Art. 8.
   (Individuazione di principi fondamentali in particolari materie
                     di competenza concorrente).
   1. Sono principi fondamentali, nel rispetto dei quali le regioni e
le  province  autonome esercitano la propria competenza normativa per
dare  attuazione o assicurare l'applicazione degli atti comunitari di
cui  agli  allegati  alla  presente  legge  in  materia  di "tutela e
sicurezza del lavoro", i seguenti:
   a)  salvaguardia  delle  disposizioni  volte  a  tutelare  in modo
uniforme a livello nazionale il bene tutelato "tutela e sicurezza del
lavoro",   con   particolare   riguardo   all'esercizio   dei  poteri
sanzionatori;
   b)   possibilita'  per  le  regioni  e  le  province  autonome  di
introdurre,  laddove  la  situazione lo renda necessario, nell'ambito
degli  atti  di  recepimento  di  norme  comunitarie  incidenti sulla
materia  "tutela  e  sicurezza del lavoro" e per i singoli settori di
intervento  interessati,  limiti  e prescrizioni ulteriori rispetto a
quelli  fissati  dallo  Stato,  con  contestuale  salvaguardia  degli
obiettivi  di  protezione  perseguiti  nella  medesima  tutela  dalla
legislazione statale.
   2. Sono principi fondamentali, nel rispetto dei quali le regioni e
le  province  autonome esercitano la propria competenza normativa per
dare  attuazione o assicurare l'applicazione degli atti comunitari di
cui  agli  allegati  alla  presente legge nella materia "tutela della
salute", i seguenti:
   a)  salvaguardia  delle  disposizioni  volte  a  tutelare  in modo
uniforme   a   livello  nazionale  il  bene  tutelato  "salute",  con
particolare riguardo all'esercizio dei poteri sanzionatori;
   b) limitazione degli interventi regionali e provinciali in materie
concernenti  la tutela della salute e le scelte terapeutiche comunque
incidenti  su diritti fondamentali della persona interessata, qualora
l'opzione   normativa   non   risulti  fondata  sull'elaborazione  di
indirizzi   basati   sulla  verifica  dello  stato  delle  conoscenze
scientifiche   e   delle   evidenze  sperimentali  acquisite  tramite
istituzioni  e organismi nazionali o sopranazionali e non costituisca
il risultato di tale verifica;
   c)   possibilita'  per  le  regioni  e  le  province  autonome  di
introdurre,   nell'ambito   degli   atti   di  recepimento  di  norme
comunitarie  incidenti  sulla  tutela  della  salute  e per i singoli
settori  di intervento interessati, limiti e prescrizioni piu' severi
di  quelli  fissati  dallo  Stato, con contestuale salvaguardia degli
obiettivi  di  protezione  della salute perseguiti dalla legislazione
statale.
   3.  Le  regioni  a  statuto  speciale e le province autonome danno
attuazione  o  assicurano l'applicazione degli atti comunitari di cui
al   presente   articolo  compatibilmente  con  le  disposizioni  dei
rispettivi  statuti  speciali  di autonomia e delle relative norme di
attuazione.
   4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica.