Art. 6.
 (Attuazione di direttive comunitarie con regolamento autorizzato).
   1.  Il  Governo  e'  autorizzato  a dare attuazione alle direttive
comprese nell'elenco di cui all'allegato C con uno o piu' regolamenti
da  emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988,  n.  400,  secondo  quanto disposto dagli articoli 9 e 11 della
legge 4 febbraio 2005, n. 11, e con le procedure ivi previste, previo
parere  dei  competenti  organi  parlamentari  ai quali gli schemi di
regolamento  sono trasmessi con apposite relazioni cui e' allegato il
parere  del  Consiglio  di  Stato  e  che si esprimono entro quaranta
giorni  dall'assegnazione. Decorso il predetto termine, i regolamenti
sono emanati anche in mancanza di detti pareri.
   2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri ne' minori entrate per la finanza pubblica.
 
          Note all'art. 6:
              -  L'art.  17,  comma 2,  della  citata legge 23 agosto
          1988, n. 400, cosi' recita:
              «Art. 17 (Regolamenti). - 1. (Omissis).
              2.  Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  ministri,  sentito  il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.».
              -  Per  il  testo  degli  articoli 9  e  11 della legge
          4 febbraio 2005, n. 11, si vedano le note all'art. 1.