Art. 20.
(Comunicazioni periodiche  all'AGEA  in materia di produzione di olio
                   di oliva e di olive da tavola).
   1.  Al  fine  di adempiere agli obblighi di cui all'articolo 6 del
regolamento  (CE)  n.  2153/2005  della  Commissione, del 23 dicembre
2005,  i frantoi e le imprese di trasformazione delle olive da tavola
sono   tenuti   a   comunicare   mensilmente,   anche  attraverso  le
organizzazioni  di  categoria  maggiormente rappresentative a livello
nazionale  o  i  centri  autorizzati  di  assistenza  fiscale (CAAF),
all'Agenzia  per  le  erogazioni  in  agricoltura (AGEA) gli elementi
relativi alla produzione di olio di oliva e di olive da tavola.
   2.  Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali,  sentita  la  Conferenza  permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
definiti  i dati, le modalita' e la tempistica delle comunicazioni di
cui al comma 1.
   3.   La  violazione  dell'obbligo  di  cui  al  comma  1  comporta
l'applicazione  della  sanzione  amministrativa  da  euro  500 a euro
10.000   in  relazione  alla  gravita'  della  violazione  accertata.
L'irrogazione delle sanzioni e' disposta dall'AGEA, anche avvalendosi
dell'Agenzia  per  i controlli e le azioni comunitarie nel quadro del
regime di aiuto alla produzione dell'olio di oliva (Agecontrol Spa).
   4.  In  relazione alla nuova disciplina dell'organizzazione comune
di  mercato dell'olio di oliva di cui al regolamento (CE) n. 865/2004
del  Consiglio,  del  29  aprile 2004, all'articolo 7, comma 3, della
legge  27  gennaio  1968,  n. 35, e successive modificazioni, dopo le
parole:  "quantita'  nominali  unitarie  seguenti espresse in litri:"
sono inserite le seguenti: "0,05,".
 
          Note all'art. 20:
              -  Il regolamento (CE) n. 2153/2005 e' pubblicato nella
          G.U.C.E. n. L 342 del 24 dicembre 2005.
              -  Il  regolamento (CE) n. 865/2004 e' pubblicato nella
          G.U.C.E. n. L 206 del 9 giugno 2004.
              -   Si  riporta  il  testo  dell'art.  7,  della  legge
          27 gennaio  1968,  n.  35, recante: "Norme per il controllo
          della  pubblicita'  e  del  commercio  dell'olio di oliva e
          dell'olio di semi", come modificato dalla presente legge:
              "Art. 7. - 1. Gli olii di oliva commestibili e gli olii
          di  semi  commestibili,  destinati  al  consumatore, devono
          essere  posti  in vendita esclusivamente preconfezionati in
          recipienti ermeticamente chiusi.
              2.  La  disposizione  di  cui al comma 1 non si applica
          quando  venga  trasferito  olio  di  oliva  dal frantoio al
          deposito  del  produttore e dal deposito di questi a quello
          del primo destinatario.
              3.  Gli  olii  di oliva commestibili e gli olii di semi
          commestibili,  fino  a 10 litri, devono essere confezionati
          esclusivamente  nelle  quantita' nominali unitarie seguenti
          espresse  in  litri:  0,05,  0,10,  0,25, 0,50, 0,75, 1,00,
          2,00, 3,00, 5,00, 10,00.".