Art. 3.
(Delega  al  Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di
                     disposizioni comunitarie).
   1.  Al  fine  di  assicurare  la  piena  integrazione  delle norme
comunitarie  nell'ordinamento  nazionale,  il Governo, fatte salve le
norme  penali  vigenti, e' delegato ad adottare, entro due anni dalla
data  di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti
sanzioni  penali  o  amministrative  per  le  violazioni di direttive
comunitarie  attuate  in via regolamentare o amministrativa, ai sensi
delle  leggi comunitarie vigenti, e di regolamenti comunitari vigenti
alla data di entrata in vigore della presente legge, per le quali non
siano gia' previste sanzioni penali o amministrative.
   2.  La  delega  di  cui  al  comma  1  e'  esercitata  con decreti
legislativi  adottati ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto
1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o
del Ministro per le politiche europee e del Ministro della giustizia,
di  concerto  con  i  Ministri  competenti  per  materia.  I  decreti
legislativi  si  informano  ai  principi  e  criteri direttivi di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera c).
   3.  Gli  schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo
sono  trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
per   l'espressione   del  parere  da  parte  dei  competenti  organi
parlamentari  con le modalita' e nei termini previsti dai commi 3 e 9
dell'articolo 1.
 
          Nota all'art. 3:
              - Per il testo dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988,
          n. 400, si vedano le note all'art. 1.