Art. 4.
             (Oneri relativi a prestazioni e controlli).
   1.  In  relazione  agli  oneri  per  prestazioni  e  controlli  si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2, della legge
4 febbraio 2005, n. 11.
   2.  Le  entrate  derivanti  dalle tariffe determinate ai sensi del
comma  1,  qualora  riferite  all'attuazione delle direttive comprese
negli  elenchi  di  cui  agli  allegati  A  e B, nonche' di quelle da
recepire   con  lo  strumento  regolamentare,  sono  attribuite  alle
amministrazioni che effettuano le prestazioni e i controlli, mediante
riassegnazione  ai  sensi  del  regolamento  di  cui  al  decreto del
Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469.
 
          Nota all'art. 4:
              -  Per  il  testo  dell'art.  9,  comma  2, della legge
          4 febbraio 2005, n. 11, si vedano le note all'art. 1.
              -   Il   decreto   del   Presidente   della  Repubblica
          10 novembre 1999, n. 469, cosi' recita:
              «Regolamento   recante  norme  di  semplificazione  del
          procedimento  per  il  versamento di somme all'entrata e la
          riassegnazione  alle  unita'  previsionali  di  base per la
          spesa del bilancio dello Stato, con particolare riferimento
          ai  finanziamenti  dell'Unione  europea, ai sensi dell'art.
          20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59.».