Art. 6. 
 
               Commercializzazione e messa in servizio 
 
  1. Gli strumenti di misura, disciplinati dal presente decreto, sono
commercializzati e messi in servizio, per le funzioni  di  misura  di
cui all'articolo 1, comma 2, solo se  muniti  della  marcatura  CE  e
della marcatura metrologica supplementare di cui all'articolo 13. 
  2. In occasione di fiere campionarie, esibizioni, dimostrazioni, e'
consentita l'esposizione di strumenti non conformi  al  disposto  del
presente decreto, purche' sia indicato in modo chiaro e visibile  che
essi non sono conformi e che non possono  essere  commercializzati  o
messi in servizio, per le funzioni di misura di cui  all'articolo  1,
comma 2, finche' non saranno resi conformi.