Art. 20. 
 
                              Sanzioni 
 
  1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque commercializza  o
mette in servizio strumenti di misura utilizzati per le  funzioni  di
cui all'articolo 1, comma 2, di cui agli allegati da MI-001 a MI-010,
privi della idonea marcatura CE e' punito  con  l'applicazione  della
sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da 500
euro a 1500 euro per ciascuno strumento commercializzato e  messo  in
servizio. 
  2. Salvo che il fatto costituisca reato, gli  organismi  notificati
che consentono l'applicazione delle marcature di cui all'articolo  13
a strumenti di misura non conformi  alle  disposizioni  del  presente
decreto legislativo sono sottoposti alla medesima sanzione di cui  al
comma 1. 
  3. I rapporti  sulle  violazioni  di  cui  ai  commi  1  e  2  sono
presentati, ai sensi e per gli effetti della legge 24 novembre  1981,
n. 689, e successive  modificazioni,  al  Segretario  generale  della
camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura  competente
per territorio. 
 
            Nota all'art. 20:
                - La legge 24 novembre 1981, n. 689, reca: «Modifiche
          al sistema penale».