Art. 13. 
 
                              Marcature 
 
  1. La marcatura CE  di  cui  all'articolo  5  e'  costituita  dalle
iniziali CE secondo il simbolo  grafico  riportato  alla  sezione  I,
lettera B), punto d), dell'allegato della  decisione  93/465/CEE.  La
marcatura CE non puo' essere di altezza inferiore a 5 mm. 
  2. La  marcatura  metrologica  supplementare  e'  costituita  dalla
lettera maiuscola M e dalle ultime due cifre dell'anno di apposizione
della marcatura, iscritti in un rettangolo. L'altezza del  rettangolo
e' uguale all'altezza della marcatura CE.  La  marcatura  metrologica
supplementare segue immediatamente la marcatura CE. 
  3. Qualora cio' sia previsto dalla procedura di  valutazione  della
conformita', il numero d'identificazione dell'organismo notificato di
cui  all'articolo  9  segue  immediatamente  la  marcatura  CE  e  la
marcatura metrologica supplementare. 
  4. Qualora  uno  strumento  di  misura  consti  di  un  insieme  di
dispositivi, che  non  siano  sottounita',  che  funzionano  in  modo
congiunto, le marcature sono apposte sul dispositivo principale dello
strumento in questione. 
  5. Qualora uno strumento di misura sia di dimensioni troppo ridotte
o sia troppo  sensibile  per  poter  recare  la  marcatura  CE  e  la
marcatura metrologica  supplementare,  tali  marcature  sono  apposte
sull'eventuale  imballaggio  e  sui  documenti   di   accompagnamento
richiesti dalla direttiva 2004/22/CE. 
  6. La marcatura CE e la marcatura  metrologica  supplementare  sono
indelebili. Il numero d'identificazione dell'organismo notificato  e'
applicato in modo indelebile e non puo' essere rimosso  senza  essere
distrutto. Tutte le marcature sono chiaramente visibili o  facilmente
accessibili. 
 
            Note all'art. 13:
                -   La   decisione  93/465/CEE  e'  pubblicata  nella
          G.U.C.E. n. L 220 del 30 agosto 1993.
                - Per   la   direttiva   2004/22/CE  vedi  note  alle
          premesse.