Art. 12. 
 
               Norme armonizzate e documenti normativi 
 
  1. Sono conformi ai requisiti essenziali di cui all'allegato  I  ed
agli allegati da  MI-001  a  MI-010,  gli  strumenti  di  misura  che
rispettano le norme tecniche europee armonizzate ad essi  relative  i
cui riferimenti sono stati pubblicati nella serie  C  della  Gazzetta
Ufficiale  dell'Unione  europea.  Nella  Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica italiana e' pubblicato il  riferimento  alle  norme  sopra
indicate o alle eventuali norme tecniche nazionali equivalenti. 
  2. Sono ritenuti altresi' conformi ai requisiti essenziali  di  cui
all'allegato I e agli allegati da MI-001 a MI-010, gli  strumenti  di
misura che rispettano le parti corrispondenti dei documenti normativi
e degli elenchi adottati e individuati  ai  sensi  dell'articolo  16,
paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2004/22/CE.  Nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e' pubblicato il  riferimento  ai
documenti normativi di cui al presente comma. 
  3. Qualora uno strumento di  misura  rispetti  solo  in  parte  gli
elementi delle norme o dei documenti normativi di cui ai commi 1 e 2,
e' ritenuto conforme ai soli requisiti essenziali corrispondenti. 
  4. Il  fabbricante  puo'  utilizzare  qualsiasi  soluzione  tecnica
conforme ai  requisiti  essenziali  di  cui  all'allegato  I  e  agli
allegati  specifici  da  MI-001  a  MI-010  e  puo'  avvalersi  della
presunzione di conformita' di cui ai commi 1, 2 e 3, previa  corretta
applicazione delle norme tecniche e documenti  normativi  di  cui  ai
commi 1, 2 e 3. 
  5. Le pertinenti prove menzionate all'articolo 8, comma 3,  lettera
i), sono soddisfatte se il corrispondente programma di prova e' stato
svolto conformemente ai documenti di cui al presente articolo e se  i
risultati  delle  prove  garantiscono  la  conformita'  ai  requisiti
essenziali. 
 
            Nota all'art. 12:
                -   Per  la  direttiva  2004/22/CE,  vedi  note  alle
          premesse.