Allegato I - Requisiti essenziali Allegato II - Modalita' di richiesta di notifica Allegato A - Dichiarazione di conformita' basata sul controllo di produzione interno Allegato A1 - Dichiarazione di conformita' basata sul controllo di produzione interno e sulle prove del prodotto realizzate da un organismo notificato Allegato B - Esame del tipo Allegato C - Dichiarazione di conformita' al tipo basata sul controllo di produzione interno Allegato C1 - Dichiarazione di conformita' del tipo basata sul controllo di produzione interno e sulle prove del prodotto realizzate da un organismo notificato Allegato D - Dichiarazione di conformita' al tipo basata sulla garanzia di qualita' del processo di produzione Allegato D1 - Dichiarazione di conformita' basata sulla garanzia di qualita' del processo di produzione Allegato E - Dichiarazione di conformita' al tipo basata sulla garanzia di qualita' dell'ispezione e delle prove effettuate sul prodotto finale Allegato E1 - Dichiarazione di conformita' basata sulla garanzia di qualita' delle ispezioni e delle prove effettuate sul prodotto finale Allegato F - Dichiarazione di conformita' al tipo basata sulla verifica del prodotto Allegato F1 - Dichiarazione di conformita' basata sulla verifica del prodotto Allegato G - Dichiarazione di conformita' basata sulla verifica di un unico prodotto Allegato H - Dichiarazione di conformita' basata sulla garanzia di qualita' totale Allegato H1 - Dichiarazione di conformita' basata sulla garanzia di qualita' totale e sull'esame del progetto ALLEGATO I REQUISITI ESSENZIALI Lo strumento di misura deve garantire un elevato livello di tutela metrologica affinche' le parti possano reputare affidabile il risultato della misurazione; la progettazione e la fabbricazione dello strumento di misura debbono essere di elevata qualita' per quanto riguarda le tecnologie di misurazione e la sicurezza dei dati da misurare. Nel presente allegato sono definiti i requisiti cui gli strumenti di misura debbono conformarsi per conseguire tali obiettivi, completati, se del caso, dai requisiti specifici dello strumento riportati negli allegati da MI-001 a MI-010, in cui si illustrano in modo piu' dettagliato alcuni aspetti dei requisiti generali. Le soluzioni adottate al fine di rispondere ai requisiti tengono conto dell'impiego cui lo strumento e' destinato, nonche' di prevedibili impieghi scorretti dello strumento medesimo. DEFINIZIONI Misurando. Con "misurando" si intende la quantita' effettivamente sottoposta a misurazione. Grandezza d'influenza. Con "grandezza d'influenza" si intende una quantita' che non e' il misurando ma che influenza il risultato della misurazione. Condizioni di funzionamento nominali. Con "condizioni di funzionamento nominali" si intendono i valori relativi al misurando e alle grandezze d'influenza che costituiscono le condizioni di funzionamento normali di uno strumento. Disturbo. Una grandezza d'influenza il cui valore e' entro i limiti specificati nel requisito pertinente ma al di fuori delle specifiche condizioni di funzionamento nominali dello strumento di misura. Una grandezza d'influenza costituisce un disturbo se le relative condizioni di funzionamento nominali non sono specificate. Valore di variazione critico. Con "valore di variazione critico" si intende il valore in corrispondenza del quale la variazione del risultato della misurazione e' reputata indesiderabile. Misura materializzata. Con "misura materializzata" si intende un dispositivo inteso a riprodurre o a fornire in modo permanente, nel corso del suo impiego, uno o piu' valori noti di una data quantita'. Transazione commerciale di vendita diretta. Con "transazione commerciale di vendita diretta" si intende una transazione in cui - il risultato della misurazione e' la base su cui e' determinato il prezzo da pagare; - almeno una delle parti interessate dalla transazione relativa alla misurazione e' un consumatore o qualsiasi altra parte che richieda un livello analogo di protezione; e - tutte le parti della transazione accettano il risultato della misurazione sul posto e sul momento. Ambienti climatici. Gli ambienti climatici sono le condizioni in cui possono essere impiegati gli strumenti di misura. Per tener conto delle differenze climatiche tra gli Stati membri e' stata definita una serie di limiti di temperatura. Servizio di pubblica utilita'. E' considerato servizio di pubblica utilita' quello svolto da un ente erogatore di elettricita', gas, riscaldamento o acqua. REQUISITI 1. Errori tollerati 1.1. In condizioni di funzionamento nominali e in assenza di disturbi, l'errore di misurazione non deve superare il valore dell'errore massimo tollerato riportato nei requisiti specifici relativi allo strumento in questione. Salvo indicazione contraria contenuta negli Allegati specifici di uno strumento, l'errore massimo tollerato e' espresso come valore bilaterale dello scarto rispetto al valore di misurazione effettivo. 1.2. In condizioni di funzionamento nominali e in presenza di un disturbo, i requisiti di prestazione di uno strumento devono corrispondere a quanto riportato nei requisiti specifici relativi allo strumento in questione. Nel caso in cui lo strumento sia destinato ad essere impiegato in un determinato campo elettromagnetico continuo permanente, la prestazione consentita nel corso della prova "campo elettromagnetico irradiato - a modulazione di ampiezza" non deve superare l'errore massimo tollerato. 1.3. Il fabbricante deve specificare gli ambienti climatici, meccanici ed elettromagnetici in cui lo strumento e' destinato ad essere impiegato, l'alimentazione elettrica e le altre grandezze d'influenza suscettibili di pregiudicarne l'accuratezza, tenendo conto dei requisiti riportati negli Allegati specifici relativi allo strumento in questione. 1.3.1. Ambienti climatici Salvo disposizioni diverse contenute negli allegati da MI-001 a MI-010, il fabbricante deve specificare il limite di temperatura superiore e il limite di temperatura inferiore di ciascuno dei valori indicati nella tabella 1, indicare se lo strumento e' progettato per l'umidita' condensata o per l'umidita' non condensata e precisare l'ubicazione prevista dello strumento, ossia in luogo aperto o chiuso. TABELLA 1 Limiti di temperatura +----------------------------------+-------+--------+--------+-------+ |Limite superiore di temperatura | 30°C | 40°C | 55°C | 70°C | +----------------------------------+-------+--------+--------+-------+ |Limite inferiore di temperatura | 5°C | -10°C | -25 C | -40 C | +----------------------------------+-------+--------+--------+-------+ 1.3.2. a) Gli ambienti meccanici sono suddivisi nelle classi da M1 a M3 descritte in appresso. M1 La presente classe si applica agli strumenti impiegati in luoghi sottoposti a vibrazioni e ad urti di scarsa importanza: ad esempio, a strumenti fissati a strutture di supporto leggere soggette a vibrazioni e ad urti di scarsa entita' derivanti da operazioni di abbattimento o percussione locali, da porte che sbattono, ecc. M2 La presente classe si applica agli strumenti impiegati in luoghi caratterizzati da livelli importanti o elevati di vibrazioni e di urti (trasmessi, ad esempio, da macchine e dal passaggio di veicoli nelle vicinanze) come pure in luoghi adiacenti a macchine pesanti, a nastri trasportatori, ecc. M3 La presente classe si applica agli strumenti impiegati in luoghi caratterizzati da livelli elevati ed elevatissimi di vibrazioni e di urti, come nel caso di strumenti montati direttamente su macchine, nastri trasportatori, ecc. b) In relazione con gli ambienti meccanici si deve tener conto delle seguenti grandezze d'influenza: - Vibrazione; - Urto meccanico. 1.3.3. a) Gli ambienti elettromagnetici sono suddivisi nelle classi E1, E2 o E3 descritte in appresso, salvo disposizioni diverse contenute nei pertinenti Allegati specifici. E1 La presente classe si applica agli strumenti impiegati in luoghi in cui i disturbi elettromagnetici corrispondono a quelli che si possono riscontrare in edifici residenziali, commerciali e dell'industria leggera. E2 La presente classe si applica agli strumenti impiegati in luoghi in cui i disturbi elettromagnetici corrispondono a quelli che si possono riscontrare in altri edifici industriali. E3 La presente classe si applica agli strumenti alimentati dalla batteria di un veicolo. Tali strumenti devono soddisfare i requisiti della classe E2 c i seguenti requisiti aggiuntivi: - riduzioni della tensione di alimentazione causate dall'alimentazione di circuiti di starter dei motori a combustione interna; - sovraccarichi transitori dovuti allo scollegamento di una batteria scarica mentre il motore e' in funzione. b) In relazione con gli ambienti elettromagnetici si deve tener conto delle seguenti grandezze d'influenza: - interruzioni di tensione; - brevi riduzioni di tensione. - transitori di tensione su linee di alimentazione e/o linee di segnali; - scariche elettrostatiche; - campi elettromagnetici a radiofrequenze; - campi elettromagnetici a radiofrequenze condotte su linee di alimentazione e/o linee di segnali; - sovratensioni su linee di alimentazione e/o linee di segnali. 1.3.4. Altre grandezze d'influenza di cui occorre tener conto, se del caso, sono le seguenti: - variazioni di tensione; - variazioni di frequenza di rete; - campi magnetici a frequenza industriale; - qualsiasi altra grandezza che possa influenzare in maniera significativa l'accuratezza dello strumento. 1.4. Durante l'esecuzione delle prove previste nella presente decreto, si applicano i punti seguenti: 1.4.1. Regole di base per le prove e per l'individuazione degli errori. I requisiti essenziali specificati ai punti 1.1 e 1.2 formano oggetto di verifica per ciascuna grandezza d'influenza pertinente. Salvo disposizioni diverse contenute nell'allegato specifico di uno strumento, tali requisiti essenziali si applicano quando ciascuna grandezza d'influenza sia applicata separatamente e il suo effetto sia valutato separatamente, mantenendo tutte le altre grandezze d'influenza relativamente costanti, al valore di riferimento. Le prove metrologiche debbono essere effettuate durante o successivamente all'applicazione della grandezza d'influenza, indipendentemente dalla condizione che corrisponde alla situazione normale di funzionamento dello strumento nel momento in cui e' probabile che si manifesti la grandezza d'influenza. 1.4.2. Umidita' ambiente - A seconda dell'ambiente climatico di funzionamento in cui lo strumento e' destinato ad essere impiegato, possono essere appropriate sia la prova di calore umido stabile (in assenza di condensazione) sia la prova di calore umido ciclico (con condensazione). - La prova di calore umido ciclico e' appropriata nei casi in cui vi sia un'elevata condensazione o in cui la penetrazione di vapore acqueo sia accelerata per effetto della respirazione. Qualora l'umidita' non condensata costituisca un fattore, e' appropriata la prova di calore umido stabile. 2. Riproducibilita' Qualora un medesimo misurando sia applicato in un luogo differente o da parte di un utilizzatore differente, a parita' di tutte le altre condizioni, si deve ottenere una successione di risultati di misurazione strettamente analoghi. La differenza tra i risultati della misurazione deve essere di scarsa entita' in rapporto all'errore massimo tollerato. 3. Ripetibilita' Qualora il medesimo misurando sia applicato nelle medesime condizioni di misurazione, si deve ottenere una successione di risultati di misurazione strettamente analoghi. La differenza tra i risultati della misurazione deve essere minima in rapporto all'errore massimo tollerato. 4. Discriminazione e sensibilita' Lo strumento di misura deve essere sufficientemente sensibile e la sua soglia di discriminazione deve essere sufficientemente bassa in relazione ai compiti di misurazione cui esso e' destinato. 5. Durabilita' Lo strumento di misura deve essere progettato in modo da mantenere un'adeguata stabilita' delle proprie caratteristiche metrologiche in un periodo di tempo stabilito dal fabbricante, a patto che la sua installazione, manutenzione e impiego siano effettuati in modo corretto conformemente alle istruzioni del fabbricante, nelle condizioni ambientali cui lo strumento stesso e' destinato. 6. Affidabilita' Uno strumento di misura deve essere progettato in modo da ridurre, per quanto possibile, gli effetti di un difetto che potrebbe indurre ad un'accuratezza del risultato della misurazione, a meno che la presenza di tale difetto sia ovvia. 7. Idoneita' 7.1. Lo strumento di misura non deve presentare caratteristiche atte ad agevolarne l'impiego fraudolento; allo stesso tempo, debbono essere ridotte al minimo le possibilita' di impiegarlo involontariamente in modo scorretto. 7.2. Lo strumento deve essere atto all'impiego cui e' destinato, tenendo conto delle condizioni pratiche di lavoro e deve consentire di ottenere dallo strumento un risultato di misurazione corretto senza dover richiedere all'utilizzatore requisiti irragionevoli. 7.3. Gli errori di uno strumento di misura di un servizio fornito da imprese di pubblica utilita' in punti della portata o della corrente al di fuori dell'intervallo controllato non devono essere indebitamente influenzati. 7.4. Qualora lo strumento di misura sia progettato per la misurazione di valori del misurando che siano costanti nel tempo, esso deve essere insensibile a fluttuazioni di piccola entita' del valore del misurando, oppure deve reagire in modo appropriato. 7.5. Lo strumento di misura deve essere resistente e i materiali con cui e' costruito debbono essere adatti alle condizioni in cui esso e' destinato ad essere impiegato. 7.6. Uno strumento di misura deve essere concepito in modo da consentire il controllo delle sue funzioni successivamente alla sua commercializzazione e al suo impiego. Se necessario dovranno essere previsti come parte dello strumento un'attrezzatura speciale o un software ai fini di tale controllo. La procedura di prova va descritta nel manuale d'istruzioni. Se a uno strumento di misura e' collegato un software, che svolge altre funzioni oltre alla misurazione, il software che risulti critico ai fini delle caratteristiche metrologiche deve essere identificabile e non puo' essere influenzato in modo inammissibile dal software collegato. 8. Protezione dall'alterazione 8.1. Le caratteristiche metrologiche dello strumento di misura non debbono essere influenzate in modo inammissibile dal collegamento di tale strumento ad altro dispositivo, da alcuna caratteristica del dispositivo collegato o da alcun dispositivo remoto che comunichi con lo strumento di misura. 8.2. Ogni componente hardware che risulti critico ai fini delle caratteristiche metrologiche deve essere progettato in modo da fornire garanzie di sicurezza. Le misure di sicurezza previste debbono consentire di dimostrare eventuali interventi effettuati. 8.3. Ogni software che risulti critico ai fini delle caratteristiche metrologiche deve essere identificato come tale e mantenuto in condizioni di sicurezza. Esso deve essere agevolmente identificato dallo strumento di misura. Le prove di un eventuale intervento debbono essere disponibili per un ragionevole periodo di tempo. 8.4. I dati di misurazione, il software che e' critico per le caratteristiche della misurazione e i parametri importanti sul piano metrologico memorizzati o trasmessi debbono essere adeguatamente protetti da alterazioni accidentali o intenzionali. 8.5. Per gli strumenti di misura di servizi forniti da imprese di pubblica utilita' il visualizzatore della quantita' totale fornita o i visualizzatori da cui la quantita' totale fornita puo' essere fatta derivare, che servono di riferimento totale o parziale per il calcolo del prezzo da corrispondere, non debbono essere riazzerabili in corso d'uso. 9. Informazioni che debbono essere apposte sullo strumento e informazioni di cui esso deve essere corredato 9.1. Sullo strumento di misura debbono essere apposte le seguenti iscrizioni: - marca o nome del fabbricante, - informazioni relative all'accuratezza dello strumento, come pure, se del caso: - dati pertinenti alle condizioni di impiego, - la capacita' di misurazione, - l'intervallo di misura, - marcatura di identificazione, - numero dell'attestato di esame CE del tipo o dell'attestato di esame CE del progetto, - informazioni che precisino se i dispositivi supplementari da cui si ottengono risultati metrologici soddisfano o meno le disposizioni della presente decreto sui controlli metrologici legali. 9.2. Qualora lo strumento sia di dimensioni troppo ridotte o di configurazione troppo sensibile per poter recare le informazioni pertinenti, queste ultime siano adeguatamente apposte sull'eventuale imballaggio e, sui documenti di accompagnamento richiesti dalle disposizioni del presente decreto. 9.3. Lo strumento deve essere corredato di informazioni sul suo funzionamento, a meno che lo strumento stesso sia tanto semplice da renderlo superfluo. Le informazioni devono essere di facile comprensione e includere, se del caso: - condizioni di funzionamento nominali; - classi di ambiente, meccanico ed elettromagnetico; - limiti di temperatura superiore e inferiore, possibilita' di condensazione, utilizzazione in luogo chiuso o aperto; - istruzioni relative all'installazione, alla manutenzione, alle riparazioni, alle messe a punto consentite; - istruzioni per il corretto funzionamento ed eventuali condizioni speciali di utilizzo; - requisiti di compatibilita' con interfacce, sottounita' o strumenti di misura. 9.4. Nel caso di gruppi di strumenti di misura identici utilizzati nello stesso posto o utilizzati per la misurazione di servizi di pubblica utilita', non e' necessario un manuale di istruzioni per ciascuno strumento. 9.5. Salvo indicazione contraria riportata in un allegato specifico dello strumento, il valore di una divisione di un valore misurato deve essere di 1 x 10n, 2 x 10n oppure 5 x lOn. laddove n indica un numero intero (zero compreso). Unitamente al valore numerico deve figurare l'unita' di misura o il simbolo ad essa relativo. 9.6. Le misure materializzate debbono essere contrassegnate da un valore nominale o da una scala, accompagnati dall'unita' di misura. 9.7. Le unita' di misura impiegate e i rispettivi simboli debbono essere conformi alle disposizioni giuridiche a livello comunitario relative alle unita' di misura e ai rispettivi simboli. 9.8. Tutte le marcature e le iscrizioni previste conformemente ai requisiti debbono essere chiare, indelebili, inequivocabili e non trasferibili. 10. Indicazione del risultato 10.1. L'indicazione del risultato deve avvenire mediante visualizzatore o copia stampata. 10.2. L'indicazione del risultato deve essere chiara ed inequivocabile, e accompagnata dalle marcature ed iscrizioni necessarie ad informare l'utilizzatore del significato del risultato in questione. In condizioni d'uso normali deve essere possibile un'agevole lettura del risultato fornito. E' consentito fornire indicazioni supplementari, a patto che non ingenerino confusione con le indicazioni metrologicamente controllate. 10.3. Nel caso di copia stampata, la stampa o la registrazione debbono essere anch'esse leggibili e indelebili. 10.4. Gli strumenti di misura utilizzati nelle transazioni commerciali di vendita diretta debbono essere progettati in modo tale da indicare ad entrambe le parti della transazione il risultato della misurazione, una volta installati a tale scopo. Qualora cio' rivesta importanza determinante in caso di vendite dirette, qualsiasi scontrino fornito al consumatore mediante un dispositivo accessorio non conforme alle pertinenti disposizioni della presente decreto deve recare adeguate informazioni restrittive. 10.5. A prescindere dal fatto che sia possibile o meno leggere a distanza uno strumento di misura destinato alla misurazione di servizi forniti da imprese di pubblica utilita', esso deve comunque essere dotato di un visualizzatore metrologicamente controllato facilmente accessibile al consumatore senza alcun ausilio. La lettura di tale visualizzatore e' il risultato della misurazione che costituisce la base su cui e' calcolato il prezzo da corrispondere. 11. Ulteriore elaborazione dei dati per concludere la transazione commerciale 11.1. Gli strumenti di misura diversi da quelli utilizzati per la misurazione di servizi forniti da imprese di pubblica utilita' debbono registrare su un supporto durevole il risultato della misurazione, accompagnato dalle informazioni atte ad identificare quella specifica transazione, nei casi in cui - la misurazione non sia ripetibile, e - lo strumento di misura sia normalmente destinato ad essere impiegato in assenza di una delle parti della transazione. 11.2. Inoltre, al momento di concludere la transazione deve essere disponibile una prova durevole del risultato della misurazione e delle informazioni atte a identificare la transazione. 12. Valutazione della conformita' Gli strumenti di misura debbono essere progettati in modo tale da consentire un'agevole accertamento di conformita' degli stessi ai pertinenti requisiti della presente decreto.