Art. 25
(Attuazione  delle  decisioni  dei  rappresentanti  dei Governi degli
Stati  membri dell'Unione europea riuniti in sede di Consiglio del 21
ottobre  2001,  del 28 aprile 2004 e del 10 novembre 2004, relative a
privilegi  e  immunita'  accordati  ad agenzie e meccanismi istituiti
dall'Unione  europea nell'ambito della politica estera e di sicurezza
comune  e della politica europea di sicurezza e di difesa e ai membri
del loro personale).

  1.  E'  data  attuazione alle seguenti decisioni dei rappresentanti
dei Governi degli Stati membri dell'Unione europea riuniti in sede di
Consiglio,  le quali sono obbligatorie e vincolanti a decorrere dalla
data di entrata in vigore della presente legge:
    a)  decisione  del  21  ottobre  2001,  relativa  a  privilegi  e
immunita'  accordati  all'Istituto per gli studi sulla sicurezza e al
centro  satellitare  dell'Unione  europea nonche' ai loro organi e al
loro personale;
    b) decisione del 28 aprile 2004, relativa a privilegi e immunita'
accordati ad ATHENA;
    c)  decisione  del  10  novembre  2004,  relativa  a  privilegi e
immunita' accordati all'Agenzia europea per la difesa e ai membri del
suo personale.