Art. 26. (Modifiche alla legge 16 aprile 1987, n. 183, concernenti organismi consultivi con competenze in materia di politiche comunitarie). 1. L'articolo 4 e i commi 2 e 3 dell'articolo 19 della legge 16 aprile 1987, n. 183, sono abrogati.
Nota all'art. 26: - L'art. 4 della legge 16 aprile 1987, n. 183, (Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi.), abrogato dalla presente legge, recava: «Art. 4 (Comitato consultivo).». - Si riporta il testo dell'art. 19 della citata legge n. 183 del 1987, come modificato dalla presente legge: «Art. 19 (Commissione per il recepimento delle normative comunitarie). - 1. Al fine di favorire il sollecito recepimento delle normative comunitarie e' autorizzata la costituzione di una commissione, presso il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, formata da funzionari del Dipartimento stesso e delle Amministrazioni dello Stato interessate e da un magistrato del Consiglio di Stato, nominati con decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie. 2.-3. (Abrogati)».