Art. 19. 
 
                Aggiornamento e controlli successivi 
 
  1. All'aggiornamento  e  alla  modifica  delle  disposizioni  degli
allegati  si  provvede  con  decreto  del  Ministro  dello   sviluppo
economico, sentito il Comitato centrale metrico. 
  2. Il Ministro dello sviluppo economico stabilisce, con uno o  piu'
decreti,  i  criteri  per  l'esecuzione  dei  controlli   metrologici
successivi  sugli  strumenti  di  misura  disciplinati  dal  presente
decreto dopo la loro immissione in servizio.