Art. 19. Aggiornamento e controlli successivi 1. All'aggiornamento e alla modifica delle disposizioni degli allegati si provvede con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Comitato centrale metrico. 2. Il Ministro dello sviluppo economico stabilisce, con uno o piu' decreti, i criteri per l'esecuzione dei controlli metrologici successivi sugli strumenti di misura disciplinati dal presente decreto dopo la loro immissione in servizio.