Art. 8. Documentazione tecnica 1. La documentazione tecnica deve descrivere in modo intelligibile la progettazione, la fabbricazione e il funzionamento dello strumento di misura e deve consentire di valutare la conformita' dello stesso ai requisiti fissati dal presente decreto. 2. La documentazione tecnica deve essere sufficientemente dettagliata per assicurare: a) la definizione delle caratteristiche metrologiche; b) la riproducibilita' dei risultati delle misure degli strumenti prodotti quando essi sono correttamente tarati avvalendosi degli opportuni mezzi previsti; c) l'integrita' dello strumento. 3. Ai fini della valutazione e dell'identificazione dello strumento, la documentazione tecnica deve includere quanto segue: a) una descrizione generale dello strumento; b) gli schemi di progettazione e di fabbricazione, nonche' i piani relativi a componenti, sottounita', circuiti; c) le procedure di fabbricazione per garantire una produzione omogenea; d) se del caso, una descrizione dei dispositivi elettronici con schemi, diagrammi, diagrammi di flusso dell'informazione del software logico e generale che ne illustrino le caratteristiche e il funzionamento; e) le descrizioni e le spiegazioni necessarie per comprendere le lettere b), c) e d), compreso il funzionamento dello strumento; f) un elenco delle norme o dei documenti normativi previsti all'articolo 10, applicati in tutto o in parte; g) le descrizioni delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti essenziali qualora non siano state applicate le norme e i documenti normativi previsti all'articolo 12; h) i risultati dei calcoli di progetto, di esami; i) i risultati delle prove pertinenti, ove necessario, per dimostrare che lo strumento e' conforme a: 1) i requisiti del presente decreto in base alle condizioni di funzionamento nominali dichiarate e ai disturbi ambientali specifici; 2) le specifiche di durata dei contatori del gas, dell'acqua, di calore nonche' dei contatori di liquidi diversi dall'acqua; l) gli attestati di esame CE del tipo o gli attestati di esame CE del progetto per quanto concerne gli strumenti che contengono parti identiche a quelle del progetto. 4. Il fabbricante specifica la posizione dei sigilli e delle marcature. 5. Il fabbricante indica, ove possibile, i requisiti di compatibilita' con interfacce e sottounita'.