Art. 25 (Attuazione delle decisioni dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri dell'Unione europea riuniti in sede di Consiglio del 21 ottobre 2001, del 28 aprile 2004 e del 10 novembre 2004, relative a privilegi e immunita' accordati ad agenzie e meccanismi istituiti dall'Unione europea nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune e della politica europea di sicurezza e di difesa e ai membri del loro personale). 1. E' data attuazione alle seguenti decisioni dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri dell'Unione europea riuniti in sede di Consiglio, le quali sono obbligatorie e vincolanti a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge: a) decisione del 21 ottobre 2001, relativa a privilegi e immunita' accordati all'Istituto per gli studi sulla sicurezza e al centro satellitare dell'Unione europea nonche' ai loro organi e al loro personale; b) decisione del 28 aprile 2004, relativa a privilegi e immunita' accordati ad ATHENA; c) decisione del 10 novembre 2004, relativa a privilegi e immunita' accordati all'Agenzia europea per la difesa e ai membri del suo personale.