Art. 26.
(Modifiche  alla  legge 16 aprile 1987, n. 183, concernenti organismi
   consultivi con competenze in materia di politiche comunitarie).
   1.  L'articolo  4  e i commi 2 e 3 dell'articolo 19 della legge 16
aprile 1987, n. 183, sono abrogati.
 
          Nota all'art. 26:
              - L'art.   4   della  legge  16 aprile  1987,  n.  183,
          (Coordinamento  delle  politiche riguardanti l'appartenenza
          dell'Italia   alle   Comunita'   europee   ed   adeguamento
          dell'ordinamento  interno  agli  atti normativi.), abrogato
          dalla presente legge, recava:
              «Art. 4 (Comitato consultivo).».
              - Si  riporta  il testo dell'art. 19 della citata legge
          n. 183 del 1987, come modificato dalla presente legge:
              «Art.   19 (Commissione   per   il   recepimento  delle
          normative   comunitarie). - 1. Al   fine   di  favorire  il
          sollecito   recepimento   delle  normative  comunitarie  e'
          autorizzata  la  costituzione di una commissione, presso il
          Dipartimento   per   il   coordinamento   delle   politiche
          comunitarie,  formata da funzionari del Dipartimento stesso
          e  delle  Amministrazioni  dello  Stato interessate e da un
          magistrato del Consiglio di Stato, nominati con decreto del
          Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie.
              2.-3. (Abrogati)».