Art. 7.
            (Introduzione degli articoli 15-bis e 15-ter
                della legge 4 febbraio 2005, n. 11).
   1.  Dopo  l'articolo  15  della legge 4 febbraio 2005, n. 11, sono
inseriti i seguenti:
   "Art.   15-bis.   -   (Informazione  al  Parlamento  su  procedure
giurisdizionali  e  di pre-contenzioso riguardanti l'Italia). - 1. Il
Presidente  del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche
europee, sulla base delle informazioni ricevute dalle amministrazioni
competenti,  trasmette  ogni  sei  mesi  alle Camere e alla Corte dei
conti un elenco, articolato per settore e materia:
   a) delle sentenze della Corte di giustizia delle Comunita' europee
e  degli  altri organi giurisdizionali dell'Unione europea relative a
giudizi  di  cui  l'Italia  sia  stata  parte o che abbiano rilevanti
conseguenze per l'ordinamento italiano;
   b)  dei  rinvii  pregiudiziali disposti ai sensi dell'articolo 234
del  Trattato  istitutivo  della Comunita' europea o dell'articolo 35
del Trattato sull'Unione europea da organi giurisdizionali italiani;
   c) delle procedure di infrazione avviate nei confronti dell'Italia
ai  sensi  degli  articoli  226  e  228 del Trattato istitutivo della
Comunita'  europea,  con informazioni sintetiche sull'oggetto e sullo
stato   del   procedimento   nonche'  sulla  natura  delle  eventuali
violazioni contestate all'Italia;
   d)  dei procedimenti di indagine formale avviati dalla Commissione
europea   nei   confronti  dell'Italia  ai  sensi  dell'articolo  88,
paragrafo 2, del Trattato istitutivo della Comunita' europea.
   2.  Il  Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro  per  le  politiche  europee,  trasmette  ogni sei mesi alle
Camere   e   alla   Corte  dei  conti  informazioni  sulle  eventuali
conseguenze  di carattere finanziario degli atti e delle procedure di
cui al comma 1.
   3. Nei casi di particolare rilievo o urgenza o su richiesta di una
delle  due  Camere,  il  Presidente  del  Consiglio dei ministri o il
Ministro per le politiche europee trasmette alle Camere, in relazione
a  specifici  atti  o procedure, informazioni sulle attivita' e sugli
orientamenti  che  il  Governo  intende  assumere  e  una valutazione
dell'impatto sull'ordinamento.
   Art.  15-ter.  -  (Relazione  trimestrale al Parlamento sui flussi
finanziari  con  l'Unione europea). - 1. Il Governo presenta ogni tre
mesi  alle  Camere una relazione sull'andamento dei flussi finanziari
tra l'Italia e l'Unione europea. La relazione contiene un'indicazione
dei  flussi  finanziari ripartiti per ciascuna rubrica e sottorubrica
contemplata   dal   quadro  finanziario  pluriennale  di  riferimento
dell'Unione   europea.  Per  ciascuna  rubrica  e  sottorubrica  sono
riportati  la  distribuzione  e  lo  stato  di utilizzo delle risorse
erogate  dal  bilancio  dell'Unione  europea  in  relazione agli enti
competenti e alle aree geografiche rilevanti".
 
          Nota all'art. 7:
              -  Per  la  legge  4 febbraio 2005, n. 11, si vedano le
          note all'art. 1.