Art. 15. 
 
                           Norma di rinvio 
 
  1.  Alle  procedure  relative  all'attivita'  di   notifica   degli
organismi di cui all'articolo  9  ed  a  quelle  di  vigilanza  sugli
organismi stessi si applicano le disposizioni dell'articolo 47  della
legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante disposizioni per  l'adempimento
di obblighi derivanti dall'appartenenza  dell'Italia  alle  Comunita'
europee - legge comunitaria 1994. 
  2. In sede di prima applicazione, il decreto  di  cui  all'articolo
47, comma 4, della predetta legge 6 febbraio 1996, n. 52, e'  emanato
entro sessanta giorni dalla data di entrata in  vigore  del  presente
decreto legislativo. 
 
            Nota all'art. 15:
                - Si  riporta  il  testo  dell'art.  47  della  legge
          6 febbraio 1996, n. 52, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          del 10 febbraio 1996, n. 34, supplemento ordinario:
                «Art.    47    (Procedure   di   certificazione   e/o
          attestazione  finalizzate alla marcatura CE). - 1. Le spese
          relative  alle  procedue di certificazione e/o attestazione
          per   l'apposizione  della  marcatura  CE,  previste  dalla
          normativa  comunitaria,  nonche'  quelle  conseguenti  alle
          procedure di riesame delle istanze presentate per le stesse
          finalita',   sono  a  carico  del  fabbricante  o  del  suo
          rappresentante stabilito nell'Unione europea.
                2.  Le  spese  relative  alle  procedure  finalizzate
          all'autorizzazione   degli   organismi   ad  effettuare  le
          procedure  di cui al comma 1 sono a carico dei richiedenti.
          Le  spese  relative ai successivi controlli sugli organismi
          autorizzati   sono   a   carico   di  tutti  gli  organismi
          autorizzati  per  la  medesima  tipologia  dei  prodotti. I
          controlli   possono   avvenire  anche  mediante  l'esame  a
          campione dei prodotti certificati.
                3.  I  proventi  derivanti  dalle attivita' di cui al
          comma 1,   se  effettuate  da  organi  dell'amministrazione
          centrale  o periferica dello Stato, e dall'attivita' di cui
          al  comma 2,  sono  versati  all'entrata del bilancio dello
          Stato  per  essere successivamente riassegnati, con decreto
          del  Ministro  del  tesoro,  agli  stati  di previsione dei
          Ministeri    interessati    sui   capitoli   destinati   al
          funzionamento  dei  servizi  preposti,  per  lo svolgimento
          delle    attivita'   di   cui   ai   citati   commi e   per
          l'effettuazione  dei  controlli  successivi sul mercato che
          possono   essere   effettuati  dalle  autorita'  competenti
          mediante  l'acquisizione  temporanea  a titolo gratuito dei
          prodotti   presso   i   produttori,  i  distributori  ed  i
          rivenditori.
                4. Con uno o piu' decreti dei Ministri competenti per
          materia,  di  concerto  con  il  Ministro  del tesoro, sono
          determinate ed aggiornate, almeno ogni due anni, le tariffe
          per  le  attivita' autorizzative di cui al comma 2 e per le
          attivita'  di  cui  al  comma 1  se  effettuate  da  organi
          dell'amministrazione  centrale  o  periferica  dello Stato,
          sulla base dei costi effettivi dei servizi resi, nonche' le
          modalita'   di  riscossione  delle  tariffe  stesse  e  dei
          proventi  a  copertura delle spese relative ai controlli di
          cui  al  comma 2.  Con  gli  stessi  decreti  sono altresi'
          determinate le modalita' di erogazione dei compensi dovuti,
          in    base    alla    vigente   normativa,   al   personale
          dell'amministrazione  centrale  o  periferica  dello  Stato
          addetto  alle  attivita'  di  cui  ai medesimi commi 1 e 2,
          nonche' le modalita' per l'acquisizione a titolo gratuito e
          la  successiva  eventuale restituzione dei prodotti ai fini
          dei  controlli sul mercato effettuati dalle amministrazioni
          vigilanti nell'ambito dei poteri attribuiti dalla normativa
          vigente.  L'effettuazione  dei  controlli  dei prodotti sul
          mercato,  come  disciplinati  dal  presente comma, non deve
          comportare  ulteriori  oneri  a  carico  del bilancio dello
          Stato.
                5.  Con  l'entrata  in vigore dei decreti applicativi
          del   presente  articolo,  sono  abrogate  le  disposizioni
          incompatibili    emanate   in   attuazione   di   direttive
          comunitarie in materia di certificazione CE.
                6.  I  decreti  di  cui al comma 4 sono emanati entro
          sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  dei
          provvedimenti  di recepimento delle direttive che prevedono
          l'apposizione  della  marcatura CE; trascorso tale termine,
          si  provvede  con  decreto del Presidente del Consiglio dei
          Ministri,  di  concerto  con  il  Ministro  del tesoro, del
          bilancio    e    della    programmazione    economica;   le
          amministrazioni  inadempienti  sono tenute a fornire i dati
          di rispettiva competenza.».