Art. 8. 
 
                       Documentazione tecnica 
 
  1. La documentazione tecnica deve descrivere in modo  intelligibile
la progettazione, la fabbricazione e il funzionamento dello strumento
di misura e deve consentire di valutare la conformita'  dello  stesso
ai requisiti fissati dal presente decreto. 
  2.  La  documentazione   tecnica   deve   essere   sufficientemente
dettagliata per assicurare: 
    a) la definizione delle caratteristiche metrologiche; 
    b) la riproducibilita' dei risultati delle misure degli strumenti
prodotti quando essi  sono  correttamente  tarati  avvalendosi  degli
opportuni mezzi previsti; 
    c) l'integrita' dello strumento. 
  3.  Ai  fini  della  valutazione   e   dell'identificazione   dello
strumento, la documentazione tecnica deve includere quanto segue: 
    a) una descrizione generale dello strumento; 
    b) gli schemi di progettazione  e  di  fabbricazione,  nonche'  i
piani relativi a componenti, sottounita', circuiti; 
    c) le procedure di fabbricazione  per  garantire  una  produzione
omogenea; 
    d) se del caso, una descrizione dei dispositivi  elettronici  con
schemi, diagrammi, diagrammi di flusso dell'informazione del software
logico  e  generale  che  ne  illustrino  le  caratteristiche  e   il
funzionamento; 
    e) le descrizioni e le spiegazioni necessarie per comprendere  le
lettere b), c) e d), compreso il funzionamento dello strumento; 
    f) un elenco delle  norme  o  dei  documenti  normativi  previsti
all'articolo 10, applicati in tutto o in parte; 
    g) le descrizioni  delle  soluzioni  adottate  per  soddisfare  i
requisiti essenziali qualora non siano state applicate le norme  e  i
documenti normativi previsti all'articolo 12; 
    h) i risultati dei calcoli di progetto, di esami; 
    i) i  risultati  delle  prove  pertinenti,  ove  necessario,  per
dimostrare che lo strumento e' conforme a: 
      1) i requisiti del presente decreto in base alle condizioni  di
funzionamento nominali dichiarate e ai disturbi ambientali specifici; 
      2) le specifiche di durata dei contatori del  gas,  dell'acqua,
di calore nonche' dei contatori di liquidi diversi dall'acqua; 
    l) gli attestati di esame CE del tipo o gli attestati di esame CE
del progetto per quanto concerne gli strumenti che  contengono  parti
identiche a quelle del progetto. 
  4. Il fabbricante  specifica  la  posizione  dei  sigilli  e  delle
marcature. 
  5.  Il  fabbricante  indica,  ove   possibile,   i   requisiti   di
compatibilita' con interfacce e sottounita'.