Art. 21.
(Modifiche  all'articolo  29 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, in
                  materia di rimborso di tributi).
   1.  Al  comma  2 dell'articolo 29 della legge 29 dicembre 1990, n.
428,  sono  aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", circostanza che
non   puo'   essere   assunta  dagli  uffici  tributari  a  mezzo  di
presunzioni".
 
          Note all'art. 21:
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 29, della legge
          29 dicembre   1990,   n.   428  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale  12 gennaio  1991,  n.  10, S.O., come modificato
          dalla presente legge:
              «Art.    29    (Rimborso   dei   tributi   riconosciuti
          incompatibili  con  norme  comunitarie).  -  1.  Il termine
          quinquennale  di  decadenza previsto dall'art. 91 del testo
          unico  delle  disposizioni legislative in materia doganale,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          23 gennaio 1973, n. 43, deve intendersi applicabile a tutte
          le domande e le azioni esperibili per il rimborso di quanto
          pagato in relazione ad operazioni doganali. A decorrere dal
          novantesimo  giorno  successivo  alla  data  di  entrata in
          vigore  della  presente  legge,  il  predetto termine ed il
          termine  di prescrizione previsto dall'art. 84 dello stesso
          testo unico sono ridotti a tre anni.
              2.  I  diritti doganali all'importazione, le imposte di
          fabbricazione, le imposte di consumo, il sovrapprezzo dello
          zucchero  e  i diritti erariali riscossi in applicazione di
          disposizioni  nazionali incompatibili con norme comunitarie
          sono  rimborsati a meno che il relativo onere non sia stato
          trasferito  su  altri  soggetti,  circostanza  che non puo'
          essere   assunta   dagli   uffici   tributari  a  mezzo  di
          presunzioni.
              3.  L'art.  19  del decreto-legge 30 settembre 1982, n.
          688, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre
          1982,  n. 873, e' applicabile quando i tributi riscossi non
          rilevano per l'ordinamento comunitario.
              4.  La  domanda di rimborso dei diritti e delle imposte
          di cui ai commi 2 e 3, quando la relativa spesa ha concorso
          a  formare  il reddito d'impresa, deve essere comunicata, a
          pena  di inammissibilita', anche all'ufficio tributario che
          ha  ricevuto la dichiarazione dei redditi dell'esercizio di
          competenza.
              5. I crediti di rimborso dei diritti e delle imposte di
          cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non possono essere ceduti.
              6. Quando la Corte di giustizia delle Comunita' europee
          dichiara   incompatibile   con  le  norme  comunitarie  una
          agevolazione   od   esenzione   tributaria,  la  cessazione
          dell'efficacia   della   disposizione  che  la  prevede  e'
          dichiarata  con decreto del Presidente della Repubblica, su
          proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei ministri, di
          concerto con il Ministro delle finanze.
              7.  La  disposizione  contenuta  nel comma 2 si applica
          anche   quando   il   rimborso   concerne   somme   versate
          anteriormente alla data di entrata in vigore della presente
          legge.
              8.  La  disposizione contenuta nel comma 4 si applica a
          decorrere  dal  periodo  d'imposta  in  corso  alla data di
          entrata in vigore della presente legge.».