tavola). 1. Al fine di adempiere agli obblighi di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2153/2005 della Commissione, del 23 dicembre 2005, i frantoi e le imprese di trasformazione delle olive da tavola sono tenuti a comunicare mensilmente, anche attraverso le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale o i centri autorizzati di assistenza fiscale (CAAF), all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) gli elementi relativi alla produzione di olio di oliva e di olive da tavola. 2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i dati, le modalita' e la tempistica delle comunicazioni di cui al comma 1. 3. La violazione dell'obbligo di cui al comma 1 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 500 a euro 10.000 in relazione alla gravita' della violazione accertata. L'irrogazione delle sanzioni e' disposta dall'AGEA, anche avvalendosi dell'Agenzia per i controlli e le azioni comunitarie nel quadro del regime di aiuto alla produzione dell'olio di oliva (Agecontrol Spa). 4. In relazione alla nuova disciplina dell'organizzazione comune di mercato dell'olio di oliva di cui al regolamento (CE) n. 865/2004 del Consiglio, del 29 aprile 2004, all'articolo 7, comma 3, della legge 27 gennaio 1968, n. 35, e successive modificazioni, dopo le parole: "quantita' nominali unitarie seguenti espresse in litri:" sono inserite le seguenti: "0,05,".
Note all'art. 20: - Il regolamento (CE) n. 2153/2005 e' pubblicato nella G.U.C.E. n. L 342 del 24 dicembre 2005. - Il regolamento (CE) n. 865/2004 e' pubblicato nella G.U.C.E. n. L 206 del 9 giugno 2004. - Si riporta il testo dell'art. 7, della legge 27 gennaio 1968, n. 35, recante: "Norme per il controllo della pubblicita' e del commercio dell'olio di oliva e dell'olio di semi", come modificato dalla presente legge: "Art. 7. - 1. Gli olii di oliva commestibili e gli olii di semi commestibili, destinati al consumatore, devono essere posti in vendita esclusivamente preconfezionati in recipienti ermeticamente chiusi. 2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica quando venga trasferito olio di oliva dal frantoio al deposito del produttore e dal deposito di questi a quello del primo destinatario. 3. Gli olii di oliva commestibili e gli olii di semi commestibili, fino a 10 litri, devono essere confezionati esclusivamente nelle quantita' nominali unitarie seguenti espresse in litri: 0,05, 0,10, 0,25, 0,50, 0,75, 1,00, 2,00, 3,00, 5,00, 10,00.".