(Allegati-Allegato I)
Allegato I - Requisiti essenziali 
Allegato II - Modalita' di richiesta di notifica 
Allegato A - Dichiarazione di conformita' basata sul controllo di 
produzione interno 
Allegato A1 - Dichiarazione di conformita' basata  sul  controllo  di
produzione interno e sulle prove del prodotto realizzate da un 
organismo notificato 
Allegato B - Esame del tipo 
Allegato C - Dichiarazione di conformita' al tipo basata sul 
controllo di produzione interno 
Allegato C1 -  Dichiarazione  di  conformita'  del  tipo  basata  sul
controllo di produzione interno e sulle prove del prodotto realizzate 
da un organismo notificato 
Allegato D - Dichiarazione di conformita' al tipo basata sulla 
garanzia di qualita' del processo di produzione 
Allegato D1 - Dichiarazione di conformita' basata sulla garanzia di 
qualita' del processo di produzione 
Allegato E -  Dichiarazione  di  conformita'  al  tipo  basata  sulla
garanzia di qualita' dell'ispezione e delle prove effettuate sul 
prodotto finale 
Allegato E1 - Dichiarazione di conformita' basata sulla  garanzia  di
qualita' delle ispezioni e delle prove effettuate sul prodotto finale
Allegato F - Dichiarazione di conformita' al tipo basata sulla 
verifica del prodotto 
Allegato F1 - Dichiarazione di conformita' basata sulla verifica del 
prodotto 
Allegato G - Dichiarazione di conformita' basata sulla verifica di un 
unico prodotto 
Allegato H - Dichiarazione di conformita' basata sulla garanzia di 
qualita' totale 
Allegato H1 - Dichiarazione di conformita' basata sulla garanzia di 
qualita' totale e sull'esame del progetto 
 
 
                             ALLEGATO I 
 
 
  REQUISITI ESSENZIALI 
 
  Lo strumento di misura deve garantire un elevato livello di  tutela
metrologica  affinche'  le  parti  possano  reputare  affidabile   il
risultato della misurazione;  la  progettazione  e  la  fabbricazione
dello strumento di misura debbono  essere  di  elevata  qualita'  per
quanto riguarda le tecnologie di misurazione e la sicurezza dei  dati
da misurare. 
  Nel presente allegato sono definiti i requisiti cui  gli  strumenti
di  misura  debbono  conformarsi  per  conseguire   tali   obiettivi,
completati, se del caso,  dai  requisiti  specifici  dello  strumento
riportati negli allegati da MI-001 a MI-010, in cui si illustrano  in
modo piu' dettagliato alcuni aspetti dei requisiti generali. 
  Le soluzioni adottate al fine di rispondere  ai  requisiti  tengono
conto  dell'impiego  cui  lo  strumento  e'  destinato,  nonche'   di
prevedibili impieghi scorretti dello strumento medesimo. 
 
  DEFINIZIONI 
 
  Misurando. 
  Con "misurando" si intende la quantita' effettivamente sottoposta a
misurazione. 
 
  Grandezza d'influenza. 
  Con "grandezza d'influenza" si intende una quantita' che non e'  il
misurando ma che influenza il risultato della misurazione. 
 
  Condizioni di funzionamento nominali. 
  Con "condizioni di funzionamento nominali" si  intendono  i  valori
relativi al misurando e alle grandezze d'influenza che  costituiscono
le condizioni di funzionamento normali di uno strumento. 
 
  Disturbo. 
  Una  grandezza  d'influenza  il  cui  valore  e'  entro  i   limiti
specificati nel requisito pertinente ma al di fuori delle  specifiche
condizioni di funzionamento nominali dello strumento di  misura.  Una
grandezza  d'influenza  costituisce  un  disturbo  se   le   relative
condizioni di funzionamento nominali non sono specificate. 
 
  Valore di variazione critico. 
  Con  "valore  di  variazione  critico"  si  intende  il  valore  in
corrispondenza  del  quale  la   variazione   del   risultato   della
misurazione e' reputata indesiderabile. 
 
  Misura materializzata. 
  Con "misura materializzata" si  intende  un  dispositivo  inteso  a
riprodurre o a fornire in modo permanente, nel corso del suo impiego,
uno o piu' valori noti di una data quantita'. 
 
  Transazione commerciale di vendita diretta. 
  Con "transazione commerciale di vendita diretta" si intende una 
transazione in cui 
   - il risultato della misurazione e' la base su cui e'  determinato
il prezzo da pagare; 
   - almeno una delle parti interessate  dalla  transazione  relativa
alla misurazione e' un consumatore o qualsiasi altra parte che 
richieda un livello analogo di protezione; e 
   - tutte le parti della transazione accettano  il  risultato  della
misurazione sul posto e sul momento. 
 
  Ambienti climatici. 
  Gli ambienti climatici sono le condizioni  in  cui  possono  essere
impiegati gli strumenti di misura. Per tener conto  delle  differenze
climatiche tra gli Stati membri e' stata definita una serie di limiti
di temperatura. 
 
  Servizio di pubblica utilita'. 
  E' considerato servizio di pubblica utilita' quello  svolto  da  un
ente erogatore di elettricita', gas, riscaldamento o acqua. 
 
 
  REQUISITI 
 
  1. Errori tollerati 
  1.1. In condizioni  di  funzionamento  nominali  e  in  assenza  di
disturbi,  l'errore  di  misurazione  non  deve  superare  il  valore
dell'errore  massimo  tollerato  riportato  nei  requisiti  specifici
relativi allo strumento in questione. 
  Salvo indicazione contraria contenuta negli Allegati  specifici  di
uno strumento, l'errore massimo tollerato  e'  espresso  come  valore
bilaterale dello scarto rispetto al valore di misurazione effettivo. 
  1.2. In condizioni di funzionamento nominali e in  presenza  di  un
disturbo,  i  requisiti  di  prestazione  di  uno  strumento   devono
corrispondere a quanto riportato  nei  requisiti  specifici  relativi
allo strumento in questione. 
  Nel caso in cui lo strumento sia destinato ad essere  impiegato  in
un  determinato  campo  elettromagnetico  continuo   permanente,   la
prestazione consentita nel corso della prova "campo  elettromagnetico
irradiato - a modulazione di ampiezza"  non  deve  superare  l'errore
massimo tollerato. 
  1.3.  Il  fabbricante  deve  specificare  gli  ambienti  climatici,
meccanici ed elettromagnetici in cui lo  strumento  e'  destinato  ad
essere impiegato, l'alimentazione  elettrica  e  le  altre  grandezze
d'influenza  suscettibili  di  pregiudicarne  l'accuratezza,  tenendo
conto dei requisiti riportati negli Allegati specifici relativi  allo
strumento in questione. 
  1.3.1. Ambienti climatici 
  Salvo disposizioni diverse contenute negli  allegati  da  MI-001  a
MI-010, il fabbricante deve  specificare  il  limite  di  temperatura
superiore e il limite di temperatura inferiore di ciascuno dei valori
indicati nella tabella 1, indicare se lo strumento e' progettato  per
l'umidita' condensata o per l'umidita'  non  condensata  e  precisare
l'ubicazione prevista  dello  strumento,  ossia  in  luogo  aperto  o
chiuso. 
 
                              TABELLA 1 
 
  Limiti di temperatura 
    

+----------------------------------+-------+--------+--------+-------+
|Limite superiore di temperatura   | 30°C  |  40°C  |  55°C  |  70°C |
+----------------------------------+-------+--------+--------+-------+
|Limite inferiore di temperatura   |  5°C  | -10°C  | -25 C  | -40 C |
+----------------------------------+-------+--------+--------+-------+

    
 
  1.3.2. a) Gli ambienti meccanici sono suddivisi nelle classi da  M1
a M3 descritte in appresso. 
  M1 La presente classe si applica agli strumenti impiegati in luoghi
sottoposti a vibrazioni e ad urti di scarsa importanza: ad esempio, a
strumenti  fissati  a  strutture  di  supporto  leggere  soggette   a
vibrazioni e ad urti di scarsa entita'  derivanti  da  operazioni  di
abbattimento o percussione locali, da porte che sbattono, ecc. 
  M2 La presente classe si applica agli strumenti impiegati in luoghi
caratterizzati da livelli importanti o elevati  di  vibrazioni  e  di
urti (trasmessi, ad esempio, da macchine e dal passaggio  di  veicoli
nelle vicinanze) come pure in luoghi adiacenti a macchine pesanti,  a
nastri trasportatori, ecc. 
  M3 La presente classe si applica agli strumenti impiegati in luoghi
caratterizzati da livelli elevati ed elevatissimi di vibrazioni e  di
urti, come nel caso di strumenti montati  direttamente  su  macchine,
nastri trasportatori, ecc. 
  b) In relazione con gli ambienti  meccanici  si  deve  tener  conto
delle seguenti grandezze d'influenza: 
   - Vibrazione; 
   - Urto meccanico. 
  1.3.3. a) Gli ambienti elettromagnetici sono suddivisi nelle classi
E1, E2  o  E3  descritte  in  appresso,  salvo  disposizioni  diverse
contenute nei pertinenti Allegati specifici. 
  E1 La presente classe si applica agli strumenti impiegati in luoghi
in cui i disturbi elettromagnetici  corrispondono  a  quelli  che  si
possono  riscontrare   in   edifici   residenziali,   commerciali   e
dell'industria leggera. 
  E2 La presente classe si applica agli strumenti impiegati in luoghi
in cui i disturbi elettromagnetici  corrispondono  a  quelli  che  si
possono riscontrare in altri edifici industriali. 
  E3 La presente classe si applica agli  strumenti  alimentati  dalla
batteria di un veicolo. Tali strumenti devono soddisfare i  requisiti
della classe E2 c i seguenti requisiti aggiuntivi: 
   -   riduzioni   della   tensione    di    alimentazione    causate
dall'alimentazione di circuiti di starter dei  motori  a  combustione
interna; 
   -  sovraccarichi  transitori  dovuti  allo  scollegamento  di  una
batteria scarica mentre il motore e' in funzione. 
  b) In relazione con gli ambienti  elettromagnetici  si  deve  tener
conto delle seguenti grandezze d'influenza: 
   - interruzioni di tensione; 
   - brevi riduzioni di tensione. - transitori di tensione  su  linee
di alimentazione e/o linee di segnali; 
   - scariche elettrostatiche; 
   - campi elettromagnetici a radiofrequenze; 
   - campi elettromagnetici a radiofrequenze  condotte  su  linee  di
alimentazione e/o linee di segnali; 
   - sovratensioni su linee di alimentazione e/o linee di segnali. 
  1.3.4. Altre grandezze d'influenza di cui occorre tener  conto,  se
del caso, sono le seguenti: 
   - variazioni di tensione; 
   - variazioni di frequenza di rete; 
   - campi magnetici a frequenza industriale; 
   - qualsiasi altra  grandezza  che  possa  influenzare  in  maniera
significativa l'accuratezza dello strumento. 
  1.4. Durante  l'esecuzione  delle  prove  previste  nella  presente
decreto, si applicano i punti seguenti: 
  1.4.1. Regole di base per le prove  e  per  l'individuazione  degli
errori. 
  I requisiti essenziali specificati  ai  punti  1.1  e  1.2  formano
oggetto di verifica per ciascuna  grandezza  d'influenza  pertinente.
Salvo disposizioni diverse contenute nell'allegato specifico  di  uno
strumento, tali requisiti essenziali  si  applicano  quando  ciascuna
grandezza d'influenza sia applicata separatamente e  il  suo  effetto
sia valutato  separatamente,  mantenendo  tutte  le  altre  grandezze
d'influenza relativamente costanti, al valore di riferimento. 
  Le  prove  metrologiche  debbono  essere   effettuate   durante   o
successivamente   all'applicazione   della   grandezza   d'influenza,
indipendentemente dalla condizione che  corrisponde  alla  situazione
normale di funzionamento  dello  strumento  nel  momento  in  cui  e'
probabile che si manifesti la grandezza d'influenza. 
  1.4.2. Umidita' ambiente 
   - A seconda dell'ambiente climatico di  funzionamento  in  cui  lo
strumento  e'  destinato  ad   essere   impiegato,   possono   essere
appropriate sia la prova di  calore  umido  stabile  (in  assenza  di
condensazione)  sia  la  prova   di   calore   umido   ciclico   (con
condensazione). 
   - La prova di calore umido ciclico e' appropriata nei casi in  cui
vi sia un'elevata condensazione o in cui la  penetrazione  di  vapore
acqueo  sia  accelerata  per  effetto  della  respirazione.   Qualora
l'umidita' non condensata costituisca un fattore, e'  appropriata  la
prova di calore umido stabile. 
 
  2. Riproducibilita' 
  Qualora un medesimo misurando sia applicato in un luogo  differente
o da parte di un utilizzatore differente, a parita' di tutte le altre
condizioni,  si  deve  ottenere  una  successione  di  risultati   di
misurazione strettamente analoghi.  La  differenza  tra  i  risultati
della  misurazione  deve  essere  di  scarsa  entita'   in   rapporto
all'errore massimo tollerato. 
 
  3. Ripetibilita' 
  Qualora  il  medesimo  misurando  sia  applicato   nelle   medesime
condizioni di  misurazione,  si  deve  ottenere  una  successione  di
risultati di misurazione strettamente analoghi. La differenza  tra  i
risultati della misurazione deve essere minima in rapporto all'errore
massimo tollerato. 
 
  4. Discriminazione e sensibilita' 
  Lo strumento di misura deve essere sufficientemente sensibile e  la
sua soglia di discriminazione deve essere sufficientemente  bassa  in
relazione ai compiti di misurazione cui esso e' destinato. 
 
  5. Durabilita' 
  Lo strumento di misura deve essere progettato in modo da  mantenere
un'adeguata stabilita' delle proprie caratteristiche metrologiche  in
un periodo di tempo stabilito dal fabbricante, a  patto  che  la  sua
installazione,  manutenzione  e  impiego  siano  effettuati  in  modo
corretto  conformemente  alle  istruzioni  del   fabbricante,   nelle
condizioni ambientali cui lo strumento stesso e' destinato. 
 
  6. Affidabilita' 
  Uno strumento di misura deve essere progettato in modo da  ridurre,
per quanto possibile, gli effetti di un difetto che potrebbe  indurre
ad un'accuratezza del risultato della  misurazione,  a  meno  che  la
presenza di tale difetto sia ovvia. 
 
  7. Idoneita' 
  7.1. Lo strumento di misura  non  deve  presentare  caratteristiche
atte ad agevolarne l'impiego fraudolento; allo stesso tempo,  debbono
essere   ridotte   al   minimo   le   possibilita'   di    impiegarlo
involontariamente in modo scorretto. 
  7.2. Lo strumento deve essere atto all'impiego  cui  e'  destinato,
tenendo conto delle condizioni pratiche di lavoro e  deve  consentire
di ottenere dallo strumento  un  risultato  di  misurazione  corretto
senza dover richiedere all'utilizzatore requisiti irragionevoli. 
  7.3. Gli errori di uno strumento di misura di un  servizio  fornito
da imprese di pubblica  utilita'  in  punti  della  portata  o  della
corrente al di fuori dell'intervallo controllato  non  devono  essere
indebitamente influenzati. 
  7.4.  Qualora  lo  strumento  di  misura  sia  progettato  per   la
misurazione di valori del misurando che  siano  costanti  nel  tempo,
esso deve essere insensibile a fluttuazioni di  piccola  entita'  del
valore del misurando, oppure deve reagire in modo appropriato. 
  7.5. Lo strumento di misura deve essere resistente  e  i  materiali
con cui e' costruito debbono essere adatti  alle  condizioni  in  cui
esso e' destinato ad essere impiegato. 
  7.6. Uno strumento di misura  deve  essere  concepito  in  modo  da
consentire il controllo delle sue funzioni successivamente  alla  sua
commercializzazione e al suo impiego. Se necessario  dovranno  essere
previsti come parte dello strumento  un'attrezzatura  speciale  o  un
software ai  fini  di  tale  controllo.  La  procedura  di  prova  va
descritta nel manuale d'istruzioni. 
  Se a uno strumento di misura e' collegato un software,  che  svolge
altre funzioni  oltre  alla  misurazione,  il  software  che  risulti
critico  ai  fini  delle  caratteristiche  metrologiche  deve  essere
identificabile e non puo' essere influenzato  in  modo  inammissibile
dal software collegato. 
 
  8. Protezione dall'alterazione 
  8.1. Le caratteristiche metrologiche dello strumento di misura  non
debbono essere influenzate in modo inammissibile dal collegamento  di
tale strumento ad altro dispositivo,  da  alcuna  caratteristica  del
dispositivo collegato o da alcun dispositivo remoto che comunichi con
lo strumento di misura. 
  8.2. Ogni componente hardware che risulti  critico  ai  fini  delle
caratteristiche  metrologiche  deve  essere  progettato  in  modo  da
fornire garanzie  di  sicurezza.  Le  misure  di  sicurezza  previste
debbono consentire di dimostrare eventuali interventi effettuati. 
  8.3.  Ogni   software   che   risulti   critico   ai   fini   delle
caratteristiche metrologiche deve essere  identificato  come  tale  e
mantenuto in condizioni di sicurezza. 
  Esso  deve  essere  agevolmente  identificato  dallo  strumento  di
misura. 
  Le prove di un eventuale intervento debbono essere disponibili  per
un ragionevole periodo di tempo. 
  8.4. I dati di misurazione, il  software  che  e'  critico  per  le
caratteristiche della misurazione e i parametri importanti sul  piano
metrologico memorizzati  o  trasmessi  debbono  essere  adeguatamente
protetti da alterazioni accidentali o intenzionali. 
  8.5. Per gli strumenti di misura di servizi forniti da  imprese  di
pubblica utilita' il visualizzatore della quantita' totale fornita  o
i visualizzatori da cui la quantita' totale fornita puo' essere fatta
derivare, che servono di riferimento totale o parziale per il calcolo
del prezzo da corrispondere, non debbono essere riazzerabili in corso
d'uso. 
 
  9. Informazioni che debbono essere apposte sullo strumento e 
informazioni di cui esso deve essere corredato 
  9.1. Sullo strumento di misura debbono essere apposte  le  seguenti
iscrizioni: 
   - marca o nome del fabbricante, 
   - informazioni relative all'accuratezza dello strumento, 
  come pure, se del caso: 
   - dati pertinenti alle condizioni di impiego, 
   - la capacita' di misurazione, 
   - l'intervallo di misura, 
   - marcatura di identificazione, 
   - numero dell'attestato di esame CE del tipo o  dell'attestato  di
esame CE del progetto, 
   - informazioni che precisino se i dispositivi supplementari da cui
si ottengono risultati metrologici soddisfano o meno le  disposizioni
della presente decreto sui controlli metrologici legali. 
  9.2. Qualora lo strumento sia di dimensioni  troppo  ridotte  o  di
configurazione troppo sensibile  per  poter  recare  le  informazioni
pertinenti, queste ultime siano adeguatamente apposte  sull'eventuale
imballaggio e,  sui  documenti  di  accompagnamento  richiesti  dalle
disposizioni del presente decreto. 
  9.3. Lo strumento deve essere corredato  di  informazioni  sul  suo
funzionamento, a meno che lo strumento stesso sia tanto  semplice  da
renderlo  superfluo.  Le  informazioni  devono   essere   di   facile
comprensione e includere, se del caso: 
   - condizioni di funzionamento nominali; 
   - classi di ambiente, meccanico ed elettromagnetico; 
   - limiti di temperatura superiore  e  inferiore,  possibilita'  di
condensazione, utilizzazione in luogo chiuso o aperto; 
   - istruzioni relative all'installazione, alla  manutenzione,  alle
riparazioni, alle messe a punto consentite; 
   - istruzioni per il corretto funzionamento ed eventuali condizioni
speciali di utilizzo; 
   -  requisiti  di  compatibilita'  con  interfacce,  sottounita'  o
strumenti di misura. 
  9.4. Nel caso di gruppi di strumenti di misura identici  utilizzati
nello stesso posto o utilizzati per  la  misurazione  di  servizi  di
pubblica utilita', non e' necessario un  manuale  di  istruzioni  per
ciascuno strumento. 
  9.5. Salvo indicazione contraria riportata in un allegato specifico
dello strumento, il valore di una divisione  di  un  valore  misurato
deve essere di 1 x 10n, 2 x 10n oppure 5 x lOn. laddove n  indica  un
numero intero (zero compreso). Unitamente  al  valore  numerico  deve
figurare l'unita' di misura o il simbolo ad essa relativo. 
  9.6. Le misure materializzate debbono essere contrassegnate  da  un
valore nominale o da una scala, accompagnati dall'unita' di misura. 
  9.7. Le unita' di misura impiegate e i rispettivi  simboli  debbono
essere conformi alle disposizioni giuridiche  a  livello  comunitario
relative alle unita' di misura e ai rispettivi simboli. 
  9.8. Tutte le marcature e le iscrizioni previste  conformemente  ai
requisiti debbono essere chiare,  indelebili,  inequivocabili  e  non
trasferibili. 
 
  10. Indicazione del risultato 
  10.1.  L'indicazione   del   risultato   deve   avvenire   mediante
visualizzatore o copia stampata. 
  10.2.  L'indicazione  del   risultato   deve   essere   chiara   ed
inequivocabile,  e  accompagnata  dalle   marcature   ed   iscrizioni
necessarie ad informare l'utilizzatore del significato del  risultato
in questione. In  condizioni  d'uso  normali  deve  essere  possibile
un'agevole lettura  del  risultato  fornito.  E'  consentito  fornire
indicazioni supplementari, a patto che non ingenerino confusione  con
le indicazioni metrologicamente controllate. 
  10.3. Nel caso di copia stampata,  la  stampa  o  la  registrazione
debbono essere anch'esse leggibili e indelebili. 
  10.4.  Gli  strumenti  di  misura  utilizzati   nelle   transazioni
commerciali di vendita diretta debbono essere progettati in modo tale
da indicare ad entrambe le parti della transazione il risultato della
misurazione, una volta installati a tale scopo. Qualora cio'  rivesta
importanza  determinante  in  caso  di  vendite  dirette,   qualsiasi
scontrino fornito al consumatore mediante un  dispositivo  accessorio
non conforme alle pertinenti disposizioni della presente decreto deve
recare adeguate informazioni restrittive. 
  10.5. A prescindere dal fatto che sia possibile o  meno  leggere  a
distanza uno  strumento  di  misura  destinato  alla  misurazione  di
servizi forniti da imprese di pubblica utilita', esso  deve  comunque
essere  dotato  di  un  visualizzatore  metrologicamente  controllato
facilmente accessibile al consumatore senza alcun ausilio. La lettura
di  tale  visualizzatore  e'  il  risultato  della  misurazione   che
costituisce la base su cui e' calcolato il prezzo da corrispondere. 
 
  11. Ulteriore elaborazione dei dati per concludere la transazione 
commerciale 
  11.1. Gli strumenti di misura diversi da quelli utilizzati  per  la
misurazione di  servizi  forniti  da  imprese  di  pubblica  utilita'
debbono  registrare  su  un  supporto  durevole  il  risultato  della
misurazione, accompagnato dalle informazioni atte ad identificare 
quella specifica transazione, nei casi in cui 
   - la misurazione non sia ripetibile, e 
   - lo strumento di  misura  sia  normalmente  destinato  ad  essere
impiegato in assenza di una delle parti della transazione. 
  11.2. Inoltre, al momento di concludere la transazione deve  essere
disponibile una prova durevole  del  risultato  della  misurazione  e
delle informazioni atte a identificare la transazione. 
 
  12. Valutazione della conformita' 
  Gli strumenti di misura debbono essere progettati in modo  tale  da
consentire un'agevole accertamento di  conformita'  degli  stessi  ai
pertinenti requisiti della presente decreto.