Art. 9.
(Introduzione  dell'articolo  26-bis  della legge 25 gennaio 2006, n.
29,  recante attuazione della direttiva 2005/14/CE sull'assicurazione
della   responsabilita'   civile  risultante  dalla  circolazione  di
                            autoveicoli).
   1.  Dopo  l'articolo  26  della  legge  25 gennaio 2006, n. 29, e'
aggiunto il seguente:
   "Art.   26-bis.  -  (Attuazione  della  direttiva  2005/14/CE  del
Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, che modifica
le  direttive  72/166/CEE,  84/5/CEE,  88/357/CEE,  90/232/CEE  e  la
direttiva   2000/26/CE   del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,
sull'assicurazione  della  responsabilita'  civile  risultante  dalla
circolazione  di autoveicoli). - 1. Nella predisposizione del decreto
legislativo   per   l'attuazione   della   direttiva  2005/14/CE  del
Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, che modifica
le  direttive  72/166/CEE,  84/5/CEE,  88/357/CEE,  90/232/CEE  e  la
direttiva   2000/26/CE   del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,
sull'assicurazione  della  responsabilita'  civile  risultante  dalla
circolazione di autoveicoli, il Governo e' tenuto a seguire, oltre ai
principi  e criteri direttivi di cui all'articolo 3, anche i seguenti
principi e criteri direttivi:
   a)  prevedere  che  l'assicurazione  per la responsabilita' civile
derivante  dalla  circolazione  dei veicoli a motore sia obbligatoria
almeno per i seguenti importi:
   1)  nel caso di danni alle persone, un importo minimo di copertura
pari  a  euro  5.000.000  per  sinistro, indipendentemente dal numero
delle vittime;
   2)  nel  caso  di  danni alle cose, un importo minimo di copertura
pari  a  euro  1.000.000  per  sinistro, indipendentemente dal numero
delle vittime;
   b)  prevedere  un  periodo  transitorio di cinque anni, dalla data
dell'11  giugno  2007  prevista per l'attuazione della direttiva, per
adeguare  gli  importi  minimi  di copertura obbligatoria per i danni
alle  cose  e  per  i danni alle persone secondo quanto indicato alla
lettera a);
   c)  prevedere,  ai  fini  del  risarcimento  da parte del Fondo di
garanzia   per   le   vittime   della  strada  costituito  presso  la
Concessionaria servizi assicurativi pubblici - CONSAP Spa, in caso di
danni   alle  cose  causati  da  un  veicolo  non  identificato,  una
franchigia  di  importo pari a euro 500 a carico della vittima che ha
subito i danni alle cose, qualora nello stesso incidente il Fondo sia
intervenuto per gravi danni alle persone".
   2.  All'articolo  1,  comma 4, della legge 25 gennaio 2006, n. 29,
dopo   le   parole:  "2004/113/CE"  sono  inserite  le  seguenti:  ",
2005/14/CE".
 
          Nota all'art. 9:
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  1  della legge 25
          gennaio  2007  n.  29  (Disposizioni  per  l'adempimento di
          obblighi   derivanti   dall'appartenenza  dell'Italia  alle
          Comunita'  europee.  Legge  comunitaria  2005  - pubblicata
          nella  Gazzetta  Ufficiale  8  febbraio 2006, n. 32, S.O.),
          come modificato dalla presente legge:
              «Art.   1   (Delega  al  Governo  per  l'attuazione  di
          direttive  comunitarie).  -  1.  Il  Governo e' delegato ad
          adottare,  entro  il termine di diciotto mesi dalla data di
          entrata   in   vigore   della  presente  legge,  i  decreti
          legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione
          alle  direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati
          A e B.
              2.  I  decreti  legislativi sono adottati, nel rispetto
          dell'art.  14  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400, su
          proposta  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri o del
          Ministro  per  le  politiche comunitarie e del Ministro con
          competenza  istituzionale  prevalente  per  la  materia, di
          concerto   con   i  Ministri  degli  affari  esteri,  della
          giustizia,  dell'economia  e  delle finanze e con gli altri
          Ministri   interessati   in   relazione  all'oggetto  della
          direttiva.
              3.   Gli   schemi   dei   decreti  legislativi  recanti
          attuazione  delle  direttive  comprese  nell'elenco  di cui
          all'allegato  B, nonche', qualora sia previsto il ricorso a
          sanzioni   penali,  quelli  relativi  all'attuazione  delle
          direttive  elencate  nell'allegato  A, sono trasmessi, dopo
          l'acquisizione  degli  altri  pareri  previsti dalla legge,
          alla  Camera  dei  deputati  e  al  Senato della Repubblica
          perche'  su  di  essi sia espresso il parere dei competenti
          organi  parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di
          trasmissione,  i decreti sono emanati anche in mancanza del
          parere.  Qualora  il  termine  per l'espressione del parere
          parlamentare  di  cui  al  presente comma, ovvero i diversi
          termini previsti dai commi 4 e 9, scadano nei trenta giorni
          che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o
          5  o  successivamente,  questi  ultimi  sono  prorogati  di
          novanta giorni.
              4.   Gli   schemi   dei   decreti  legislativi  recanti
          attuazione  della  direttiva  2003/123/CE,  della direttiva
          2004/9/CE,  della  direttiva  2004/36/CE,  della  direttiva
          2004/49/CE,  della  direttiva  2004/50/CE,  della direttiva
          2004/54/CE,  della  direttiva  2004/80/CE,  della direttiva
          2004/81/CE,  della  direttiva  2004/83/CE,  della direttiva
          2004/113/CE,  2005/14/CE, della direttiva 2005/19/CE, della
          direttiva  2005/28/CE,  della  direttiva 2005/36/CE e della
          direttiva 2005/60/CE sono corredati dalla relazione tecnica
          di cui all'art. 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978,
          n. 468, e successive modificazioni. Su di essi e' richiesto
          anche  il  parere delle Commissioni parlamentari competenti
          per  i  profili  finanziari.  Il  Governo,  ove non intenda
          conformarsi   alle  condizioni  formulate  con  riferimento
          all'esigenza  di garantire il rispetto dell'art. 81, quarto
          comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi,
          corredati    dei    necessari   elementi   integrativi   di
          informazione,  per  i  pareri  definitivi delle Commissioni
          competenti  per  i  profili  finanziari,  che devono essere
          espressi entro venti giorni.
              5.  Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore
          di  ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel
          rispetto  dei  principi  e  criteri direttivi fissati dalla
          presente  legge,  il Governo puo' emanare, con la procedura
          indicata  nei  commi 2,  3  e 4, disposizioni integrative e
          correttive  dei  decreti  legislativi  emanati ai sensi del
          comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 6.
              6.  Entro  tre anni dalla data di entrata in vigore del
          decreto   legislativo   di  cui  al  comma 1  adottato  per
          l'attuazione    della   direttiva   2004/109/CE,   di   cui
          all'allegato  B,  il  Governo,  nel rispetto dei principi e
          criteri  direttivi  di  cui  all'art.  3 e con la procedura
          prevista  dal  presente articolo, puo' emanare disposizioni
          integrative  e  correttive  al  fine  di tenere conto delle
          eventuali   disposizioni   di   attuazione  adottate  dalla
          Commissione  europea  secondo  la procedura di cui all'art.
          27, paragrafo 2, della medesima direttiva.
              7. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto
          comma,  della  Costituzione  e dall'art. 16, comma 3, della
          legge  4 febbraio 2005, n. 11, si applicano le disposizioni
          di cui all'art. 11, comma 8, della medesima legge n. 11 del
          2005.
              8.  Il  Ministro per le politiche comunitarie, nel caso
          in  cui  una  o  piu' deleghe di cui al comma 1 non risulti
          ancora   esercitata  trascorsi  quattro  mesi  dal  termine
          previsto  dalla  direttiva per la sua attuazione, trasmette
          alla  Camera  dei deputati e al Senato della Repubblica una
          relazione che dia conto dei motivi addotti dai Ministri con
          competenza   istituzionale  prevalente  per  la  materia  a
          giustificazione  del  ritardo. Il Ministro per le politiche
          comunitarie  ogni  quattro  mesi informa altresi' la Camera
          dei  deputati  e  il Senato della Repubblica sullo stato di
          attuazione  delle  direttive da parte delle regioni e delle
          province autonome nelle materie di loro competenza.
              9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
          parlamentari  di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali
          contenute  negli  schemi  di  decreti  legislativi  recanti
          attuazione  delle  direttive comprese negli allegati A e B,
          ritrasmette   con  le  sue  osservazioni  e  con  eventuali
          modificazioni  i testi alla Camera dei deputati e al Senato
          della  Repubblica.  Decorsi  trenta  giorni  dalla  data di
          ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di
          nuovo parere.».