Art. 18. Cooperazione amministrativa 1. Gli organismi nazionali notificati trasmettono al Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori: a) gli elenchi delle attestazioni di conformita' rilasciati, nonche' le revoche o i rifiuti delle attestazioni stesse; gli attestati di esame CE del tipo o del progetto, compresi gli allegati rilasciati dagli organismi notificati ed i supplementi, le modifiche ed i ritiri relativi agli attestati gia' rilasciati; b) le approvazioni dei sistemi di qualita' rilasciate dagli organismi notificati ed informazioni sui sistemi di qualita' rifiutati o ritirati. 2. Il Ministero dello sviluppo economico mette a disposizione degli organismi da esso notificati tutte le informazioni necessarie relative agli attestati e alle approvazioni dei sistemi di qualita'.